Dott. Erika Zanuso
La legge n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), modificata dalla legge n. 74/1987, prevede all’art. 5, comma 6, “l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Il Giudice, pertanto, è tenuto all’accertamento dei presupposti del diritto a ricevere un assegno divorzile da parte dell’ex coniuge (fase dell’an debeatur) e, qualora questo avesse esito positivo, è tenuto a quantificarne l’importo (fase del quantum debeatur).
- Sul diritto all’assegno.
Innanzitutto, il Giudice deve stabilire se sussiste, nel caso concreto, il diritto per uno dei divorzianti di percepire l’assegno.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale tradizionale, l’autorità giudiziaria deve aver riguardo all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni indipendenti da colpa del coniuge richiedente, al fine della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza valutare l’esistenza di un effettivo bisogno. In altre parole, se il coniuge che divorzia subisce un peggioramento delle condizioni economiche beneficiate durante le nozze, ha diritto di ricevere tale assegno.
Tale concezione, però, ha subìto un “ribaltamento” nella ormai celebre Sentenza “Grilli” n. 11504/2017 Cass. civ.; in tale pronuncia, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha affermato il principio dell’autosufficienza – indipendenza economica. In sostanza, sussiste il diritto per il coniuge richiedente di ottenere un assegno divorzile, non quando egli subisca, per effetto del divorzio, un degradamento del tenore di vita rispetto a quello in corso di vincolo matrimoniale, ma solo allorquando egli non sia economicamente autosufficiente. E per misurare tale “autosufficienza economica” il Giudice deve far riferimento a degli indici, quali:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari o immobiliari;
- le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale (salute, età, sesso, e mercato del lavoro dipendente e indipendente);
- la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Tuttavia, si è registrato, nel mese scorso, un nuovo mutamento giurisprudenziale, in quanto le Sezioni Unite, nella sent. n. 18287/2018, hanno stabilito che l’adeguatezza dei mezzi o comunque l’impossibilità di procurarseli vanno stabilite “alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”. L’adeguatezza dei mezzi andrà, quindi, valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quello che l’ex coniuge ha contribuito a realizzare in corso di matrimonio.
Pertanto, si ha un superamento sia del tradizionale orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’assegno divorzile era considerato un mezzo che consentiva all’ex coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio, sia del recente orientamento che ne esaltava la funzione assistenziale, in quanto lo stesso sarebbe servito ad assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa, anche dopo le nozze.
Oggi, invece, le Sezioni Unite ne sottolineano la funzione compensativa, in quanto l’assegno diventa il mezzo per riconoscere il contributo dell’ex coniuge alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche sacrificate.
Quale è la ratio che ha portato le Sezioni Unite a dare tale “nuova” lettura, superando le due precedenti?
Innanzitutto, la necessità di dare maggiore attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi, che devono trovare applicazione non solo in pendenza di matrimonio, ma anche nella disciplina del suo scioglimento.
In secondo luogo, la volontà di conformarsi alla disciplina prevista a livello europeo, dal momento che già in alcuni ordinamenti (in particolare, francese e tedesco) viene attribuita all’assegno natura compensativa-perequativa, essendo lo stesso considerato un mezzo finalizzato a colmare la disparità economico-patrimoniale che si viene a determinare con la cessazione del vincolo.
- Sulla quantificazione dell’assegno.
Una volta accertato il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile, il Giudice deve determinarne l’ammontare (c.d. fase del quantum debeatur), secondo i seguenti parametri, indicati sempre all’art. 5, co. 6, l. 898/1970:
- a) le condizioni dei coniugi;
- b) le ragioni della decisione;
- c) il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio;
- d) i redditi di entrambi;
- e) la durata del matrimonio.
Tuttavia, le Sezioni Unite, nella pronuncia del luglio scorso, ritengono che i suddetti criteri non siano più strettamente riconducibili alla determinazione del quantum, dal momento che deve essere superata la rigida distinzione, accolta finora dalla giurisprudenza unanime, tra criteri attributivi e criteri determinativi dell’assegno di divorzio.
Pertanto, il Giudice, oggi, dovrà effettuare un unico giudizio, che tenga conto dei criteri suddetti sia per stabilire la sussistenza del diritto dell’ex coniuge a beneficiare di un assegno post matrimoniale, sia per la quantificazione dell’ammontare dello stesso; e ciò alla luce di una lettura dell’art. 5, comma 6, L. Divorzio più conforme con il quadro costituzionale delineato dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Dott.ssa Erika Zanuso