Che cosa hanno in comune gli sport invernali con la guida di una automobile? Molto più di quello che ci si aspetti. Entrambe, infatti, sono attività pericolose autorizzate, e quindi sottoposte a puntuali regole di condotta. A ben vedere, al pari della circolazione stradale, chi pratica gli sport di montagna rischia di venir coinvolto in incidenti, talvolta gravi, con possibili conseguenze sia sul piano civile sia su quello penale.
La complessità – spesso sottovalutata – delle vicende legate ai sinistri sciistici viene peraltro aggravata dalla presenza di più soggetti che, a vario titolo, possono essere chiamati a rispondere delle lesioni derivanti da un incidente sulle piste da sci (gestore dell’impianto, direttore delle piste, altri sciatori).
È facile capire, quindi, che un settore così complesso richiede una dettagliata disciplina.
Per la circolazione stradale, il sistema normativo di riferimento è conosciuto da tutti: il Codice della Strada (D.L.vo 285/1992). A tale corpus normativo – che disciplina gli obblighi e le regole di condotta cui il conducente deve attenersi – si è aggiunto il Codice della Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), che disciplina invece l’obbligo di assicurazione per la RCA, nonché le procedure di risarcimento in caso di sinistri.
È noto a tutti, infatti, che – in materia di circolazione stradale – sussiste l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, trattandosi appunto di attività pericolosa autorizzata. Tale obbligo, previsto oggi dall’ art. 193 Cod. Ass, venne introdotto addirittura nel lontano 1969, e risponde ad evidenti esigenze di civiltà giuridica: la legge garantisce al cittadino un interlocutore (l’assicurazione, appunto) nei cui confronti poter avanzare pretese risarcitorie (talvolta ingenti), che spesso le singole persone fisiche non potrebbero garantire.
A ben vedere, sono pochissimi i settori in cui sussiste l’obbligo di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile: ad oggi, infatti, tale obbligo sussiste in materia di circolazione stradale nonché in ambito medico (ai sensi della legge Gelli-Bianco, L. 24/2017); entrambe – evidentemente – considerate attività la cui peculiare pericolosità impone il dovere di assicurarsi, a tutela dei terzi.
Tale obbligo non è però previsto in ambito lavoristico: il nostro ordinamento, infatti, prevede l’assicurazione obbligatoria di INAIL, ma non richiede al datore di lavoro di dotarsi di una assicurazione per il risarcimento del danno differenziale (ossia della differenza tra l’importo corrisposto da INAIL e l’effettivo danno subito).
Fino a pochi mesi fa, quindi, anche lo sci da discesa non faceva eccezione: lo sciatore non era obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente cagionati ad altri sciatori.
A tal proposito, il riferimento normativo più importante per lo sciatore è (o meglio, era) costituito dalla Legge 363/2003, meglio conosciuta come il “Decalogo dello sciatore”, che disciplinava le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. In particolare, tale normativa – in modo sostanzialmente organico – disciplinava i comportamenti nonché le responsabilità in caso di sinistro.
Appare quindi di primario rilievo il fatto che, con una recentissima modifica normativa, il Legislatore abbia quasi integralmente abrogato la predetta Legge, sostituendola con l’attuale (e ad oggi vigente) D.L.vo 40/2021.
A nostro avviso, la nuova normativa non può essere ignorata da chi – anche saltuariamente – pratica sport invernali: numerose, difatti, sono le novità introdotte dal Decreto.
In primo luogo, la principale novità legislativa consiste nell’obbligo, per lo sciatore, di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile. Difatti, a far data dal 1 Gennaio 2022, “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi” (art. 30).
Va da sé, quindi, che lo sci rientra ora nel ristrettissimo novero di attività per l’esercizio delle quali è richiesta obbligatoriamente una polizza per la responsabilità civile.
La novità normativa, introdotta con il nuovo Decreto, è di importanza fondamentale, se non altro in quanto lo sciatore non assicurato è passibile di sanzione amministrativa (da 100,00 euro a 150,00 euro), oltre al ritiro dello skipass.
I motivi sottostanti la nuova normativa sono evidenti: lo sci è ormai considerata un’attività pericolosa autorizzata – al pari della circolazione stradale e dell’attività medica – tanto da richiedere, appunto, una assicurazione per la responsabilità civile.
Per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova norma, è opportuno sin da subito precisare che essa introduce l’obbligo di assicurazione esclusivamente per chi pratica lo sci da discesa (ritenuto, evidentemente, più rischioso). Vengono, quindi, esclusi da tale obbligo chi pratica sci di fondo, sci-alpinismo, nonché utilizza racchette da neve.
Appare ancor più evidente, a questo punto, la somiglianza tra la disciplina che regola la circolazione stradale e quella inerente allo sci alpino: in entrambi casi, è obbligatorio dotarsi di una polizza a copertura della responsabilità civile; resta alla decisione del singolo sciatore, invece, se dotarsi di una polizza per gli infortuni durante l’attività sciistica.
Al fine di dotarsi della suddetta polizza per la RC, quindi, lo sciatore ha sostanzialmente due possibilità. In primo luogo, può stipularla direttamente con una Compagnia Assicurativa, accertandosi che la polizza copra anche i sinistri avvenuti durante la pratica dello sci alpino.
