Avv. Elena Gallato
Tutti i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli (art. 30 Cost., artt. 316 bis e 337 ter c.c.) in misura adeguata al reddito di ognuno.
Ove necessario, il giudice determina a carico del genitore non collocatario un assegno periodico tale da garantire la proporzionale concorrenza ai bisogni dei figli: ciò in base: – alle attuali esigenze del figlio; – al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; – alle risorse economiche di entrambi i genitori; – alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337 ter4 c.c.).
Relativamente agli esborsi da includere nel mantenimento, è pacifico in giurisprudenza che, nell’assegno periodico, sono comprese le spese per la gestione completa dei bisogni quotidiani dei figli consistente non solo nell’acquisto di beni durevoli, ma anche in una serie di voci accessorie comprendenti le esigenze della vita del figlio, che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare (ex multis Tribunale di Roma, Sez. I, 22.01.2016).
L’assegno, invece, non include le spese straordinarie e cioè sia quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, sia quelle che non sono ricorrenti, quantificabili e determinabili in anticipo che quelle di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
Numerosi conflitti nascono dal fatto che la loro distribuzione tra i genitori non è regolata da alcuna norma.
Così, nella prassi dei Tribunali, esse sono normalmente distribuite tra i genitori nella misura del 50% in modo da realizzare il principio di proporzionale contribuzione anche con riferimento al mantenimento straordinario dei figli.
Si è escluso, d’altra parte, che le spese straordinarie possano essere forfetizzate nell’assegno periodico. Infatti, tale soluzione si pone in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e potrebbe arrecare pregiudizio alla prole, privandola di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. Civ. 11894/2015).
L’esatta individuazione delle spese straordinarie e il loro rimborso al genitore (che le anticipa nell’interesse dei figli) sono spesso causa di conflittualità, perché i genitori normalmente dissentono sulla natura effettivamente straordinaria delle spese, sulla loro necessità e sulla loro importanza nell’interesse dei figli e del loro percorso di vita/maturità.
Per prevenire e contenere i conflitti, alcuni Tribunali hanno raccolto in un protocollo alcuni criteri di definizione delle spese straordinarie.
Il protocollo ha tipizzato le spese straordinarie in quelle medico-specialistiche, scolastiche e sportive – ludico/ricreative e, per ciascun tipo, ha elencato in via esemplificativa quelle che necessitano o meno dell’accordo tra i genitori.
Dall’esame del protocollo, appare evidente l’intento di escludere dalla concertazione le sole spese mediche indefettibili ed urgenti, le sole spese scolastiche necessarie per l’accesso e l’avvio proficuo all’istruzione pubblica obbligatoria e quelle per corsi ludico/ricreativi e sportivi di scarso impegno economico, con la conseguenza che ogni altra spesa necessita del consenso e dell’informazione preventiva dell’altro genitore, pena l’esclusione del diritto al rimborso (cfr. Protocollo d’Intesa del 15.07.2009 in uso presso il Tribunale di Vicenza).
Tanto chiarito, vale la pena di segnalare un recente orientamento della sezione VI della Corte di Cassazione che, escludendo “l’esistenza di un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse dei figli”, sembrerebbe fondare il diritto al rimborso su un criterio oggettivo sottratto alla discrezionalità delle parti.
Secondo tale orientamento, il diritto al rimborso sussisterebbe ogni qualvolta il giudice del merito, ponderata l’entità della spesa all’utilità per il minore e alla sua sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori, accerti la sua rispondenza all’interesse del minore stesso e, quindi, anche in mancanza di consenso o informazione preventiva (Cass. civ., ord. n. 16175 del 30 luglio 2015, Cass. Civ. n. 4182 del 03.02.2016).
Trattasi di una soluzione che, se da una parte, appare in grado di adattarsi alle peculiarità proprie di ciascun contesto familiare, dall’altro, rischia di generare incertezza sull’applicazione dei protocolli, con conseguente maggior contenzioso.
Avv. Elena Gallato