Vai ai contenuti
Afpc
Studio AFPC
Afpc
  • Home
  • Studio
  • Settori
    • Società e lavoro
    • Diritto commerciale e internazionale
    • Proprietà intellettuale
    • Penale d’impresa, sicurezza e ambiente
    • Crisi d’impresa
    • Responsabilità civile
    • Banca e finanza
    • Immobili e appalti
    • Tutela dei patrimoni familiari
  • Professionisti
  • Blog
  • Press
    • Riconoscimenti
    • News
    • Eventi
  • Contatti
Cerca:
  • Home
  • Studio
  • Settori
    • Società e lavoro
    • Diritto commerciale e internazionale
    • Proprietà intellettuale
    • Penale d’impresa, sicurezza e ambiente
    • Crisi d’impresa
    • Responsabilità civile
    • Banca e finanza
    • Immobili e appalti
    • Tutela dei patrimoni familiari
  • Professionisti
  • Blog
  • Press
    • Riconoscimenti
    • News
    • Eventi
  • Contatti

Licenziamento per scarso rendimento: inquadramento e presupposti

Mag52018

Avv. Stefano Peron

E’ legittimo il licenziamento per scarso rendimento del dipendente qualora sia rinvenibile in capo allo stesso un “notevole inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di lavoro”, riscontrabile laddove vi sia una “notevole sproporzione (per quantità e qualità) tra l’attività lavorativa del ricorrente rispetto a quella dei suoi colleghi, di inquadramento e anzianità pari o inferiore”; è quanto stabilisce la Corte di Cassazione, più volte pronunciatasi sul punto negli ultimi anni.
Ad esempio, con la sentenza del 09 luglio 2015, n. 14310 la Suprema Corte ha confermato la correttezza della pronuncia della Corte d’appello di Torino che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore sulla base della dimostrata “sproporzione tra la sua attività con gli obiettivi fissati dai programmi di produzione, anche paragonandola al rendimento dei colleghi”. La Suprema Corte, in definitiva, ha chiarito che tale licenziamento, proprio perché giustificato dal notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, può essere comminato anche se non è espressamente previsto dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro.
Il licenziamento per scarso rendimento non può, però, prescindere da una colpa del lavoratore. In altre parole, il datore di lavoro che intenda far valere tale scarso rendimento non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell’espletamento della prestazione lavorativa. Lo scarso rendimento, dunque, deve essere imputabile al lavoratore e non determinato da fattori organizzativi o socio-ambientali dell’impresa stessa. Pertanto, in mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento (Cass. Sez lav. n. 26676/2017).
Il requisito della negligenza del lavoratore – da provarsi a carico del datore di lavoro – deriva dall’inquadramento sistematico, oggi del tutto prevalente in giurisprudenza, dato al licenziamento per scarso rendimento quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In realtà, fino ad alcuni anni orsono parte della giurisprudenza lo faceva rientrare nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ad esempio Cass. sent. n. 3250/2003), con la conseguenza pratica che il licenziamento poteva essere comminato se, a prescindere dalla colpevolezza del dipendente, vi era una perdita totale dell’interesse del datore di lavoro alla prestazione per lui non più utile in quanto incidente negativamente sul regolare funzionamento della organizzazione aziendale. Secondo tale filone giurisprudenziale le stesse assenze reiterate del lavoratore potevano integrare la fattispecie dello scarso rendimento allorché le stesse, pur se incolpevoli, avessero reso la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale e sulle esigenze organizzative e funzionali dell’impresa (Cass. n. 18678/2014; Trib. Milano, sez. lavoro, sent. 19.01.2015, n. 1341).
Oggi invece, come detto, la giurisprudenza prevalente considera il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore (giustificato motivo soggettivo) che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. codice civile. Infatti, nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, a meno che non sia imputabile a negligenza del lavoratore. In tale prospettiva la giurisprudenza ha chiarito che il rendimento non costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, ma solo un indice per valutare la violazione dell’obbligazione lavorativa. Dall’inquadramento quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo discende, anche, che lo scarso rendimento e la connessa violazione dell’obbligazione principale, al pari di ogni altra violazione del lavoratore, deve essere tempestivamente contestata e che lo stesso, per legittimare la sanzione disciplinare più grave, deve essere di entità tale da non consentire più la prosecuzione del rapporto di lavoro (principio di proporzionalità).
Si precisa infine che, per una simile valutazione, non è rilevante un singolo episodio né lo sono più episodi singolarmente considerati, bensì assume rilievo solo una condotta continuativa tenuta dal lavoratore che provi il colpevole scarso rendimento; pertanto, tale licenziamento va comminato solo dopo un congruo periodo di monitoraggio della condotta del dipendente. Da quanto sopra deriva che va considerata tempestiva anche una contestazione disciplinare che intervenga al termine del periodo di monitoraggio e, quindi, anche dopo diversi mesi dall’inizio della condotta “negligentemente scarsamente produttiva”.

