Avv. Elena Gallato
La legge di Stabilità 2016, art. 1, commi 414, 415 e 416, ha istituito il c.d. il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Il Fondo, che è stato reso operativo con il Decreto del Ministero della Giustizia del 15.12.2016 entrato in vigore lo scorso 14.01.2017, è una misura di sostegno sperimentale per gli anni 2016 e 2017.
Invero, la sperimentazione, per espressa previsione normativa, è avviata dalla data di entrata in vigore del del DM attuativo (e, quindi, dal 14.01.2017) e presso i soli Tribunali situati nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello (e, quindi, presso i Tribunali di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia).
La misura propone lo scopo di fornire un sostegno economico al coniuge separato che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con i quali convive, e che non percepisca l’assegno periodico a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge che vi è tenuto.
I presupposti per accedere al fondo.
Legittimazione attiva.
1) Il richiedente può essere solo il coniuge separato convivente (inteso con collocatario prevalente) con figli minori o con maggiorenni portatori di handicap gravi, che sia beneficiario di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..
Quindi, atteso il tenore letterale della norma, è escluso l’accesso al fondo:
- al coniuge separato, che non convive con la prole;
- al coniuge divorziato titolare dell’assegno divorziale (questione interpretativa);
- al beneficiario dell’assegno alimentare prescritto dall’art. 1, comma 65, D.L. n. 76 del 2016.
2) Il richiedente, inoltre, deve versare necessariamente in stato di bisogno e non essere in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole.
E, a pena d’inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve dichiarare, invia alternativa:
- che il proprio ISEE è inferiore o uguale a € 3.000,00;
- di essere disoccupato (e, in tal caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni);
- di essere un lavoratore a rischio disoccupazione ex art. 19 d.lgs n. 150 del 2015.
3) Il coniuge, tenuto al mantenimento ex art. 156 c.c., deve essere inadempiente (anche parzialmente) con decorrenza 1.01.2016.
4) Il richiedente deve, prima di accedere al Fondo, aver tentato il recupero forzato del proprio credito. Invero, egli, a pena di inammissibilità, deve:
- indicare se l’inadempiente è lavoratore dipendente e, in tal caso, che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto ex art. 156, comma 6, c.c.
- allegare l’originale del titolo su cui si fonda il suo diritto;
- allegare copia autentica di pignoramento mobiliare negativo ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato nell’esecuzione promossa contro l’inadempiente;
- allegare visura rilasciata dal pubblici RR.II. attestante che l’inadempiente è impossidente di beni immobili .
Sull’istanza di accesso al Fondo.
Per accedere al Fondo è necessario utilizzare il form predisposto dal Ministero, disponibile sin dal 13.02.2017 nell’area dedicata al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno del sito del Ministero (www.giustizia.it). L’istanza difforme dal form è inammissibile.
L’istanza, completa delle dichiarazioni e delle allegazioni di cui all’art. 3, commi 2), 3) e 4) del DM Ministero della Giustizia 15.12.2016, deve essere depositata presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale del capoluogo di provincia sede di Corte d’Appello, nel cui distretto risiede il richiedente.
All’esito del procedimento, che si svolge inaudita altera parte e consiste nella verifica dei presupposti di accesso a norma dell’art. 3 del DM 15.12.2016, il Presidente del Tribunale o il Giudice da lui delegato, entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, qualora la ritenga ammissibile, la trasmette al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, presso il quale è istituito il Fondo, per la corresponsione della somma richiesta nei limiti di quanto prescritto dall’art. 5, commi 2 e 3, DM Ministero della Giustizia 15.12.2016.
Il Fondo, sulla base del provvedimento di ammissibilità del Tribunale, accoglie (o rigetta) l’istanza e provvede alla sua liquidazione.
Diversamente, se l’Autorità Giudiziaria ritiene inammissibile l’istanza per carenza dei presupposti ex art. 3 DM, la rigetta con decreto non impugnabile. Tuttavia, non essendo il provvedimento soggetto a giudicato, l’istanza può essere pacificamente riproposta.
Se, invece, l’Autorità Giudiziaria, pur sussistendone i presupposti, ritiene l’istanza inammissibile, il Tribunale la trasmette ugualmente al Fondo, indicandone le ragioni.
Sulla liquidazione delle istanze accolte e sulla revoca della misura.
Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre, distribuisce agli aventi diritto le risorse economiche imputate al medesimo trimestre.
La distribuzione tra gli aventi diritto avviene secondo criteri di proporzionalità e, in nessun caso, all’avente diritto, in relazione a ciascun rateo dell’assegno di mantenimento, può essere erogata una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
Il provvedimento, con cui il Ministero della giustizia accoglie l’istanza del richiedente, è revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ottenimento delle somme, ovvero nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate.
Sul recupero delle somme e alimentazione del fondo.
Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre, il Dipartimento presso il quale è istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente il versamento di quanto erogato nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’intimazione.
In mancanza, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità, promuove azione esecutive per il recupero delle somme erogate, surrogandosi ex art. 1203, comma 1, n. 3) c.c. nei diritti dell’avente diritto e in forza del titolo esecutivo allegato all’istanza ex art. 3, comme 4, lett. D) DM Ministero della Giustizia 15.12.2016.
Le somme eventualmente erogate vengono riassegnate al Fondo di Solidarietà.
La disciplina del neoistituito Fondo di Solidarietà presenta delle criticità.
Invero, ad avviso di chi scrive, essa, da un lato, scoraggia l’avvio della procedura da parte dell’avente diritto, che si trova in reale stato di necessità, e, dall’altro, svilisce i traguardi di civiltà raggiunti con le recenti riforme del diritto di famiglia.
Precisamente:
- La misura riguarda il coniuge in quanto tale e non i figli, per cui è privo di sostegno il genitore (sia questi separato, divorziato o già convivente) che non sia in grado di provvedere ai figli, per inadempimento dell’obbligato al dovere di mantenimento della prole ex art. 337 ter c.c.;
- In ogni caso, la misura, che è accessibile solo al coniuge separato e non anche a quello divorziato o al beneficiario di un assegno alimentare, non tiene conto del nuovo concetto di famiglia, discriminando le unioni affettive diverse dalla famiglia tradizionale;
- Non è chiaro se possa beneficiare del Fondo unicamente chi lamenta il mancato versamento di un assegno disposto in base all’art 156 del c.c., come parrebbe dal tenore letterale dell’art. 1, comma 415, della legge di stabilità 2016, o se sia accessibile anche a tutela di chi lamenta il mancato pagamento di un assegno, egualmente connesso alla separazione ed egualmente funzionale al mantenimento del coniuge incolpevole, come ad esempio quello disposto da un provvedimento reso all’estero o da un provvedimento pronunciato in Italia in applicazione di una legge straniera;
- Onerando il coniuge in stato di bisogno dell’obbligo di allegare all’istanza, a pena d’inammissibilità, la copiosa documentazione elencata ex art. 3 DM Ministero della Giustizia 15.12.2016, la legge espone il richiedente a esborsi economici sostanzialmente a fondo perduto (perché non rimborsabili dal Fondo). Si pensi, in particolare, all’obbligo di esperire, preventivamente, esecuzione forzate e a quello di produrre visura dei registri immobiliari.
- La natura sperimentale della misura: essa, prevista per gli anni 2016 e 2017, è operativa solo dal 13.02.2017 e solo presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia, sede la Corte d’Appello, con grave pregiudizio per l’avente diritto che risiede altrove.
Avv. Elena Gallato