AFPC – Tosetto
L’obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile auto è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1 della L. n. 990/1969 ed, oggi, è disciplinata dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni private che – richiamando espressamente l’art. 2054 c.c. – prevede: “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”.
La giurisprudenza italiana ha sempre interpretato in senso restrittivo l’inciso “su aree a queste equiparate” dell’art. 122 Cod. Ass.ni (già contenuto nell’art. 1 della legge 990/69), ritenendo che la copertura r.c.a. nelle aree private fosse limitata solo a quelle accessibili in via indiscriminata ad un numero indeterminato di persone che vi abbiano accesso giuridicamente lecito.
In applicazione di tale interpretazione, la copertura era stata ritenuta estesa ai parcheggi (privati) dei supermercati e degli esercizi pubblici, ma esclusa nei sinistri provocati dai veicoli a motore nei cantieri edili, nei cortili condominiali, nei giardini di casa (pensiamo all’investimento di un terzo durante una manovra nel giardino di casa), nei piazzali degli stabilimenti etc.
Negli ultimi anni, però, si sta assistendo ad una progressiva evoluzione dell’orientamento della Corte di Cassazione, la quale si sta gradualmente adeguando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.
Infatti, a partire da Cassazione civile, sez. III, sentenza 28/06/2018 n° 17017, sono stati ritenuti coperti anche i sinistri stradali verificatisi nei cantieri edili, sulla base del principio per cui: “l’area privata è equiparabile alla strada di uso pubblico quando la stessa sia aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi abbiano accesso giuridicamente lecito, anche quando le stesse appartengano a determinate categorie e nonostante l’accesso a detta area avvenga per finalità specifiche e condizioni particolari”.
Anche dopo questa sentenza la giurisprudenza italiana ha continuato, però, ad escludere l’operatività della r.c.a. in caso di incidenti avvenuti nei box auto, nelle rampe di accesso ai garage condominiali sotterranei, nei giardini privati, in quanto aree destinate ad un numero determinato di persone.
Tale interpretazione, però, si pone in contrasto con la disciplina normativa sovranazionale come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, la quale lega l’obbligo di assicurare il rischio da circolazione non tanto al luogo di accadimento (od all’accessibilità ad un numero determinato od indeterminato di persone) quanto alla sua funzionalità, nel senso che nella nozione di “circolazione dei veicoli” rientrerebbe qualunque uso del veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (tra le molte, Corte di giustizia, 04/09/2014, causa C-162/13 e Corte di Giustizia grande sezione 28/11/2017 causa C-514/16).
Per la normativa europea, infatti, il danno è riferito ad “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“, per cui è irrilevante, per la stessa, il contesto (pubblico o privato) in cui si sia verificato il danno da circolazione.
In altre parole, secondo l’interpretazione della Corte UE, gli unici presupposti che determinano l’obbligatorietà dell’assicurazione sono: l’immatricolazione del mezzo e la sua idoneità a circolare, non essendo invece rilevante il fatto che il mezzo si trovi in area pubblica o privata o che quest’ultima sia accessibile ad un numero determinato od indeterminato di persone.
A fronte di tale contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 18.12.2019 n. 33675, ha sottoposto la questione alle Sezioni Unite.
Il caso è stato sollevato nella causa sulla tragica morte di un bimbo di 16 mesi schiacciato, nel 2008, dalle ruote del camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione, ad Anzano di Cappella Maggiore (TV).
Incidente in area privata (cortili condominiali e/o di abitazioni, aree aziendali, cantieri edili, ecc.): la polizza di responsabiità civile auto copre?Il Collegio ha posto alle Sezioni Unite il seguente quesito: “Se l’articolo 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“.
In attesa della pronuncia della Cassazione è intervenuto, frattanto, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11.03.2020, n. 54, che, nel delineare il regolamento sul “contratto base” per la r.c.a. (un modello di contratto elettronico base di RC Auto, per i consumatori privati, contenente le c.d. “clausole minime e necessarie”), all’art. 1 della II Sezione, prevede che “L’Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata”, definendo come «Aree private» “le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili”.
Tale disposizione interpreta, dunque, in senso estensivo l’art. 122 Cod. Ass.ni, comprendendo nell’ambito di operatività della garanzia r.c.a. anche la circolazione effettuata in aree private.
E’ ben plausibile che il testo introdotto nell’articolo in esame abbia tenuto conto dei sottili distinguo comparativi orchestrati dalla ordinanza interlocutoria qui richiamata, ma è bene dire che ove le Sezioni Unite accogliessero il principio articolato (e sostanzialmente sostenuto nell’ordinanza interlocutoria), si verrebbe di fatto già a estendere la portata dell’obbligo assicurativo ed anche la portata processuale dell’azione diretta (ex art. 144 Cod. Ass.ni) contro l’assicuratore del responsabile, di fatto disallineando decenni di giurisprudenza contraria.
Il testo dell’art. 1 del predetto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pare, dunque, anticipare una visione estensiva dell’obbligo assicurativo.
In conclusione, saranno le Sezioni Unite della Cassazione a dirimere la questione ed a dover decidere, una volta per tutte, se la legge italiana dovrà conformarsi a quella europea, ripensando quindi l’orientamento giurisprudenziale predominante (peraltro già “ammorbiditosi” negli ultimi anni, come abbiamo visto) che esclude l’operatività della r.c.a. in caso di incidenti avvenuti su aree private destinate alla circolazione di un numero determinato di persone.
Avv. Laura Tosetto