Ciononostante, qualora lo sciatore non abbia stipulato una polizza di propria iniziativa, non sarà comunque sfornito di copertura. Difatti, il Decreto prevede l’obbligo per il gestore dell’impianto di mettere a disposizione, all’atto di acquisto dello skipass, la polizza assicurativa per la RC richiesta dalla legge. In tal caso, quindi, lo sciatore adempirà all’obbligo con il semplice acquisto del titolo.
Oltre alla suddetta novità, sicuramente più rilevante, il Decreto 40/2021 ha tuttavia introdotto una serie di ulteriori norme, innovative rispetto alla precedente disciplina.
In primo luogo, una interessante novità consiste nel divieto di sciare in stato di ebbrezza (dovuto al consumo di alcool o droghe). Tale norma – non prevista nell’originario “Decalogo dello sciatore” – prevede che l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato secondo le stesse modalità con cui è eseguito sul guidatore di un’auto (art. 31). La differenza tra le due ipotesi rimane, tuttavia, notevole: mentre guidare in stato di ebbrezza può integrare un’ipotesi reato (qualora il tasso alcolemico sia quantomeno di 0,8 g/l), sciare in stato di alterazione comporta una sanzione amministrativa da 250,00 euro a 1.000,00 euro (con possibilità, nei casi più gravi, di ritiro dello skipass).
Ulteriore novità riguarda il comportamento da tenere in caso di incrocio di piste. Mentre la precedente disciplina prevedeva che gli sciatori dovessero dare la precedenza a chi proveniva da destra, la nuova norma prevede invece un più generale obbligo, per tutti gli sciatori, di modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità in presenza di incroci, per evitare lo scontro con altri sciatori. Viene rimessa alla valutazione del singolo caso, quindi, l’accertamento della responsabilità in caso di scontro.
Infine, un’ulteriore novità riguarda la disciplina sul limite di velocità. Abrogando la vecchia disciplina (che prevedeva solamente l’obbligo di tenere una velocità moderata in presenza di particolari ambienti o condizioni atmosferiche), il nuovo decreto introduce una norma più articolata: ad oggi, infatti, lo sciatore è tenuto a tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria ed altrui. Inoltre, vengono richiamati stringenti doveri di prudenza, diligenza ed attenzione (art. 18).
Del tutto invariate, invece, sono rimaste le norme in materia di omissione di soccorso (art. 23), di precedenza allo sciatore più a valle (art. 19), nonché di sorpasso (permesso solo in presenza di spazio sufficiente e sufficiente visibilità: art. 20).
A ben vedere, tali doveri non si discostano di molto dagli obblighi del conducente di una vettura.
Anzi, le regole applicabili per determinare la responsabilità dello sciatore sono molto simili a quelle dei sinistri stradali. In ipotesi di scontro tra sciatori, infatti, si presume – fino a prova contraria – che ciascuno di essi abbia concorso in pari misura a causare l’incidente (come previsto dall’art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale). Tale disciplina, già contenuta nella precedente legge in ambito sciistico, viene infatti pedissequamente ribadita nel nuovo Decreto (art. 28).
In ultimo luogo, il D.L.vo 40/2021 conferma quanto già previsto dalla normativa precedente in merito ai vari soggetti che, ad oggi, possono essere chiamati a rispondere dei danni patiti dallo sciatore in caso di sinistro.
Nessun dubbio in merito alla responsabilità dello sciatore che ha causato il sinistro, ritenuto responsabile alla luce delle norme comportamentali previste nel Decreto (alcune delle quali appena richiamate). Tuttavia, il Decreto conferma altresì la responsabilità civile dei gestori delle aree sciabili attrezzate, qualora il sinistro sia riconducibile ad una carente sicurezza della pista.
Peraltro, la differenza tra sci da discesa e sci da fondo, in questo caso, viene superata dalla nuova disciplina: fino all’anno scorso, infatti, il gestore di aree sciabili dedicate allo sci di fondo non poteva essere chiamato a rispondere dei danni causati da un sinistro sciistico.
Col nuovo Decreto, invece, tale differenza è venuta meno, con conseguente responsabilità anche del gestore delle aree dedicate allo sci di fondo, qualora l’evento lesivo sia riconducibile ad una carente sicurezza della pista.
In conclusione, la pratica sciistica è stata oggetto di una profonda modifica normativa, che ha introdotto – oltre ad altre novità – l’obbligo dello sciatore di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile, a copertura dei danni provocati alle persone o alle cose.
A nostro avviso, tale obbligo assicurativo ha importanti ripercussioni in tema di risarcimento dei danni derivanti da sinistri sciistici e di tutela del danneggiato. Difatti, l’obbligo di assicurazione dovrebbe garantire allo sciatore (nelle piste da discesa) la garanzia che, in caso di sinistro, potrà far valere le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti della Compagnia Assicurativa dello sciatore responsabile. Questa possibilità è di grande rilievo: come spesso accade nei sinistri stradali, infatti, il soggetto danneggiante è spesso incapiente, e quindi incapace di risarcire (integralmente) il danneggiato di tutti i danni dallo stesso subiti (talvolta particolarmente ingenti).
In questi casi, quindi, l’Assicurazione diventa un interlocutore fondamentale per far valere le pretese risarcitorie del danneggiato, che quindi potrà trovare pieno ristoro del danno subito.
Stefano Framarin