Avv. Lisa Benatello
Assicurazione RC per i medici. Il punto analizzando le normative vigenti.
Quanta importanza riveste -al giorno d’oggi- una Assicurazione RC per i medici?
L’accettazione del paziente in ospedale, ai fini di un ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta “per se” la conclusione di un contratto tra il paziente e l’ente ospedaliero, con una conseguente natura contrattuale della responsabilità di quest’ultimo (c.d. contratto di “spedalità”). Il rapporto fra paziente ed operatore medico inserito nella struttura sanitaria è anch’esso un rapporto di natura contrattuale, più esattamente un contratto di prestazione d’opera professionale, disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui è richiesta, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata.
Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe origine dall’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata diligentemente eseguita.
Questo, unitamente ad un orientamento della giurisprudenza “penalizzante” per i medici, ha portato ad un costante e progressivo aumento delle denunce con richieste di risarcimento sia contro i sanitari che contro le strutture ospedaliere (pubbliche e private).
I dati dell’ultimo rapporto dell’Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) spiegano bene quale sia l’entità del fenomeno: in un anno gli errori professionali che si verificano in ospedale coinvolgono 32 mila persone, 30.000,00 ogni anno sarebbero le denunce e le richieste di risarcimento danni e 15 mila le cause che finiscono in Tribunale.
Da tutto quanto sopra esposto deriva la necessità per i sanitari di possedere una idonea polizza assicurativa che permetta di tutelarsi dalle responsabilità che la legislazione italiana impone.
Lo stato dell’arte
È doveroso sottolineare come, dopo anni di “latitanza”, il legislatore abbia finalmente deciso di emanare tutta una serie di determinazioni che cercano di andare incontro alle esigenze di tutela sia per i pazienti/clienti sia per gli stessi professionisti medici.
Con la conversione in legge del D.L. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”) che recepiva le indicazioni della legge 148/2011, e soprattutto del cosiddetto “Decreto per la Pubblica Amministrazione” (P.A.) del 26.06.2014, l’assicurazione per i danni derivanti da Responsabilità Civile Professionale si è resa obbligatoria per i medici.
Il cd. “Decreto Balduzzi”, prevedeva la determinazione di una serie di norme e di requisiti minimi per i contratti assicurativi, proprio con l’intento di regolare il mercato e di tutelare gli Iscritti agli Ordini professionali.
Al momento, però, tali requisiti non sono stati ancora fissati.
Il successivo Decreto P.A. recepisce, infatti, solo parzialmente quanto contenuto nel “Decreto Balduzzi” e rimanda ai decreti attuativi la determinazione delle regole per i contratti assicurativi. Ne consegue che, a fronte di una norma di legge cogente (cioè obbligatoria) per i medici, le norme che dovrebbero fissare i requisiti minimi per i contratti non risultano ancora approvate e le polizze attualmente reperibili sul mercato offrono una protezione limitata, hanno costi elevatissimi (premi anche di 20.000 Euro all’anno) e risentono di alcune distorsioni del sistema.
Nel Decreto Balduzzi, al comma 2 lett. a) dell’art. 3 si prevedeva “l’istituzione di un Fondo di Garanzia per l’accesso alla copertura assicurativa da parte dei Medici, soprattutto giovani, per i quali la copertura assicurativa risultasse eccessivamente onerosa”, e prevedeva in tal senso un decreto-legge apposito. Tale decreto non è stato emanato e al momento i contorni di tale fondo non risultano ancora definiti. Si prevedeva, inoltre, una regola per la quale la polizza poteva essere disdetta dalla Compagnia assicuratrice solo in caso di condanna per condotta colposa dell’assicurato reiterata ed accertata con sentenza definitiva.
Infatti attualmente le Compagnie Assicurative disdicono il contratto al verificarsi del primo sinistro, indipendentemente da quale possa essere l’esito dell’eventuale giudizio. Ciononostante, questo aspetto fondamentale non risulta però ancora regolamentato, cosicchè accade che i Medici sono obbligati a stipulare un contratto con una Compagnia, ma una Compagnia non è obbligata a stipulare un contratto con un medico.
Il problema nasce dal fatto che le polizze attualmente reperibili offrono una copertura solo per eventi verificatisi in un periodo antecedente alla stipula del contratto stesso, ma limitato a 3 o 5 anni, mentre un cittadino ha a disposizione 10 anni per avanzare una richiesta di risarcimento.
La macroscopica contraddizione tra il tempo a disposizione per i clienti per chiedere un risarcimento e l’effettiva possibilità, per il sanitario, di essere coperto integralmente sotto il profilo temporale non è stata ancora risolta sul piano legislativo e gli stessi medici ne sono spesso inconsapevoli.
È quindi opportuno che il medico, ancor prima della stipula di un contratto assicurativo per R.C. professionale, si informi presso un consulente e/o un legale esperto della materia, così che siano chiariti non solo gli aspetti apparentemente solo tecnici sopra trattati ma anche le garanzie effettivamente ottenute con la stipula stessa.
Concludendo
Posto quanto sopra, è pertanto auspicabile un intervento legislativo che:
- Preveda non solo l’obbligo per i medici di stipulare l’assicurazione per i danni da RC Professionale ma che dia anche la concreta possibilità di poterlo fare offrendo una protezione ampia e adeguata alle esigenze del sanitario;
- Fissi i requisiti minimi per i contratti assicurativi, sia per quanto riguarda le coperture che per quanto riguarda i costi;
- Istituisca un Fondo di Garanzia per l’accesso alla copertura assicurativa da parte dei giovani medici, qualora per gli stessi la copertura risultasse eccessivamente onerosa;
- Fissi dei limiti alle Compagnie in ordine alla disdetta del contratto con il medico.
Avv. Lisa Benatello