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La rappresentanza apparente

Giu62022

Introduzione 

Il presente articolo si propone di approfondire l’istituto di matrice giurisprudenziale della rappresentanza apparente, esaminandone i presupposti di operatività e le relative conseguenze.

Premesse in tema di rappresentanza volontaria

Per meglio comprendere le peculiarità della rappresentanza apparente occorre muovere da alcune premesse generali in ordine all’istituto codicistico della rappresentanza volontaria.

Si parla di rappresentanza quando un soggetto agisce in nome e per conto altrui, compiendo atti giuridici che producono effetto direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (cd. dominus). Tale potere può trovare la sua fonte nella legge, come nel caso di minori o interdetti, ovvero nella volontà dal rappresentato stesso, configurando in quest’ultimo caso un’ipotesi di rappresentanza volontaria.

Per l’operare del meccanismo della rappresentanza volontaria occorrono due elementi:

  • Il rappresentante deve agire spendendo il nome del rappresentato (cd. contemplatio domini);
  • Il rappresentante dev’essere munito di procura, un atto unilaterale attraverso il quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto.

Nel caso in cui il rappresentante agisca senza spendere il nome del rappresentato, l’atto compiuto produrrà effetto unicamente nella sua sfera giuridica. Diversamente, ove il rappresentante agisca in nome e per conto altrui in assenza di una valida procura, ovvero oltre i limiti della stessa (cd. falsus procurator), l’atto compiuto sarà del tutto inidoneo a produrre effetti, non potendo incidere né nella sfera giuridica del (presunto) rappresentato né in quella del (falso) rappresentante (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, n. 22891).

È bene sottolineare che il contratto concluso dal falsus procurator non è invalido ma è inefficace, salvo l’eventuale ratifica del rappresentato. Quest’ultimo, infatti, può sanare ex post il difetto di legittimazione del falsus procurator e rendere efficace l’atto da lui compiuto, come se fosse stato autorizzato fin dall’inizio (ex art. 1399 c.c.). Ove non intervenga la ratifica, tuttavia, l’azione tesa a far dichiarare l’inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale (prevista invece dall’art. 1442 c.c. con riferimento all’azione di annullamento) essendo invece imprescrittibile (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/05/2016, n. 10600).

La rappresentanza apparente

Tutto ciò premesso, al di fuori dalle ipotesi di ratifica del dominus, la giurisprudenza ha elaborato alcuni presupposti in presenza dei quali il contratto, pur essendo concluso da un soggetto non legittimato, è comunque efficace.

È il caso della rappresentanza apparente, un istituto – fondato sui principi di autoresponsabilità e legittimo affidamento del terzo – in virtù del quale l’apparentia iuris viene tutelata a discapito della situazione giuridica reale. Si tratta, in sostanza, di assicurare una tutela forte alle ragioni del terzo che, in buona fede, ha fatto affidamento nella contrattazione intrapresa con il falsus procurator, sempre che alla situazione di apparenza abbia colpevolmente contribuito lo stesso dominus.

(segue) I presupposti e le conseguenze

Come sopra accennato, affinché possa parlarsi di rappresentanza apparente devono ricorrere alcuni elementi, che vengono di seguito sintetizzati.

  1. In primo luogo, deve sussistere una situazione obiettiva e qualificata di apparenza, desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media.

A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che l’invio di un fax con il timbro della società, inviato da un soggetto terzo alla stessa, costituisse un elemento idoneo a giustificare nel destinatario la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n. 9328). Anche il rilascio del certificato di assicurazione da parte della compagnia assicurativa, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, può costituire un elemento idoneo a trarre in inganno il terzo (Cassazione civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18519).

  1. In secondo luogo, il terzo contraente dev’essere in buona fede, confidando incolpevolmente nella sussistenza del potere rappresentativo in capo al presunto rappresentante.
  2. Occorre, infine, il comportamento colposo o malizioso del dominus, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere rappresentativo sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Con particolare riferimento a quest’ultimo presupposto, la giurisprudenza ha ritenuto assimilabile alla rappresentanza apparente la cd. rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell’attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l’ingerenza. In tal caso, infatti, la condotta omissiva del rappresentato contribuisce alla situazione di apparente legittimazione del falsus procurator. In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l’efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, senza che la prima avesse, nei due anni precedenti, mai sollevato alcuna contestazione a fronte della regolare ricezione degli estratti conto (Cassazione civile, sez. I, 02/03/2016, n. 4113).

Al ricorrere di tali presupposti, il contratto concluso in nome e per conto altrui da un soggetto privo dei poteri rappresentativi produrrà effetto nella sfera giuridica del dominus, al quale resterà la facoltà di agire nei confronti del falsus procurator, entro l’ordinario termine di prescrizione decennale, per il risarcimento dei danni subiti a causa della sua attività non autorizzata.

 

Erika Bonollo

Categoria: Diritto Civile6 Giugno 2022

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