Avv. Francesca Zanardello
Con l’ordinanza Cass. Civ., sez. VI, n. 6562 del 06/03/2019, la Suprema Corte ha chiarito su chi grava l’onere probatorio nel caso in cui l’utente lamenti l’addebito in bolletta di consumi per prestazioni non erogate, o erogate in misura inferiore rispetto a quanto risultante nella bolletta stessa.
Nel caso di contratti di somministrazione di utenze, infatti, i consumi sono rilevati e contabilizzati dal fornitore con la lettura a contatore, che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, ha valore di presunzione semplice di veridicità, contestabile con qualsiasi mezzo di prova, anche orale, volto a provare che il consumo è stato inferiore a quello indicato in fattura (si veda in senso conforme Cass. Civ. n. 17041/2002 e Cass. Civ. n. 10313/2004).
Del resto, l’obbligo regolamentare del gestore di effettuare addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio a favore del fornitore, basato sulla non contestabilità del dato riportato in bolletta e pertanto la Cassazione, con l’ordinanza sopra citata, ha chiarito che incombe sul somministrante l’obbligo di dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito da tale strumento ed il dato trascritto nella fattura.
Dal canto suo, invece, l’utente deve provare, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale, che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (in materia, si vedano anche Corte Appello Bari sez. II, 09/10/2018, n. 1722, Cass. Civ. n. 23699/2016 e Cass. Civ. n. 10313/2004).
La giurisprudenza in merito ha altresì precisato che l’impossibilità per l’utente di fornire la prova tecnica liberatoria di cui sopra, se è determinata dal comportamento del fornitore (che ad esempio ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica nel corso del giudizio), non può che andare a discapito dello stesso, che a questa situazione ha dato causa (si veda Cass. Civ. n. 23699/2016).
In tema, è anche opportuno precisare che la difesa del somministrante che si basi sull’asserita facoltà dello stesso di procedere ad una sola lettura stimata del contatore, è infondata.
La normativa sulla modalità di rilevazione delle misurazioni dei punti di riconsegna del gas naturale è disciplinata dalla Delibera A.E.E.G. n. 229/2001, in accordo alle tempistiche di cui all’art. 14 del TIVG – Allegato A alla Delibera ARG/gas n. 64/09.
L’art. 14 detta la periodicità delle letture effettive che il gestore deve eseguire, individuando periodi di tempo diversi a seconda del consumo annuo dell’utenza.
Pertanto, gli esercenti la vendita hanno l’obbligo di effettuare le rilevazioni delle misurazioni del gas, con una periodicità che varia da una volta all’anno a una volta al mese, a seconda dei consumi.
Ne consegue che la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti, cioè su mere stime effettuate dal somministrante, solo ed esclusivamente fra una lettura effettiva (o autolettura) e quella successiva, come disposto dall’art. 6 della Delibera A.E.E.G. n. 229/2001.
Merita infine precisare che la disciplina sopra esposta si applica a tutti i contratti in cui le rilevazioni avvengono a mezzo di contatore, e pertanto vale, ad esempio, per le utenze del gas, dell’acqua, elettriche, nonché per i contratti telefonici.
Avv. Francesca Zanardello