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Inasprimento delle sanzioni per le aziende in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Gen182022

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela anche del lavoro e per esigenze indifferibili” – convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, pubblicata in Gazzetta il 20.12.2021 – interviene anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro modificando il T.U. 81/2008. In particolare, interviene in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in tale ambito (e in caso di lavoro irregolare) e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Le modifiche di maggior impatto per le aziende sono rappresentate dalla riscrittura dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008 che prevede un inasprimento delle sanzioni per alcune violazioni che possono mettere a rischio l’incolumità dei lavoratori e per lavoro irregolare.

In particolare, il DL ha modificato i presupposti – alternativi fra loro – per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale:

– accertamento di illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si considerano gravi a priori (ved.si nuovo elenco inserito nell’All. 1 del TU 81/08), rispetto ai quali scatta la sospensione cautelare senza più bisogno che sia richiesta alcuna recidiva rispetto alle violazioni medesime ai fini dell’adozione del provvedimento. Le violazioni per le quali scatta in automatico la sospensione cautelare sono: 1. la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 2. la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; 3. la mancata formazione e addestramento; 4. la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 5. la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; 6. la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; 7. la mancanza di protezioni verso il vuoto; 8. la mancata applicazione delle armature di sostegno; 9. i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 11. mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale; 12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

– rinvenimento almeno del 10% (e non più del 20%) del personale presente sul luogo di lavoro in assenza di un contratto regolare, con un notevole abbassamento della soglia dei lavoratori impiegati in nero che fa scattare la misura cautelare.

La nuova disciplina in materia di sospensione cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

La riforma esclude inoltre qualsivoglia discrezionalità in capo agli Ispettori dinnanzi a tali circostanze, i quali sono tenuti ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività qualora accertino la sussistenza di tali violazioni; gli stessi possono inoltre imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

La sospensione potrà essere revocata solo dinnanzi all’integrale ripristino delle corrette condizioni di lavoro (assunzione dei lavoratori irregolari) e della messa in sicurezza dei lavoratori, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in base alla violazione accertata (ved.si All. 1) e, nel caso di lavoro irregolare, oltre alla sanzione di euro 2.500 se i lavoratori irregolari rinvenuti a seguito dell’accesso sono un massimo di 5, ovvero di euro 5.000 se superano le 5 unità.

Le sanzioni sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Un’importante modifica viene approntata anche nel settore della vigilanza e dei controlli, atteso che viene estesa la possibilità di azione dell’Ispettorato del Lavoro dai soli cantieri ad ogni attività. Con il DL 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 215/2021), infatti, si prevede che l’Ispettorato del lavoro si affianchi alle aziende sanitarie locali (Asl) per vigilare sull’applicazione delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un rafforzamento quindi dell’attività di vigilanza svolta a livello provinciale. In tal senso viene prevista a livello nazionale l’assunzione di n. 1.024 nuovi ispettori. Gli ispettori dell’INL quindi d’ora in avanti avranno competenza a vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza non solo in ambiti predefiniti, come oggi l’edilizia, opere stradali, ma a “tutto campo”. E’ previsto altresì un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

La riforma punta altresì a potenziare il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) creando una banca dati più integrata e condivisa tra gli enti, attraverso una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute in materia di infortuni e malattie professionali denunciate, la quale sarà di supporto a programmare e valutare l’attività di vigilanza.

Le modifiche sono quindi finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

In conclusione, si può affermare che il provvedimento in esame prevede, da un lato, l’implementazione dei controlli al fine di prevenire il rischio di irregolarità e di messa in pericolo della salute e sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, per le ipotesi di violazioni, l’inasprimento delle sanzioni per le Società che non si siano adeguate alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.

Risulta pertanto fondamentale per le aziende procedere con la pianificazione e lo sviluppo di un sistema strutturato di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (da affiancare all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001), al fine di essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 ed evitare così di incorrere nelle pesanti sanzioni, così come inasprite dal recente D.L. 146/2021.

Serena Iagher
Francesca Tonin

Categoria: Diritto Penale18 Gennaio 2022

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