Dott. Silvia Pozzato
Il D.L. n. 103 del 2010, convertito in Legge n. 127/2010, ha introdotto nel D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 l’art. 7 ter, il quale conferisce al sub-vettore il diritto di agire direttamente nei confronti del committente per ottenere il pagamento delle spese di trasporto.
La norma prevede che il vettore “il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.”
La ratio sottostante a tale disciplina è chiaramente quella di fornire una maggiore tutela ai vettori finali, ossia coloro che svolgono effettivamente il trasporto e che ne sostengono i costi, attraverso un’azione diretta, che può anche consistere in una ingiunzione di pagamento, nei confronti del committente (e non contro la propria controparte contrattuale).
Una disciplina, questa, particolarmente sfavorevole ai committenti originari del trasporto, i quali potrebbero essere costretti a pagare due volte: la prima nei confronti del primo vettore, propria controparte contrattuale, e la seconda nei confronti del sub-vettore che eserciti l’azione diretta; l’aver provveduto al primo pagamento, infatti, non costituisce una valida eccezione. Ai committenti, pertanto, in caso di azione ex art. 7 ter, non rimane che agire in rivalsa nei confronti del primo vettore.
La suddetta norma potrebbe, però, avere vita breve, in quanto sono stati sollevati dubbi sulla sua costituzionalità, tanto che il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 24.01.2019, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
Infatti il Giudice di merito, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo la cui pretesa pecuniaria trovava fondamento proprio nell’art. 7 ter del D. Lgs. 286/2005, ha rilevato dei profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 77 co. 2 Cost., dato che la prima norma è stata introdotta con un emendamento in sede di conversione di un decreto legge.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, l’art. 77 co. 2 presuppone un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto legge, formato dal governo ed emanato dal presidente della Repubblica, e legge di conversione, con dei limiti all’emendabilità del decreto.
Secondo tale orientamento l’introduzione di emendamenti non attinenti alla materia oggetto del decreto legge o alle sue finalità determina un vizio della legge di conversione.
In questo caso, l’art. 7 ter è stato introdotto da un emendamento di iniziativa governativa in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 103 del 2010, il quale era inizialmente composto da soli due articoli e recava “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”. Esso prevedeva una serie di disposizioni da osservare “nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell’intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione s.p.a. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo” (art. 1 DL 103/2010).
L’inserimento dell’art. 7 ter, pertanto, riguardando l’autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non un pubblico servizio di trasporto via mare, apparirebbe “completamente distonico tanto all’oggetto originario […] quanto alle finalità del decreto […]” (decreto di sospensione n. 907/2019 del Tribunale di Pesaro).
Secondo il giudice rimettente, inoltre, non si ravvisa nemmeno “l’attinenza della norma in questione a materie o profili già disciplinati dal decreto, né un collegamento funzionale con la ratio ispiratrice di quest’ultimo.”
Stante la trasmissione alla Corte Costituzionale delle predette osservazioni del Tribunale di Pesaro, non resta che attendere la pronuncia in merito alla legittimità per conoscere la sorte dell’art. 7 ter del D. Lgs 286/2005.
Dott.ssa Silvia Pozzato