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Il fondo di garanzia INPS

Giu62016

Dott. Andrea Nardin

IL FONDO DI GARANZIA INPS

Il Fondo di Garanzia INPS è stato istituito con la legge 29 maggio 1982 n. 297 a garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati nei confronti del datore di lavoro insolvente in attuazione della direttiva 987/80 del 20.10.1980 del Consiglio della CEE.

È un fondo gestito dall’INPS che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Spetta pertanto a tutti i lavoratori dipendenti da aziende private.

La copertura garantita dal Fondo, istituito in prima battuta per i soli crediti relativi al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), è stata ampliata, con il d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 anche alle ultime retribuzioni.

È evidente l’importanza di un simile strumento per tutti i lavoratori subordinati, i quali vedono così garantiti dallo Stato importanti crediti. Per avere un’idea della rilevanza statistica dell’accesso al fondo, basta pensare alla frequenza dell’ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali del datore di lavoro.

Il Fondo di Garanzia copre interamente le somme dovute a titolo di TFR mentre, con riguardo ai crediti da retribuzione, il massimale garantito è pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (una somma ad oggi pari a circa 2.000 Euro netti).

Le procedure per attivare l’intervento del Fondo sono diverse, a seconda delle caratteristiche: a) del datore di lavoro (in primis se sia o meno soggetto alle procedure concorsuali); b) del credito vantato (per esemplificare, può capitare che il lavoratore abbia ceduto il TFR in garanzia a istituti presso i quali ha ottenuto un prestito).

Al di là delle procedure proprie di ciascun caso, che dovranno essere valutate di volta in volta per ottenere una rapida liquidazione, preme sottolineare come sia di fondamentale importanza che il lavoratore si attivi quanto prima a tutela dei propri diritti: infatti il termine di prescrizione per accedere al Fondo è di cinque anni per il TFR, mentre per i crediti ‘da busta paga’ è di un solo anno.

Le procedure per ottenere il pagamento sono – come detto – di diverso tipo, ma tutte accumunate dalla necessità di dimostrare all’Istituto di aver fatto tutto il possibile per recuperare dal datore di lavoro le proprie spettanze. Infatti il Fondo di Garanzia interviene solo quando il credito del lavoratore sia stato accertato e il lavoratore abbia tentato – senza successo – il recupero dello stesso.

Per esemplificare: se il datore di lavoro è soggetto a fallimento il lavoratore dovrà necessariamente insinuarsi al passivo fallimentare, ottenere la dichiarazione di non opposizione ai propri crediti e allegare la copia autentica del verbale di stato passivo.

Nel caso di datore di lavoro non fallibile sarà invece necessario tentare in modo “serio ed adeguato” l’esecuzione forzata sui beni del debitore/datore di lavoro; sarà quindi necessario ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso, notificare l’atto di precetto e tentare l’esecuzione mobiliare presso i locali dell’azienda e (eventualmente) presso l’abitazione privata dello stesso.

Solo dopo aver esperito infruttuosamente questi tentativi, il lavoratore potrà accedere al Fondo.

Per ogni ulteriore approfondimento sulle procedure di accesso al Fondo si rinvia alla circolare INPS n. 74/2008.

Il Fondo di Garanzia è quindi un prezioso strumento a vantaggio dei lavoratori, i quali a loro volta dovranno attivarsi quanto prima al fine di vedere garantiti i loro diritti.

È quindi opportuno, data la complessità della procedura, rivolgersi ad uno studio legale specializzato nella materia (gli stessi sindacati, per queste procedure, si appoggiano a studi legali esterni).

Dott. Andrea Nardin

Categoria: Diritto del Lavoro6 Giugno 2016

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