Dott. Marco Schiesaro
Secondo la Cassazione (1584/2018), il passeggero, vittima di un ritardo aereo, può chiedere il risarcimento alla compagnia aerea responsabile del disagio.
A tal fine, il passeggero deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equivalente, potendosi poi limitare alla mera dichiarazione di inadempimento del vettore e perciò del corrispondente ritardo. Sarà la compagnia aerea, convenuta in giudizio, a dover dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, par. 1, del regolamento europeo 261/2004.
La materia è infatti disciplinata dal citato regolamento, il quale prevede, all’art.6, che si potrà ottenere il risarcimento a determinate condizioni, e in particolare che il ritardo sia di:
- due o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
- tre o più ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 km;
- quattro o più ore per tutte le altre tratte non rientranti nei casi sopra esposti.
La compensazione pecuniaria sarà pari a:
- 250,00 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
- 400,00 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- 600,00 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere nei due casi richiamati.
È da precisare che, nel determinare la distanza, si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo rispetto all’orario previsto: questo significa che la durata del ritardo viene calcolata in base all’orario di arrivo all’aeroporto di destinazione e non all’orario di decollo.
Situazione diversa è quella in cui al passeggero sia offerto di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non superi l’orario di arrivo originariamente previsto:
- di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
- di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km;
- di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti.
In tale circostanza la compagnia aerea potrà ridurre del 50% la compensazione pecuniaria sopra richiamata (€ 250,00, ecc.).
In caso di maggiori danni, il passeggero potrà ottenere il risarcimento supplementare. In questo caso, però, dovrà darne prova (ad esempio con scontrini e ricevute, ecc.).
Il risarcimento non spetta nel caso in cui la compagnia aerea riesca a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili. Si tratta di “circostanze eccezionali” come cattive condizioni meteorologiche, scioperi, guasto al motore dovuto non a cattiva manutenzione ma ad un fatto imprevisto (come, ad esempio, un uccello finito all’interno degli ingranaggi), chiusura dell’aeroporto o dello spazio aereo.
Dott. Marco Schiesaro