È di recente pubblicazione la notizia che il Tribunale delle imprese di Trento si è pronunciato sulla contraffazione di un noto marchio radiofonico italiano ed ha accolto le richieste di inibitoria formulate dalla titolare del marchio, uno storico gruppo radiofonico del Nord Italia, recentemente accortosi dell’utilizzo da parte di una concorrente di un segno distintivo molto simile e di un logo altamente somigliante al proprio.
Nella recente ordinanza pubblicata il 7 novembre 2022, il Tribunale trentino ha spiegato come il rischio di confusione per il pubblico degli ascoltatori sia stato ancor più accentuato dall’utilizzo del segno distintivo da parte dell’impresa di radiodiffusione resistente su tutti i canali di diffusione dei servizi radiofonici quali FM, DAB, HBBTv, Visual Radio, Internet Radio, compresi i social network, oltre che nell’utilizzo di un domain name sovrapponibile per affinità fonetica a quello della ricorrente.
Si rileva come lo standard attuale di diffusione di trasmissioni radiofoniche con tecnologia digitale renda possibile la trasmissione di immagini, ampliando i contenuti informativi. Ciò significa che il segno distintivo in questione compare sugli schermi delle radio digitali degli utenti, con ovvio conseguente rischio di sviare gli ascoltatori meno accorti, che nel caso in questione ben possono essere stati indotti a confondere le due emittenti e ad associare i segni loro corrispondenti.
In tale contesto la ricorrente ha ritenuto che sia innegabile che il comportamento della resistente abbia messo in serio pericolo il valore del suo avviamento commerciale, in quanto l’uso di un marchio identico (o quasi) a quello originale (art. 20 del Codice della proprietà industriale – Diritti conferiti dalla registrazione), nonché l’adozione di un segno come nome a dominio identico o simile al marchio altrui (art. 22 del Codice della proprietà industriale – unitarietà dei segni distintivi) sono idonei a ingenerare un alto rischio di confusione (e di associazione) per il pubblico.
La Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trento ha quindi ritenuto di provvedere con urgenza ex art. 131 D. Lgs. n. 30/2005, art. 2599 c.c. ed art. 700 c.p.c., ed ha inibito la resistente da ogni utilizzo del segno distintivo contraffatto ed ha ordinato di trasferire provvisoriamente il domain name a favore della ricorrente.
Giorno dopo giorno, infatti, stava aumentando inesorabilmente il pericolo che l’azienda “attaccata” subisse complessivamente un danno da sviamento di clientela, offuscamento dell’immagine e diluzione della c.d. brand identity, quell’immagine che l’impresa ricorrente da decenni vuole trasmettere di sé agli ascoltatori e che è uno dei più rilevanti fattori del suo successo.
Valentina Dato