Avv. Francesca Tonin
Il c.d. “DDL Concorrenza” (L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” entrata in vigore il 29 agosto 2017) ha interessato anche la normativa in materia di assicurazioni e di risarcimento danni da sinistro stradale, apportando delle modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
Tra le novità più rilevanti, vi sono le disposizioni circa l’identificazione dei testimoni degli incidenti, il valore probatorio della c.d. “scatola nera” durante il giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale e la quantificazione della lesione non patrimoniale di non lieve entità.
Per quanto riguarda l’identificazione dei testimoni, con l’applicazione delle nuove disposizioni in caso di incidente con soli danni alle cose il danneggiato dovrà indicare immediatamente (nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale nei confronti della Compagnia di Assicurazione) i soggetti che hanno assistito allo scontro.
Se ciò non avviene la Compagnia Assicurativa invierà al danneggiato, entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro, una comunicazione a mezzo racc.a.r. con richiesta di indicazione dei testimoni e termine per la risposta di ulteriori 60 giorni.
In caso di mancata indicazione, l’eventuale richiesta di audizione di quel testimone nella causa civile contro la Compagnia – per il caso in cui questa abbia negato il risarcimento o corrisposto una somma inferiore rispetto al danno patito – non sarà ammessa.
Detta regola però sconta tre eccezioni:
- Se risulta provata l’oggettiva impossibilità di identificazione tempestiva del testimone;
- Se il testimone è già stato identificato dalla polizia;
- Se l’incidente ha causato anche danni alla persona.
L’obiettivo perseguito dalla novella è, evidentemente, quello di evitare testimoni di comodo e pertanto la legge precisa che il medesimo testimone non potrà essere citato in più di tre cause nell’arco di cinque anni.
Diversamente il Giudice – che potrà verificare i nominativi in una apposita banca dati degli incidenti – comunicherà il suo nome alla Procura della Repubblica al fine di verificare il reato di falsa testimonianza o frode all’assicurazione.
Altra limitazione probatoria introdotta dalla L. 124/2017 riguarda le rilevazioni della c.d. “scatola nera” installata sull’auto, ovvero quel dispositivo elettronico mobile dotato di un rilevatore gps in grado di registrare una grande quantità di dati sul comportamento del conducente alla guida, sinistri inclusi.
Ebbene, se da un lato l’installazione della scatola nera consente di ottenere uno sconto sul premio della polizza assicurativa dell’auto, dall’altro le sue rilevazioni avranno valore di “piena prova” nei giudizi civili che interessano gli incidenti effettuati con quel veicolo e pertanto i dati raccolti non potranno essere contestati nel processo se non in casi eccezionali (ovvero solo se il oggetto contro il quale le rilevazioni sono state prodotte fornisce prova del mancato funzionamento del dispositivo e/o della sua manomissione).
E ciò anche qualora uno solo dei veicoli coinvolti nel sinistro sia dotato di scatola nera.
Ne deriva che la prova determinata dalla scatola nera per effetto della nuova normativa diverrà fondamentale nella ricostruzione dei sinistri tanto che secondo alcuni commentatori questa prevarrà su quelle che fino ad ora sono state le rilevazioni fondamentali nei giudizi contro le Compagnie Assicurative ovvero tanto sui rilievi fatti dalla polizia intervenuta sul luogo del sinistro quanto sulla perizia del consulente tecnico d’ufficio sulla dinamica del sinistro e sulle dichiarazioni dei testimoni.
E ancora, la legge sulla concorrenza prevede la predisposizione (con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge) di una tabella nazionale unica per le c.d. macrolesioni (ovvero quelle lesioni all’integrità psico-fisica che comportino un’invalidità permanente superiore ai 9 punti percentuali), tabella che contenga anche il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del danneggiato e che si aggiunge a quella relativa alle c.d. microlesioni (lesioni da 1 a 9 punti di invalidità).
Il risarcimento potrà quindi essere aumentato dal Giudice, nei singoli casi, se le menomazioni accertate ledono aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (oppure, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità).
Le soglie per l’adeguamento giudiziale dell’importo del danno raggiungono il 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.
Si teme che tale nuova tabella nazionale possa essere utilizzata – come avvenuto con l’istituzione della tabella delle c.d. microlesioni introdotta con la L.57/2011 – per ridurre l’ammontare dei risarcimenti, peraltro già oggi disciplinati in modo uniforme in base ai parametri delle tabelle del Tribunale di Milano applicabili su scala nazionale come indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza della Cassazione n. 12408/2011.
Avv. Francesca Tonin