Avv. Stefano Peron
Il legislatore, con il Decreto Balduzzi prima e con la c.d. “riforma Gelli” poi (l. 8 marzo 2017 n. 24), ha cercato di dare risposta alle – spesso contrapposte – esigenze di tutela degli operatori sanitari (vittime di una sovraesposizione di iniziative giudiziarie) e di tutela della salute dei pazienti danneggiati da errore sanitario.
Sul punto si tenga presente che se da un lato è sempre maggiore il numero di richieste danni in ambito sanitario, dall’altro lato spesso il danneggiato non riesce ad ottenere il risarcimento in quanto si assiste ad un vero e proprio esodo delle compagnie assicurative dall’area medica, tanto che le Aziende sanitarie – anche per contenere i costi – spesso si affidano a Compagnie di altri paesi, anche c.d. “emergenti”.
Ad esempio l’Azienda ULSS8 di Vicenza è assicurata con la Compagnia rumena Lig Insurance SA, alla quale – come risulta da comunicazioni provenienti dalla stessa AUSLL8 – è stata disposta la revoca dell’autorizzazione di funzionamento; pertanto, ogni pagamento risarcitorio da parte della stessa risulta sospeso, con grave pregiudizio per i pazienti danneggiati vicentini.
Noto, infine, è il caso della compagnia “Faro Assicurazione” la quale si era specializzata in ambito medico ed è andata incontro ad un dissesto finanziario che ha portato alla messa in liquidazione coatta della società.
Nell’ottica quindi di tutelare da un lato i medici, tartassati sia civilmente da richieste danni sia penalmente – con la conseguenza inevitabile di un sempre maggiore ricorso alla c.d. medicina difensiva -, e dall’altra di garantire al danneggiato il dovuto risarcimento il legislatore ha introdotto:
– a tutela del paziente:
- l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa;
- l’istituzione di un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità medica il quale interviene: 1) quando il danno risulti di importo eccedente i massimali di polizza stipulati dalla struttura o dal professionista; 2) quando la compagnia assicurativa del danneggiante si trovi in stato di insolvenza; 3) quando la struttura o il professionista siano sprovvisti di copertura assicurativa a causa di recesso o cancellazione della compagnia;
- l’obbligo di assicurazione da parte della struttura sanitaria sia pubblica che privata oltre che del medico libero professionista (e del medico dipendente per i casi di colpa grave e dolo a copertura di eventuali azioni di rivalsa da parte della struttura);
– a tutela del medico:
- una limitazione di responsabilità penale per il sanitario che si è comportato in modo conforme alle linee guida il quale, in caso d’imperizia, non risponderà per colpa lieve ma solo in caso di colpa grave (art. 6 che ha introdotto il nuovo a 590 sexies);
- l’obbligo per le strutture sanitarie di essere provviste di copertura assicurativa anche per danni cagionati dal proprio personale sanitario;
Prima della legge Gelli già la legge Balduzzi (l. 189/2012) aveva dato una prima disciplina al settore assicurativo in ambito responsabilità medica. Tale intervento si è dimostrato del tutto insufficiente tanto che, anche dopo tale normativa, rimanevano comunque irrisolte alcune esigenze avvertite dai medici; in particolare: 1) l’esigenza di poter accedere ad una tutela assicurativa adeguata senza affrontare costi esorbitanti, spesso non accessibili al “portafoglio” del sanitario 2) l’esigenza che venissero fissati i requisiti minimi per i contratti assicurativi, sia per quanto riguarda le coperture che per quanto riguarda i costi; 3) l’esigenza che venissero fissati dei limiti alle Compagnie in ordine alla disdetta del contratto con il medico; 4) l’esigenza che venisse reso obbligatorio, anche per le compagnie, l’obbligo a contrarre.
Se alcune di queste esigenze sono state soddisfatte (anche se si attendono – con urgenza – i decreti attuativi relativi, in primis, ai requisiti minimi delle polizze e al Fondo di Garanzia) altre non hanno avuto risposta.
