È ormai imminente l’introduzione del brevetto europeo con effetto unitario e del relativo Tribunale Unificato dei Brevetti: a partire dal 1 giugno 2023 entrerà in vigore l’innovativo pacchetto configurato nel 2012 al fine di garantire una tutela uniforme alle invenzioni del vecchio continente.
La novella modificherà radicalmente il sistema brevettuale europeo conosciuto, dando vita ad un brevetto che esplica i propri effetti in modo uniforme ed unitario in tutta l’Unione europea, sottoposto alla giurisdizione di un organismo sovranazionale che tiene conto dell’elevata tecnicità della materia. Il sistema, che si pone come alternativo (e non sostitutivo) dell’attuale brevetto c.d. tradizionale, è volto a ridurre i costi e le formalità necessarie per la concessione ed il mantenimento del titolo in un mercato senza frontiere.
Il brevetto con effetto unitario, in seguito alla sua concessione secondo l’ordinario procedimento avanti l’Ufficio europeo brevetti (EPO), avrà effetto in tutti i Paesi europei aderenti, eliminando l’attuale e costosa fase di nazionalizzazione del titolo nei diversi Stati Membri. Il brevetto non sarà quindi composto di un “fascio” di titoli nazionali, come avviene per il brevetto europeo c.d. tradizionale, ma da un titolo che attribuisce al suo titolare un’esclusiva uniforme in tutti gli Stati aderenti.
Al momento del suo lancio nel giugno del prossimo anno il brevetto europeo con effetto unitario coprirà i territori dei 17 Stati Membri che hanno ratificato l’accordo, ovverosia Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania (la quale non ha attualmente ratificato l’accordo ma ha annunciato che intende farlo entro il 1° marzo 2023), Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia. Tuttavia, la ratifica graduale degli ulteriori Paesi permetterà, in futuro, di depositare domande efficaci nei 25 Stati membri firmatari dell’accordo.
Pregio del nuovo sistema è quello di garantire un notevole risparmio in fase di concessione e mantenimento del titolo, rispondendo così alle esigenze di internazionalizzazione delle imprese. L’importo delle tasse che dovranno essere corrisposte annualmente dai titolari ai fini del mantenimento del titolo risultano piuttosto convenienti rispetto a quelle attualmente richieste, soprattutto nei primi anni di vita dei brevetti: per il mantenimento del titolo per 10 anni (durata media di vita) dovrebbero ammontare a meno di € 5.000.
Il brevetto ad effetto unitario, dunque, vive e muore come titolo unico; i giudizi sulla sua validità e sulla violazione ad opera dei concorrenti è pertanto rimessa al Tribunale unificato di nuova istituzione.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà competenza esclusiva a conoscere della validità e della contraffazione dei brevetti di nuova introduzione e le relative decisioni avranno efficacia diretta in tutti gli Stati aderenti.
I nuovi strumenti sono tuttavia messi al servizio anche dei titolari di brevetti europei c.d. tradizionali, poiché il Tribunale sarà competente, in via concorrente con i tribunali degli Stati membri per un periodo transitorio, a conoscere delle controversie inerenti tali titoli.
Mente la questione della validità dei brevetti è rimessa alle sedi centrali di Parigi e Monaco (e Milano, auspicabilmente, quale unica candidata a sostituire la sede di Londra in seguito alla Brexit), la contraffazione è conosciuta dalle divisioni locali e regionali che compongono una rete capillare di corti. L’Italia ha organizzato la propria sede a Milano. Ad ogni modo, le sezioni locali dovrebbero garantire che le decisioni siano rese secondo criteri uniformi, basandosi sulle medesime fonti normative, ma ci si attende che, almeno per il primo periodo, le sezioni centrali siano influenzate dalle prassi nazionali.
Il procedimento si presenta notevolmente rapido, garantendo una decisione in primo grado entro tredici/ quattordici mesi, senza pregiudizio al contraddittorio. Ad una fase scritta seguiranno una fase interlocutoria ed il cuore del giudizio, ovverosia l’udienza di discussione avanti il Collegio giudicante, composto di giudici tecnici e giuristi.
Il convenuto in contraffazione, al pari di quanto avviene odiernamente, potrà difendersi contestando la validità del titolo azionato. In tali ipotesi, il procedimento potrà proseguire, a discrezione della divisione locale adita: a) interamente avanti la divisione locale, previa assegnazione al panel di un giudice tecnico; b) avanti la sezione locale per l’accertamento della contraffazione, mentre la questione di validità potrebbe essere rimessa alla Divisione centrale per la verifica della validità (mediante una “biforcazione” del procedimento; c) interamente avanti la divisione centrale, previo accordo delle parti.
Il sistema garantisce i tre gradi di giudizio, al pari del nostro ordinamento interno, prevedendo l’appellabilità delle decisioni avanti la Corte di Appello con sede in Lussemburgo e, infine, alla Corte di Giustizia.
L’ostacolo al ricorso al Tribunale dei brevetti, fermi i vantaggi sopra descritti, sarà di natura prettamente economica: i costi per il radicamento di una causa sono piuttosto elevati (il c.d. contributo unificato ammonta almeno ad € 11.000), se parametrati ad un procedimento nazionale. Ma non dobbiamo dimenticare che l’organismo rende decisioni che possono riguardare condotte commesse in diversi Stati aderenti e che pertanto i costi devono essere confrontati alle controversie transazionali che comprendono procedimenti paralleli in molteplici stati in cui il brevetto risulta violato. Inoltre, vige il principio della rifusione delle spese legali da parte del soccombente, con possibilità pertanto della parte vincitrice di recuperare, almeno in parte, i costi sostenuti. Peraltro, una riduzione sulle tasse del 25% è prevista in favore delle pmi.
I titolari di domande di brevetto e di brevetti europei già concessi non devono però attendere il prossimo giugno per prendere confidenza con il sistema: a partire dal 1° marzo 2023 inizierà infatti il c.d. sunrise period (periodo transitorio), durante il quale i titolari potranno decidere se richiedere di ritardare la concessione delle domande già depositate per farle rientrare nel sistema o, se diffidenti, esercitare il c.d. opt-out.
Per un periodo transitorio di 7 anni, infatti, è possibile escludere i brevetti c.d. tradizionali dalla competenza del Tribunale (presentando la domanda di opt-out), al fine di verificare dall’esterno il funzionamento dell’organo ed attendere la consolidazione di una giurisprudenza. Questo è dunque il primo adempimento di cui occuparsi nell’imminente fase transitoria.
Restiamo quindi in attesa dell’entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario e dell’operatività del relativo Tribunale Unificato dei Brevetti, così da verificare con mano la portata innovativa della novella.
Anna Borgo