Avv. Luca Valle
Nelle successioni ereditarie accade spesso che i coeredi debbano procedere alla divisione di somme e/o titoli depositati su conti correnti appartenenti al defunto, con inevitabile insorgenza di contestazioni e, in alcuni casi, di contenziosi.
Con il presente articolo si cercherà pertanto di chiarire se il singolo coerede, in caso di contestazioni o diniego da parte degli altri coeredi, possa chiedere all’istituto bancario il pagamento della propria quota di credito ereditario.
Inizialmente la giurisprudenza si è dimostrata favorevole alla predetta soluzione, riconoscendo al singolo coerede la possibilità di agire giudizialmente nei confronti dell’istituto di credito per ottenere il pagamento della propria quota parte di credito.
Negli anni 90’ si è tuttavia assistito ad un primo cambiamento di rotta da parte della giurisprudenza; nello specifico, con la sentenza n. 11128 del 1992, la Corte di Cassazione ha negato al coerede la possibilità di esigere e di ricevere – prima della divisione ereditaria – la quota parte di un credito ereditario per la ragione che anche i crediti ereditari dovevano considerarsi ricompresi nella comunione ereditaria.
Con tale pronuncia la Cassazione, discostandosi dall’orientamento fino a quel momento accolto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, ha dunque affermato il principio secondo cui i crediti ereditari, benché divisibili, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza, da un lato, che anche i crediti del de cuius vengono ad essere oggetto della successiva divisione negoziale o giudiziale tra i coeredi e, dall’altro, che gli eredi devono procedere alla divisione dell’asse per poter singolarmente e individualmente esigere la parte del credito spettante a ciascuno di loro.
A conferma di detto orientamento vanno annoverate alcune successive pronunce, precisamente la n. 640/2000 e la n. 19062/2006, con le quali la Suprema Corte è tornata a riaffermare il principio dell’inclusione nella comunione ereditaria dei crediti del de cuius, precisando che tale principio risponde all’esigenza di conservare l’integrità della massa ereditaria e di evitare qualsiasi iniziativa personale idonea a compromettere l’esito della divisione.
Da ciò la Corte ha poi tratto l’ulteriore conseguenza, di natura processuale, secondo la quale i coeredi assumono la veste di litisconsorzi necessari (ossia di partecipanti indispensabili) nei giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.
A chiudere tale evoluzione giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la pronuncia n. 24657/2007, hanno pronunciato la seguente massima:
“I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti […]; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Con tale pronuncia, dunque, le Sezioni Unite della Cassazione, pur riaffermando l’indirizzo interpretativo ed i percorsi argomentativi fatti propri dalla sopra citate pronunce in merito all’inclusione dei crediti nella comunione ereditaria, hanno introdotto un’importante differenziazione da un punto di vista processualistico e di tutela giudiziale del credito.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che il regime di comunione cui sono soggetti i crediti ereditari non comporta altresì la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore del de cuius; ciò in quanto, anche in tale ipotesi, sarebbe applicabile il principio generale in base al quale ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, atteso che il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza.
Cosicché ciascun erede, secondo le Sezioni Unite, può agire singolarmente per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità di integrare il contradditorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
Orientamento, quest’ultimo, fatto recentemente proprio dalle sezioni semplici della Suprema Corte con la sentenza n° 27417 del 20/11/2017, nella quale è stato precisato che “ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione”.
Di diverso avviso, invece, è l’Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF), organismo indipendente e imparziale di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Ed invero, l’ABF, pur ribadendo costantemente il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, ha in più occasioni precisato l’obbligo per gli Istituti di credito di pretendere l’intervento congiunto di tutti i coeredi in simili fattispecie.
Per quanto riguarda, infine, la giurisprudenza di merito, essa si è sin qui dimostrata altalenante, aderendo in alcuni casi all’indirizzo della Corte di Cassazione, in altri alle argomentazioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario.
Avv. Luca Valle