Dott.ssa Francesca Magnabosco
L’infortunio in itinere è disciplinato dall’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), così come modificato dall’art. 12 D.L.vo n. 38/2000, il quale prevede che l’assicurazione comprenda gli infortuni occorsi alle persone assicurate:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Si precisa che sono esclusi dall’indennizzo tutti quegli infortuni occorsi percorrendo i tragitti sopraelencati, ma causati dal consumo di alcool, droga e psicofarmaci. Oltre a ciò non può essere risarcito in alcun caso il conducente che sia sprovvisto di patente, ovvero che abbia commesso violazioni del C.d.S..
Quali sono i presupposti per l’indennizzabilità?
Affinché possa aprirsi, per il lavoratore, la strada del diritto al risarcimento, la legge prevede determinati presupposti:
- LA NORMALITÀ DEL PERCORSO.
Non sono, infatti, coperti da assicurazione quegli eventi che si sono verificati percorrendo un itinerario diverso rispetto a quello usualmente utilizzato dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro, salvo che l’interruzione o la deviazione siano state necessitate, ovvero effettuate per cause di forza maggiore (viabilità interrotta, improvviso malore, etc.), per esigenze essenziali ed improrogabili (bisogni fisiologici, necessità di pausa per adeguato riposo, etc.) o per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (assistenza e soccorso a persone vittime di incidenti stradali).
In tali circostanze, infatti, la scelta “arbitraria” del lavoratore interrompe il necessario nesso tra lavoro, rischio ed evento, configurandosi come limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in itinere.
- L’UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO.
La normativa prevede espressamente che l’indenizzabilità dell’infortunio in oggetto è sempre possibile qualora il tragitto sia stato percorso utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, salvo che la distanza fosse talmente ridotta da poter essere effettuato a piedi.
Se, invece, il lavoratore, che ha subito l’infortunio, ha utilizzato un mezzo di trasporto privato (auto, moto, scooter) l’indennizzabilità è possibile soltanto nei casi in cui il ricorso di tale mezzo sia stato necessitato (ad esempio, la mancanza di mezzi di trasporto pubblico nelle vicinanze o l’incompatibilità degli orari di questi con quelli lavorativi).
Sul tema è importante segnalare una recente modifica (entrata in vigore nel febbraio 2016) con il quale il legislatore ha espressamente sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere in bicicletta deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge, sempre ammesso all’indennizzo, equiparando, quindi, per legge la bici ai mezzi pubblici e togliendola dalla categoria di quelli privati.
- L’OCCASIONE LAVORO.
Tale presupposto è forse il più importante in quanto rappresenta il criterio di collegamento con l’attività lavorativa e giustifica, pertanto, l’applicazione della tutela dell’infortunio in itinere rispetto ad altri eventi dannosi.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “l’occasione lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio – economiche in cui l’attività lavorativa si svolge”.
Perciò, un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando è il lavoro stesso a determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza.
Alla luce di ciò, dovrà escludersi l’indennizzo quando gli itinerari sopraelencati siano stati percorsi per motivi personali o in un momento privo di qualsiasi collegamento temporale con l’orario di lavoro.
Quale trattamento economico viene corrisposto dall’INAIL?
Occorre distinguere tre ipotesi, in base alla gravità della lesione:
- inferiore al 6%: Inail non corrisponde nessun indennizzo per danno biologico e nessun indennizzo per danno patrimoniale;
- dal 6% al 16%: Inail indennizza il danno biologico in capitale, nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- pari o superiore al 16%: Inail indennizza il danno biologico in rendita, con un ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali.
Dott.ssa Francesca Magnabosco