-Avv. Nicola Cera-
La norma “nascosta”
E’ in discussione al Senato il disegno di legge dal titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto”.
Sulla prima parte del provvedimento l’attenzione dei media è altissima, mentre sta passano inosservata una vera e propria rivoluzione per le persone che, pur di sesso diverso, hanno scelto di convivere senza unirsi in matrimonio.
Con gli articoli 11 e 15 dell’atto Senato 2811 viene infatti previsto:
- (art. 11) che sono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza, non parenti o affini e non unite in matrimonio o unione civile;
- (art. 15) che ricorrendo i presupposti di cui all’art. 156 c.c. (“effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”) il convivente ha diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza; il secondo comma del medesimo articolo prevede, tra l’altro, che anche se manchino i presupposti per un mantenimento, l’ex convivente in stato di bisogno possa aver diritto a un assegno alimentare.
Il mantenimento all’ex convivente: quando e quanto?
La norma è palesemente superficiale: da una parte, infatti, il mantenimento scatta sulla sola base di aver convissuto per un certo tempo; dall’altra, invece, non ci si preoccupa minimamente di quantificare questa durata, attribuendo al Giudice un potere discrezionale immenso.
Lo stesso vale per la quantificazione dell’assegno, che (in ragione del richiamo all’art. 156 c.c. e del fatto che si tratta, appunto, di “mantenimento” e non di alimenti) non potrà che rifarsi al tanto discusso tenore di vita in costanza di convivenza; dalla lettura della norma, infatti, si evince che è la sola durata del mantenimento ad essere “protetta” dalla clausola di proporzione con la durata della convivenza.
L’ovvia conseguenza è che, quantomeno fino al formarsi di una giurisprudenza consolidata, vi sarà una grande incertezza, che favorirà l’aumento dei processi e la loro durata.
La convivenza come scelta
La convivenza senza assunzione di impegni viene sovente (e sempre più spesso) utilizzata, per libera scelta, in svariate situazioni: la giovane coppia che prima del matrimonio vuole verificare la solidità del rapporto; le persone che non vogliono dare nulla per scontato e scelgono di rinnovare la scelta di giorno in giorno; le coppie che non intendono assoggettarsi ad alcun impegno in caso di cessazione del rapporto.
Ci si chiede, allora, se è davvero necessario che i legami soltanto affettivi, liberi per definizione, diventino fonte di obbligazioni e, in ultima analisi, se è opportuno che queste scelte siano passate al vaglio dello Stato, nel nome di un principio etico che – nello specifico – viene rifiutato dagli stessi interessati.
Le alternative
In Francia si permette che una coppia convivente decida liberamente di prestarsi aiuto reciproco, con modalità scelte dai conviventi stessi e con facoltà di ognuno di porre termine al patto.
In Germania il mantenimento è stato introdotto nel 2008, ma soltanto a seguito della scelta dei conviventi di optare per la “convivenza registrata”.
Vi erano quindi ben altri modi, meno lesivi della libertà di scelta, per tutelare il partner debole; lo stesso disegno di legge prevede la possibilità di stipulare contratti di convivenza di natura economica, che ben potevano comprendere anche le regole per i casi di rottura del rapporto.
Per il progetto attualmente in Senato, invece, le parti non hanno alcun potere: il diritto per l’uno e il dovere per l’altro nascono in modo automatico e sono irreversibili, oltre che rimessi all’arbitrio di un soggetto terzo.
Conclusioni
La norma in esame sottintende un’inammissibile equiparazione tra matrimonio e convivenza, dimenticando che il primo implica una precisa scelta che la convivenza non solo non comporta, ma di cui sovente dimostra la deliberata mancanza, ovvero la volontà di non assumere impegni.
Non solo come individuo, ma anche come parte di una struttura sociale (come la famiglia di fatto) il cittadino deve poter effettuare le proprie scelte liberamente; e se è pur vero che nel farlo egli deve preoccuparsi dei doveri di solidarietà, non è ammissibile che lo Stato, nel tradurre questo principio di solidarietà, introduca regole che affossano quella stessa libertà primaria di scelta, eliminando (di fatto) la possibilità pe r i cittadini di optare per una semplice e libera convivenza.
Aggiornamento:
A conferma dei dubbi espressi nell’articolo, l’autore segnala che nell’ultima versione del maxiemendamento il riferimento al “mantenimento” di cui all’art. 156 cod. civ. è stato eliminato e si parla solo di obbligo agli “alimenti”. Il tutto sempre in base a una decisione del giudice e «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza». Ma con un esplicito riferimento al comma 2 dell’articolo 438 del codice. Per cui l’assegno alimentare deve essere proporzionato al bisogno di chi lo domanda e alle condizioni economiche di chi deve pagarlo.
Avv. Nicola Cera