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La disciplina delle unioni civili

Lug262018

Dott. Silvia Pozzato

Con l’approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76, viene istituita, in Italia, l’Unione Civile tra persone dello stesso sesso, che viene finalmente riconosciuta quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La Legge n. 76, riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un’unione civile mediante una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art.1 co. 2); non è previsto alcun atto corrispondente alle pubblicazioni per il matrimonio, né sono dettate regole sulla competenza territoriale. L’ufficiale di stato civile provvede poi alla registrazione dell’atto di unione tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile (art. 1 co. 3).

Impedimenti e nullità. Sono cause impeditive alla costituzione dell’unione civile, a norma del co. 4 dell’art.1:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti parentela, affinità ed adozione di cui all’art. 87, primo comma del codice civile, inoltre non possono contrarre unione civile lo zio ed il nipote, e la zia e la nipote;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato od unito civilmente con l’altra parte.

La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile, che può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale (art. 1 co. 5 e 6). L’unione civile può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza, determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa, se il consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte. Come per il matrimonio, l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza, o le cause che hanno determinato il timore, o sia stato scoperto l’errore (art. 1 co 7).

Diritti e doveri. “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta di attuare l’indirizzo concordato”. I commi 11 e 12, ricalcano, quindi, i diritti e i doveri dei coniugi nel matrimonio, con due importanti eccezioni: il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia e il dovere di fedeltà, non previsti dalla legge come obblighi in capo ai contraenti l’unione, esclusioni puramente simboliche, volte unicamente a raggiungere un accordo tra le forze politiche in sede di approvazione della legge. Sono riconosciuti ai contraenti l’unione civile altri diritti spettanti ai coniugi:

  • in tema di ordini di protezione ex art. 342 ter codice civile;
  • in tema di scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare, infatti, preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile;
  • in tema di prescrizione, che resta sospesa tra le parti dell’unione.

È, inoltre, causa di annullamento del contratto la violenza quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione civile (co. 14-18).

Regime patrimoniale e scioglimento. Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali, si applicano gli art. 162, 163, 164 e 166 del codice civile. L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile, in tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. Sono altresì casi di scioglimento dell’unione quelli previsti dall’art. 3, numero 1 e numero 2, lettere a), c), d) ed e) della legge n. 898/1970. Altra causa di scioglimento dell’unione è la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, la legge inoltre dispone che nel caso in cui alla rettificazione anagrafica di sesso i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue automaticamente l’instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il comma 20, “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile” stabilisce che le disposizioni le quali si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole “coniuge” o “coniugi”, ovunque ricorrono nelle norme dell’ordinamento, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. Tale disposizione non si applica, però, alla legge n. 184 del 1983, in tema di adozioni, con l’esclusione della possibilità delle coppie dello stesso sesso di adottare e con l’esclusione, inizialmente prevista dal disegno di legge, della stepchild adoption. Quest’ultima resta forse il più grande rammarico, in quanto la sua inclusione avrebbe, da un lato, evitato la lesione del diritto del bambino di continuare il rapporto affettivo con il cosiddetto “genitore sociale” e determinato la sicurezza di essere curato, dall’altro avrebbe impedito al genitore sociale di sottrarsi ai doveri di assistenza del minore.

Dott. Silvia Pozzato

Categoria: Responsabilità Civile26 Luglio 2018

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