AFPC – Zanardello
L’indennità Covid 19 spetta anche se ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale in data successiva al 01/03/2020.
Il Tribunale di Vicenza bacchetta l’INPS: l’indennità Covid 19 spetta anche se ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale in data successiva al 01/03/2020.
Con la sentenza n. 289/2020, sezione Lavoro, il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso di due lavoratori autonomi, che si erano visti rigettare la propria domanda di indennizzo Covid-19 per i mesi di marzo ed aprile 2020, in quanto non iscritti alla gestione separata AGO per l’intero mese di marzo.
In particolare, i due artigiani erano iscritti all’INPS, come lavoratori autonomi, dal 03.03.2020 e, a causa dell’emergenza sanitaria, avevano dovuto chiudere temporaneamente la propria azienda dal 21.03.2020, non rientrando la propria attività tra quelle che era possibile continuare ad esercitare.
Presentata la domanda di indennizzo, i due artigiani si erano visti rigettare la domanda dapprima in quanto, a causa di un mancato tempestivo aggiornamento delle anagrafiche INPS, risultavano ancora lavoratori dipendenti; in un secondo momento in quanto “non rientranti tra i beneficiari del bonus, visto l’inizio attività con decorrenza 03/03 ad oggi”.
Tale rigetto era basato sul messaggio interpretativo INPS n. 2263 del 01/06/2020, il quale, con una scorretta applicazione del principio di non frazionabilità della prestazione previdenziale, afferma che:
“Art. 28 – La norma prevede che l’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 28 avvenga a condizione che i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni speciali autonome dell’AGO. Il predetto requisito deve essere presente per l’intero mese, non rilevando una data di inizio attività in corso del mese, né comunicazioni non tempestive o successive alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020.”
In realtà, però, l’indennità Covid-19 veniva istituita con il D.L. 18/2020 entrato in vigore il 17.03.2020, che, all’art. 28, comma 1, prevede che:
“Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Per l’erogazione dell’indennità, pertanto, la norma prevede due soli requisiti:
- L’iscrizione alla gestione speciale dell’Ago;
- La non iscrizione a forme previdenziali obbligatorie diverse da quella erogata da INPS o dalla gestione separata INPS;
Il successivo D.L. 34/2020, all’art. 84, comma 4, si limitava poi a stabilire che spetta il riconoscimento dell’indennità Covid-19 per il mese di aprile “ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Quindi, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’indennità richiesta, la norma di legge non prevede alcun ulteriore requisito, quale ad esempio l’iscrizione all’AGO da una data precisa, la dimostrazione di aver subito un danno per effetto dell’emergenza sanitaria, ovvero la dimostrazione di una riduzione precisa di fatturato rispetto ad un periodo temporale pregresso, o altri diversi requisiti.
Lo conferma il Tribunale di Vicenza con la sentenza sopra citata, la quale stabilisce che il rigetto da parte di INPS delle domande dei due lavoratori è infondato ed illegittimo, per i seguenti motivi:
- l’art. 28 del D.L. 18/2020 non esplicita tempistiche ben precise al fine del godimento del beneficio, a differenza di altre categorie di lavoratori percettori dell’indennità: ad esempio, l’art. 27 del D.L. 18/2020 prevede che i liberi professionisti ed i collaboratori coordinati e continuativi debbano avere partita IVA attiva alla data del 23/02/2020; l’art. 29 del D.L. 18/2020 prevede che i lavoratori stagionali del settore turismo abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 01/01/2019 al 17/03/2020.
- Nel silenzio della norma, il requisito dell’iscrizione all’AGO deve essere interpretato quale presente al momento dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020, cioè il 17.03.2020, “stante il collegamento tra l’indennità in esame e le difficoltà incontrare dai beneficiari della stessa nel periodo intercorrente tra metà marzo ed il mese di aprile 2020 (per non parlare dei mesi successivi) nello svolgimento delle loro attività lavorative/imprenditoriali, e ciò in ragione delle “chiusure” via via disposte dal Governo a mezzo DPCM, dapprima in via locale ovvero per limitate attività e poi su tutto il territorio Nazionale ed in modo generalizzato salvo esclusioni”.
- La ratio dell’indennizzo è evidentemente quella di tentare di ristorare i beneficiari non tanto per danni già subiti, bensì per quelli che avrebbero dovuto affrontare per effetto delle più che prevedibili misure poi in effetti adottate dal Governo.
Oltretutto, con l’interpretazione di cui al messaggio n. 2263 del 01/06/2020, si ritiene che l’INPS abbia applicato il principio di non frazionabilità della prestazione previdenziale in modo scorretto, a proprio vantaggio: infatti, a fronte di un’iscrizione avvenuta in data successiva ad inizio mese, da un lato ha richiesto la contribuzione ai due lavoratori per l’intero mese e, dall’altro, li ha esclusi dall’indennizzo per la stessa mensilità.
Il Tribunale ha quindi etichettato come “per nulla condivisibile l’interpretazione che l’INPS ha dato alla normativa in commento”, che avrebbe escluso arbitrariamente da ogni forma di aiuto i ricorrenti, pur se gli stessi risultano gravemente danneggiati dall’emergenza sanitaria, a sole tre settimane dall’apertura della propria attività.
Avv. Francesca Zanardello