Mie brevi note in punto di comunione legale di quota di società a responsabilità limitata.
- Se l’atto di acquisto della partecipazione non fa menzione della comunione legale tra coniugi ed essa neppure consti dal registro delle imprese, la contitolarità non è opponibile alla società e neppure ai terzi.
- Il regime di opponibilità alla società ed ai terzi, tra cui ritengo rientri anche l’amministrazione finanziaria, è costituito dall’art. 2470 c.c. (norma che ha portata più ampia rispetto alla mera soluzione del conflitto nell’acquisto tra più aventi causa).
- L’art. 2193 c.c. non esclude o limita l’operatività dell’art. 2470 c.c. (disposizione eccezionale e derogativa dell’art. 2193 c.c.), neppure nell’ipotesi in cui si provi che i terzi abbiano avuto conoscenza della comunione legale.
- L’argomentazione che precede è supportata dalle medesime conclusioni a cui si perviene in materia di successione ereditaria della quota sociale, fintanto che non siano assolti gli incombenti di cui all’art. 7 R.D. 239/1942 richiamati dal comma 2 dell’art. 2470 c.c.
- Solo il coniuge iscritto al registro delle imprese può esercitare i diritti partecipativi.
- Considerando la natura di bene immateriale della quota sociale, si applica l’art. 177 c.c. (non mi pare ci possano essere dubbi interpretativi), ma la mancata iscrizione della contitolarità per comunione legale (in spregio all’art. 2470 c.c.) comporta che essa sia opponibile e rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra i coniugi.
- Proseguendo in tale prospettiva, la detenzione (anche a fini fiscali) della partecipazione è in capo al coniuge risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, producendosi in capo a lui (in particolare) la eventuale plusvalenza da cessione, l’obbligo di versamento dei conferimenti non ancora versati ex art. 2466 c.c., il carico fiscale connesso alla distribuzione dei dividendi, la destinazione esclusiva delle comunicazioni sociali.
- La cessione della quota sociale (nel caso di comunione legale non risultante al registro delle imprese) rientra nel perimetro dell’art. 184 ultimo comma c.c., talché la cessione deve ritenersi validamente compiuta dal coniuge che risulti esclusivamente titolare della quota ceduta e neppure annullabile su istanza dell’altro coniuge che non avesse prestato il consenso, non trattandosi di immobili o beni mobili ex art. 2683 c.c.
- Sempre in tal caso, spetta all’altro coniuge il diritto alla ricostituzione della comunione o al pagamento dell’equivalente (art. 184 ultimo comma c.c.).
Francesco Fontana