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Giustificazione per inadempimento da Coronavirus

Apr62020

AFPC – Chavarria Mendoza

Una recente iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico ha dato incarico alle Camere di Commercio di rilasciare alle imprese che ne facciano richiesta delle dichiarazioni, redatte in lingua inglese, che attestano come lo stato di emergenza e le conseguenti misure di contenimento abbiano causato l’impossibilità dell’impresa richiedente ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti, a causa di ragioni imprevedibili e indipendenti dalla propria competenza e volontà.

Nella normativa internazionale si ritrovano riferimenti alla “forza maggiore” quale esimente per il debitore della prestazione. Nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, ad esempio, all’art. 79 è stabilito che una parte non risponde per il proprio inadempimento “se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l’impedimento stesso o le sue conseguenze”. Sussiste, in virtù del medesimo articolo, l’obbligo per il debitore di comunicare la causa di inadempimento al creditore.

L’iniziativa del Ministero è dunque senz’altro utile per attestare le ragioni di eventuali ed inevitabili ritardi o inadempimenti nei confronti delle controparti estere, di fatto qualificando il rispetto delle misure di contenimento e la sospensione di gran parte delle attività produttive avvenuta con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (recante le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”) come causa di forza maggiore.

Gli operatori economici sono infatti di fronte alla difficoltà – e talvolta all’impossibilità – di onorare gli impegni contrattuali assunti prima dell’emergenza. Il problema si era già presentato nel gennaio 2020 per le imprese che operavano con i mercati delle zone maggiormente colpite dal COVID-19 (è il caso di imprese che fornivano, o ricevevano forniture, della Cina).

Tale problema tuttavia è attuale e riguarda, oltre che i rapporti con l’estero, anche e soprattutto i rapporti interni.

I possibili rimedi in alcuni casi derivano dal regolamento contrattuale tra le parti.

Nei contratti commerciali è spesso pattuita la clausola c.d. di “forza maggiore”. Tale clausola prevede l’esenzione da responsabilità in capo alla parte che deve eseguire la prestazione, al verificarsi di alcune circostanze del tutto eccezionali e che non dipendono in alcun modo dal comportamento delle parti (spesso l’elencazione esemplificativa comprende alluvioni, catastrofi naturali, incendi, epidemie); se le parti hanno disciplinato tali ipotesi, la clausola contrattuale – con forza di legge tra le parti – avrà piena applicazione, sempre che l’inadempimento sia riconducibile alla pandemia quale “causa di forza maggiore”.

In difetto di una disciplina contrattuale, occorre fare riferimento ai rimedi generali offerti dall’ordinamento, di cui si offre una breve panoramica.

Il principio cardine è espresso dall’art. 1218 c.c., per il quale colui che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’impossibilità definitiva e totale della prestazione costituisce una causa di estinzione della stessa. Diversamente, l’impossibilità solo temporanea esime il debitore dalla sola responsabilità per il ritardo, e l’obbligazione torna in vigore non appena viene meno l’impossibilità. Tuttavia, in questo caso occorre guardare anche alla natura della prestazione e all’interesse del creditore: se quest’ultimo non ha più interesse ad ottenerla, questa si estingue.

La causa non imputabile che rende impossibile la prestazione, c.d. “forza maggiore”, sarebbe oggi da ricondurre ai decreti che hanno dapprima limitato la possibilità di movimento all’interno del territorio nazionale (D.P.C.M del 8 marzo 2020), ed in seguito imposto la chiusura di gran parte delle attività produttive italiane (D.P.C.M. del 22 marzo 2020, poi prorogato dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020).

La giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie ove un provvedimento sopravvenuto della pubblica autorità (c.d. “factum principis”) abbia ostacolato l’adempimento di obblighi assunti in precedenza. Ad esempio, è stata riconosciuta quale causa di estinzione del diritto di abitazione un’ordinanza sindacale di sgombero della casa per pericolo di crollo: in questo caso, l’indisponibilità del bene va ricondotta senz’altro ad un “factum principis” che ha reso impossibile la prestazione (Cassazione Civile sez. II, 04/05/2012, n.6772). Diversamente, l’impossibilità sopravvenuta non è stata riconosciuta con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione (Corte d’Appello L’Aquila, 11/01/2019, n. 42; Cassazione Civile sez. I, 28/11/1998, n. 12093).

Da tale pronuncia, in particolare, si evince come in ogni caso il sopravvenire di un impedimento oggettivo all’adempimento non escluda l’ulteriore indagine sul requisito soggettivo dell’assenza di colpa in capo al debitore.

 

Avv. Claudia Chavarria Mendoza

Categoria: Diritto d'Impresa6 Aprile 2020

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