Avv. Stefano Peron

Categoria: Diritto del Lavoro5 Maggio 2018

Articoli correlati

Licenziamento senza motivazione (incoerenze di sistema tra Jobs Act e Statuto dei Lavoratori)
30 Agosto 2023
Il patto di prolungamento del preavviso per le dimissioni e il licenziamento
22 Febbraio 2023
Lavoratori fuori controllo
12 Dicembre 2020
L’indennità Covid – 19 spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti dopo il 01.03.2020
19 Novembre 2020
Lettere di contestazione e licenziamento disciplinare: la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e l’indicazione di un recapito provvisorio
27 Ottobre 2020
Licenziamento discriminatorio
31 Luglio 2019
Categorie
  • Diritto Alimentare(2)
  • Diritto Assicurativo(1)
  • Diritto Bancario(2)
  • Diritto Civile(26)
  • Diritto d'Impresa(12)
  • Diritto del Lavoro(12)
  • Diritto di Famiglia(4)
  • Diritto Fallimentare(4)
  • Diritto Industriale(7)
  • Diritto Penale(10)
  • Diritto processuale civile(2)
  • Diritto Societario(6)
  • Malpractice Medica(6)
  • Miscellanea(23)
  • News-Riconoscimenti-Altro(2)
  • Recupero Crediti(3)
  • Responsabilità Civile(7)
Ultimi Articoli
  • La quota sociale di s.r.l. in comunione legale – poison pills
    25 Settembre 2023
  • Licenziamento senza motivazione (incoerenze di sistema tra Jobs Act e Statuto dei Lavoratori)
    30 Agosto 2023
  • La risoluzione di contrasti sulla gestione di società (pensieri attorno all’art. 838-quinquies c.p.c.)
    6 Giugno 2023
  • Clausola claim’s made: criticità e pregi di un’utile risorsa per i professionisti
    8 Maggio 2023
  • Il patto di prolungamento del preavviso per le dimissioni e il licenziamento
    22 Febbraio 2023
  • La contraffazione del marchio radiofonico
    7 Febbraio 2023
Facebook-f Linkedin-in Instagram

Link utili

  • Home
  • Studio
  • Professionisti
  • Blog
  • Contatti
  • Privacy policy
  • Cookie policy

Settori

  • Società e lavoro
  • Diritto commerciale e internazionale
  • Proprietà intellettuale
  • Penale d’impresa, sicurezza e ambiente
  • Crisi d’impresa
  • Responsabilità civile
  • Banca e finanza
  • Immobili e appalti
  • Tutela dei patrimoni familiari

Contatti

Via Ermes Jacchia, 115
36100 Vicenza (VI)

Telefono: 0444 526690
Email: info@afpc.it

© 2021 AFPC società tra avvocati s.n.c. | c.f. e p. iva 04187270246 – REA VI 385980
Sede legale: Via Ermes Jacchia, 115 – 36100 Vicenza (VI)

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su "Accetta tutti" acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare "Impostazioni cookie" per fornire un consenso controllato.
Impostazione Cookie Rifiuta tutti Accetta tutti
Rivedi il consenso

Panoramica sulla privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessari
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
elementorneverThis cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come condividere il contenuto del sito Web su piattaforme di social media, raccogliere feedback e altre funzionalità di terze parti.
Performance
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazioni chiave del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tengono traccia dei visitatori sui siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Altri
Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono stati ancora classificati in una categoria.
Salva e accetta