Dott. Marco Schiesaro
Scopo della legge n. 89/2001, la cd. Legge Pinto, è quello di risarcire le parti che sono state vittime di processi con durata ritenuta irragionevole.
Anche la mancata osservanza del termine di ragionevole durata dei procedimenti fallimentari legittima il ricorso per ottenere un’equa riparazione.
Dall’art. 2 comma 2 bis della l. 89/2001, così come modificato dal Decreto Sviluppo, art. 55 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, si ricava che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. Termine che decorre da quando i creditori sono stati ammessi al passivo, in quanto è da questo momento che essi subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati (Cass. 28268/2018).
E’ opportuno sottolineare che, a differenza dei processi di natura civile, penale, amministrativo, contabile e nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione, non è necessario aver preliminarmente posto in essere rimedi preventivi.
Una volta accertato il superamento del limite temporale di ragionevolezza del processo, il creditore danneggiato potrà, assistito da un legale munito di procura speciale, presentare ricorso al Presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice davanti al quale si è svolto il processo contestato.
Il ricorso, ex art 4 L. 89/2001, va proposto entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva: nel caso del rito fallimentare, tale termine decorre dal passaggio in giudicato del decreto di chiusura del fallimento.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, con le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 28.12.2015, cd. legge di stabilità del 2016, il giudice liquida una somma, a titolo di equa riparazione, non inferiore ad € 400,00 e non superiore a € 800,00 per ogni anno, o frazione di anno, superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. In ogni caso comunque, la misura dell’indennizzo non può essere superiore al valore del credito ammesso al passivo, così come disposto dall’art. 2 bis comma 3.
L’ammontare di cui sopra può in alcuni casi essere ridotto, in particolare del 20% quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40% quando queste sono più di cinquanta.
Da ultimo si segnala che avverso la decisione sul ricorso è possibile proporre opposizione davanti alla stessa Corte di Appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del relativo provvedimento. Su tale opposizione la Corte si pronuncia con decreto entro quattro mesi dal deposito del ricorso. Quest’ultimo sarà immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione.
Dott. Marco Schiesaro