Avv. Francesca Zanardello
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’articolo 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.
Così si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l’ordinanza 1 marzo 2017, n. 5259.
Pertanto, in primis occorre chiarire che la registrazione di una telefonata all’insaputa dell’interlocutore è del tutto legale, anche senza bisogno di un’autorizzazione da parte del giudice o di altra autorità e anche se attiene a fatti personali e riservati.
Quanto all’uso di tale registrazione, la sentenza sopra citata ha chiarito i limiti entro cui è possibile chiedere che tale riproduzione venga assunta come mezzo di prova all’interno di un procedimento civile.
Il legislatore, all’art. 2712 c.c., stabilisce che ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose (es. le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche o le registrazioni fonografiche) forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose.
In una prima pronuncia sul punto, la Cassazione ha precisato che un nastro magnetico contenente la registrazione di un colloquio non è assimilabile ad un documento, esigendo detto nastro verifiche, anche di natura tecnica, circa le modalità di formazione e la mancanza di manomissioni (Cass. Civ. 4171/1987).
Pur partendo da tale premessa, con la recentissima ordinanza, la Suprema Corte, dando continuità ad un orientamento ormai consolidato, ha precisato che la registrazione di una telefonata è considerata fonte di prova ammissibile e valutabile dal giudice in ambito civilistico solo se:
- colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta;
- colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione abbia avuto il tenore risultante dal nastro;
- almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa (v. Cass. Civ. 8219/1996).
Occorre precisare altresì che, all’ammissibilità di una prova siffatta, non osta la previsione di cui all’art. 615 bis c.p., che incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario del messaggio telefonico (Cass. Civ. 12206/1993).
Avv. Francesca Zanardello