Il principale punto critico attiene al fatto che, a fronte dell’obbligo di assicurarsi in capo a strutture e medici, manca nella legge Gelli un analogo obbligo a contrarre a carico delle Compagnie assicurative (sussistente, viceversa, in ambito RC Auto).
Come detto, da tempo le stesse stanno progressivamente abbandonando l’area medica a causa del sempre crescente numero di sinistri (circa 30.000 all’anno) e della incertezza del quantum risarcitorio dovuto ad un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione.
Quanto sopra crea chiaramente delle storture nel sistema oltre ad un innalzamento dei premi di polizza. Spesso le compagnie assicurative impongono scarse tutele ed elevate franchigie a carico dell’assicurato pur a fronte di premi di varia migliaia di euro.
Pertanto, in sede di scelta della Compagnia con cui stipulare e delle garanzie di polizza da inserire occorrerà valutare con attenzione ogni aspetto: spesso, infatti, la polizza “più economica” presenta importanti “scoperti di polizza” o franchigie e/o massimali non adeguati e non sempre le polizze “convenzionate” rappresentano la soluzione ideale.
Altro aspetto non irrilevante rispetto a tali polizze, riguarda la garanzia “tutela legale”.
Vero che l’art. 25 del CCNL dirigenza medica e veterinaria prevede una forma di tutela per le spese legali, però tale disposizione garantisce unicamente il pagamento degli oneri di difesa nel solo caso di assoluzione (e solo sotto forma di rimborso qualora il medico scelga un proprio difensore di fiducia e non quello incaricato dalla struttura); senza contare che – talvolta – sussiste un conflitto d’interessi tra la struttura e il medico o un “rimpallo di responsabilità”.
Ecco, quindi, alcuni consigli per una buona polizza assicurativa.
Un primo aspetto da valutare è quello dell’estensione temporale della garanzia assicurativa sia rispetto ai dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo (c.d. claims made) che dei dieci anni successivi alla cessazione definitiva dell’attività professionale (c.d. sunset clause – la quale copre i sinistri avvenuti in vigenza di polizza purché denunciati nei 10 anni successivi).
Al fine di abbassare il prezzo di polizza si può valutare l’applicazione di una franchigia, mentre – a giudizio dello scrivente – è sconsigliabile l’inserimento di uno scoperto; quest’ultimo, infatti, a differenza della franchigia non è un importo fisso ma viene espresso in percentuale sull’ammontare del danno e, pertanto, non è preventivabile a priori nel “quantum” e può comportare anche esborsi considerevoli.
E’, ovviamente, fondamentale che il massimale sia adeguato e vada a coprire anche i danni più ingenti.
E’, poi, importante, alla luce di quanto detto sopra, inserire nella polizza la garanzia “tutela legale” e che la stessa comprenda la possibilità di scegliere un proprio legale e che sia operante anche a prescindere dalla previsione di cui all’art. 25 CCNL; infatti alcune polizze rimborsano il medico delle spese legali solo nel caso in cui l’Azienda non fornisca il servizio previsto dal CCNL ovvero nel caso in cui la stessa, al termine del procedimento con esito negativo, non rimborsi le spese legali.
Infine, poiché la bontà della copertura di polizza si vede “nel momento del bisogno” ossia, al verificarsi del sinistro, e attesi i sopra citati esempi di Compagnie italiane ed estere “fallite”, al momento della scelta dell’assicurazione vanno tenuti in considerazione non solo il contenuto della polizza e l’ammontare del premio, ma anche le garanzie di serietà della Compagnia contraente; in altre parole, in caso di sinistro è importante che: 1) la Compagnia sia ancora capiente, 2) la pratica venga istruita in modo efficiente e che 3), se vi sono i presupposti, il danno venga liquidato in modo rapido.
Ovviamente questi ‘consigli’ valgono soprattutto per gli esercenti l’attività medica in libera professione essendo i dipendenti coperti (seppur non per i casi di colpa grave e dolo sottoposti all’azione di rivalsa) dall’assicurazione della struttura sanitaria.
Avv. Stefano Peron