AFPC – Framarin
Due recenti sentenze della Cassazione estendono la risarcibilità del “colpo di frusta” anche in assenza di accertamento clinico strumentale.
Il cosiddetto “colpo di frusta” è certamente uno degli esiti più comuni in caso di sinistro stradale. Nonostante si tratti di una lesione di lieve entità, non tutti sanno che assume importanza primaria all’interno del panorama assicurativo: difatti, il risarcimento del danno dovuto a lesioni micropermanenti (cui appartiene il “colpo di frusta”) costituisce la voce di maggior spesa per le Compagnie Assicurative, a causa dell’elevatissimo numero di incidenti stradali non gravi che quotidianamente si verificano.
Pertanto, per arginare l’ingente mole di risarcimenti, il Legislatore – su “pressione” delle Compagnie – ha progressivamente limitato (a partire dalla legge 57/2001) l’ambito risarcitorio del “colpo di frusta”: uno degli interventi più incisivi è rappresentato dal D.L. 1/2012, che ha riformato l’art. 139 Codice della Assicurazioni (il quale fornisce la definizione di “danno biologico”) aggiungendo al comma 2 che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La modifica legislativa ha avuto effetti dirompenti in ambito risarcitorio, di fatto decretando – se non il definitivo tramonto – almeno un forte ridimensionamento dei risarcimenti per “colpo di frusta”. Difatti il nuovo periodo, ove interpretato in senso rigidamente letterale, sembra postulare il seguente principio: il danno biologico di lieve entità viene risarcito solamente nel caso in cui venga accertato tramite esame strumentale (radiografia, risonanza magnetica, elettromiografia, ecc.). In assenza del suddetto esame, quindi, sarebbe automaticamente escluso qualsiasi ristoro economico: detta interpretazione è stata, ovviamente, fatta propria dalle Assicurazioni.
Tale prassi interpretativa (di dubbia legittimità costituzionale) veniva inizialmente messa in dubbio da diverse pronunce di merito (si veda, ad esempio, Tribunale di Rimini, 26.02.2016, n. 279; Giudice di Pace di Padova, 22.11.2012, n. 1143), ed infine – dopo 6 anni e mezzo – dall’opportuno intervento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 20.11.2018, n. 5820 e poi Cass. civ., Sez. III, 09.01.2020, n. 9865), che ha ripristinato la piena risarcibilità del danno derivante da “colpo di frusta”.
In particolare, i Giudici hanno sostenuto che se la riforma del 2012 avesse realmente previsto tale limite probatorio, essa avrebbe introdotto un inopportuno, e quantomai non condivisibile, limite al principio del libero convincimento del Giudice, obbligandolo ad escludere dal novero delle prove utilizzabili quelle diverse dall’esame strumentale.
A detta della Suprema Corte, invece, la modifica normativa del 2012 avrebbe avuto come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (medici, avvocati, compagnie assicurative, giudici) ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza della lesione. In altre parole, tale riforma avrebbe avuto la finalità di arginare le pretese risarcitorie pretestuose o eccessivamente discrezionali, semplicemente esigendo un maggior rigore nell’accertamento del “colpo di frusta”. Tale necessità, a detta della stessa Cassazione, viene giustificata se si considera che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono, ai fini statistici, le più numerose: ragion per cui, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportano comunque ingenti costi per le Compagnie.
La Suprema Corte, pertanto, compie una vera e propria interpretazione costituzionalmente conforme dell’intero articolo 139 Cod. Ass., valutandolo nel suo complesso e non limitatamente al periodo introdotto nel 2012. Difatti, i Giudici di legittimità argomentano partendo dallo stesso art. 139 comma 2 Cod. Ass., il quale definisce danno biologico la lesione “suscettibile di accertamento medico-legale”, per sostenere che è la visita medico-legale l’unico criterio per accertare il “colpo di frusta”, per cui l’esame strumentale è uno dei criteri che il medico legale deve utilizzare per accertare l’esistenza o meno del danno biologico permanente.
Tali principi venivano inoltre ribaditi ed ulteriormente elaborati dalla successiva sentenza del 09.01.2020, n. 9865.
In questa seconda pronuncia, la Suprema Corte ha confermato che la prova del “colpo di frusta” avviene attraverso la visita medico-legale, alla stregua degli ordinari criteri delle leges artis: esame visivo (anamnesi), esame clinico (ispezione, palpazione, percussione, auscultazione), nonché esame strumentale (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, ecc.), non gerarchicamente ordinati tra loro. L’esame strumentale, quindi, concorre – al pari degli altri criteri sopra menzionati – alla prova del danno.
In sostanza, quindi, il nuovo orientamento sancisce il definitivo superamento dell’interpretazione (letterale e restrittiva) data dalle Compagnie Assicurative all’infelice riforma del 2012, di fatto reintroducendo la piena risarcibilità del danno derivante da “colpo di frusta”.
In conclusione, abbiamo visto che – a seguito della riforma dell’art. 139 Cod. Ass. – le Assicurazioni avevano negato il risarcimento del danno biologico permanente nei casi in cui lo stesso non fosse stato accertato attraverso un referto strumentale (radiografia, ecografia, ecc.).
Di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha opportunamente valorizzato una lettura integrale – nonché costituzionalmente orientata – della predetta norma, ribadendo quindi la possibilità che il “colpo di frusta” venga accertato in sede di visita medico legale, attraverso gli ordinari criteri medici (tra cui figura, ma non è l’unico, l’esame strumentale).
Tale orientamento ci appare quanto mai opportuno, in quanto non solo valorizza il ruolo del medico legale nell’accertamento del danno, ma soprattutto recupera pienamente la stessa definizione di danno biologico data dall’art. 139 Cod. Ass. (“lesione suscettibile di accertamento medico-legale”). Ciononostante, riteniamo altresì che l’esame strumentale – in quanto esame per immagini – resti lo strumento più diretto ed efficace (sebbene non l’unico) per provare il “colpo di frusta”.
Dott. Stefano Framarin