Avv. Nicola Cera
Il tessuto economico italiano è formato per 95% da cd. “microimprese”, che occupano circa 7,8 milioni di addetti (il 47% del totale, contro il 28% della media europea).
Molte di queste imprese sono esercitate nella forma di società di persone, la cui scarna regolamentazione codicistica è raramente supportata da accordi tra soci (contenuti nell’atto costitutivo o in un eventuale statuto) puntuali e adeguati alle pur notevoli dimensioni economiche che talune di queste imprese hanno assunto.
La regola generale relativa all’amministrazione di questo tipo di società prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri: ciò significa che ciascun socio-amministratore può compiere singolarmente, per conto e nell’interesse della società, atti di amministrazione, ma anche che ciascun socio-amministratore può opporsi all’operazione che un altro socio voglia compiere, prima che essa sia compiuta. In questo caso, la decisione è rimessa alla maggioranza dei soci, computata in base alla partecipazione agli utili, cd. “voto per quote” (art. 2257 cod. civ.).
Diversamente, l’art. 2287, in materia di esclusione del socio, prevede che “l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere”; al riguardo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’esplicito riferimento al “numero” dei soci deve condurre ad un computo meramente numerico dei voti (cd. “voto per teste”).
Ci si chiede, allora, quale sia la disciplina applicabile al di fuori dei due casi espressamente previsti, ovvero nel non infrequente caso di atti costitutivi che prevedono che le decisioni, quando non unanimemente condivise, debbano essere assunte dalla “maggioranza dei soci”, senza null’altro disporre.
Come si è visto, l’art. 2257 del codice civile, in tema di amministrazione della società, fa esplicito riferimento ad un criterio per valore (cd. voto per quota); nel caso di cui all’art. 2287 del codice civile, invece, in tema di esclusione del socio, è implicito il riferimento al criterio numerico (cd. voto per teste).
La ragione della diversità è da rinvenirsi, probabilmente, nella circostanza che si è preferito il criterio del valore per una deliberazione attinente all’amministrazione corrente della società, mentre si è preferito il criterio per capi quando è in questione lo scioglimento del rapporto sociale.
Ciò consente di affermare che per le ipotesi non regolate, o se il contratto prevede la regola della maggioranza senza specificare il tipo di computo, si dovrà applicare per analogia il criterio del valore (secondo la quota di ciascun socio negli utili) quando si tratta di questioni del primo tipo, e il criterio del numero quando si tratta di questioni che incidono sull’esistenza del singolo rapporto (scioglimento anticipato della società, regolamentazione delle conseguenze della morte di un socio, recesso del singolo socio).
Avv. Nicola Cera