Avv. Stefano Peron
Spesso le imprese elargiscono omaggi o liberalità di vario tipo ai dipendenti e/o agli amministratori di clienti e potenziali clienti – privati e pubblici – quali beni, utilità, spese per eventi, corsi, viaggi, vitto e alloggio ecc.
Tali prassi è lecita e consentita dall’ordinamento solo ove rispetti alcuni rigidi parametri, altrimenti rischia di comportare responsabilità, anche penali, sia per chi materialmente eroga la liberalità (o la riceve), sia per l’impresa omaggiante.
La possibilità di beneficiare i pubblici dipendenti di tali omaggi è molto ristretta, infatti il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e la giurisprudenza (Cass. Pen sez. VI sent. 49524/2017) sono molto restrittivi – tanto che, ad esempio, sono sempre vietate le regalie di valore superiore a 150 Euro – e le sanzioni penali sono, in ogni caso, molto più severe (artt. 318 ss. c.p.); più ampia, invece, la possibilità di beneficiare i clienti privati.
Sotto quest’ultimo profilo, il nostro ordinamento, all’art. 2635 c.c., prevede comunque il reato di Corruzione tra privati che punisce gli amministratori e gli altri soggetti apicali di società o enti privati (o i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti) che sollecitano o ricevono (I comma) ovvero offrono, promettono o danno (III comma) denaro o altra utilità non dovuti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Il legislatore ha, inoltre, sanzionato penalmente, con l’art. 2635 bis c.c., anche l’istigazione alla corruzione tra privati, punendo il corruttore e il corrotto anche nel caso in cui l’offerta o la promessa di denaro non vengano accettate.
Non solo il soggetto che materialmente ha offerto dette liberalità (qualora illecite) è sanzionabile (come abbiamo visto, ex artt. 2635 e 2635 bis c.c. e art. 318 ss. c.p.) ma anche – ex D. Lgs 231/2001 – anche la società o l’ente nel cui vantaggio sia stato erogato l’omaggio.
Infatti l’art. 25 ter comma 1 lett. s bis) del D. Lgs. 231/2001 indica espressamente la corruzione tra privati (nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 c.c.) e l’istigazione alla corruzione tra privati (nei casi di cui al primo comma dell’articolo 2635 bis c.c.), tra i c.d. “reati presupposto” della responsabilità amministrativa ex D. Lgs 231/2001, prevedendo per la società o per l’ente non solo sanzioni pecuniarie ma anche sanzioni interdittive.
Il delitto di corruzione tra privati, di derivazione Europea (Convenzione di Strasburgo del 1999) è stato introdotto nel 2012 – sostituendo il previgente reato di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” – e, nel corso degli ultimi anni, è stato più volte rimaneggiato dal legislatore al fine di ampliarne la sfera d’applicazione. Con riferimento alle ultime modifiche, il D. lgs. 38/2017 ha eliminato ogni riferimento alla necessità del verificarsi di un “nocumento alla società” in conseguenza delle azioni del corrotto e, da ultimo, la c.d. legge “spazzacorrotti” n. 3/2019 ne ha previsto la procedibilità d’ufficio.
Al fine di chiarire il perimetro entro cui tali omaggi e liberalità in favore di clienti e potenziali clienti siano consentiti e, viceversa, quando siano addirittura penalmente rilevanti, è opportuna una rapida disamina delle norme sopra citate, artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c..
La corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati sono reati plurisoggettivi o a concorso necessario proprio.
La condotta tipica punita dalla fattispecie in esame è duplice: da un lato, deve sussistere una dazione o promessa di utilità che un terzo (corruttore) rivolge ad uno dei soggetti endosocietari, anche a seguito di sollecitazione da parte di quest’ultimo; dall’altro lato è necessario – proprio in conseguenza di tale dazione o promessa – il compimento o l’omissione, da parte del soggetto qualificato, di atti in violazione dei doveri inerenti il suo ufficio. La fattispecie presenta quindi delle evidenti analogie con il delitto di corruzione propria per atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p..
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico quindi, per il corrotto, la coscienza e volontà di ricevere l’utilità o di accettarne la promessa per il compimento di un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio. Per il corruttore dovrà esservi la consapevolezza di dare o promettere utilità in vista della commissione o della omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio da parte del dell’intraneus corrotto.
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Premesso quanto sopra, l’erogazione di omaggi o liberalità di vario tipo ai dipendenti e/o agli amministratori di clienti privati (o di potenziali clienti) è consentita solo se:
- sia volta unicamente a fidelizzare o acquisire il cliente secondo un iter di normale concorrenza e mai ad ottenere da questo, o dal suo dipendente, un atto in violazione dei doveri inerenti il suo ufficio;
- sia espletata senza che venga formulata né sottintesa alcun tipo di richiesta e/o aspettativa, quale ad esempio la sottoscrizione o il rinnovo del contratto;
- il valore della liberalità non ecceda la prassi commerciale e si mantenga entro il c.d. “modico valore”;
- la liberalità non venga estesa a familiari o amici;
Per concludere, dato che il confine tra omaggio consentito e liberalità illecita è sottile, e attesa la gravità delle sanzioni previste sia per l’azienda che per il soggetto che eroga o riceve la regalia, si consiglia la redazione da parte dell’azienda di una procedura interna di gestione degli omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni ed ospitalità che preveda regole chiare, precise e di contenuto in linea con quanto sopra rilevato.
Si consiglia, altresì, di evitare gli omaggi e le liberalità che eccedano la prassi commerciale e/o il modico valore e/o possano essere interpretati come volti a influenzare indebitamente il rapporto con il Cliente o potenziale Cliente. È opportuno, infine, che i vari pagamenti aventi ad oggetto le condotte potenzialmente a rischio siano accuratamente contabilizzati e siano sempre rintracciabili, onde poter dimostrare la correttezza e trasparenza delle liberalità.
Avv. Stefano Peron