Avv. Francesca Zanardello
L’art. 13 del D.L. 83/2015, entrato in vigore il 27.06.2015, ha modificato gli artt. 545 e 546 c.p.c, introducendo importanti novità in tema di pignoramento presso terzi avente ad oggetto pensioni e stipendi.
Il legislatore ha esteso il limite già previsto per la pignorabilità dei crediti di natura retributiva o pensionistica anche alle ipotesi in cui le somme siano accreditate sul conto intestato al debitore. Tale intervento si è reso opportuno dopo che una precedente disposizione di legge ha sancito l’obbligatorietà dell’accredito sul conto corrente dei trattamenti retributivi o pensionistici di qualunque natura.
Per i procedimenti esecutivi introdotti dopo il 27.06.2015, pertanto, valgono le seguenti regole:
- Quanto al pignoramento di stipendi ed emolumenti retributivi rivolto contro il datore di lavoro, è consentito, ai sensi dell’art. 545, comma 4, cpc, il pignoramento nei limiti di 1/5 dell’importo complessivo della retribuzione.
- Quanto al pignoramento di pensioni rivolto contro l’ente di previdenza, l’art. 545, comma 7, c.p.c., prevede che sia pignorabile, nel limite di 1/5, solo l’eccedenza rispetto alla somma costituita dalla misura dell’assegno sociale + ½.
Esempio pratico Posto che per il 2016 l’assegno sociale è pari a € 448,00 mensili, l’importo minimo impignorabile ammonta ad € 672,10 (448.07 x 1,5). Nel caso di una pensione di € 1.000,00, la quota pignorabile sarà di € 65,57 (1.000,00 – 672,10 = 327,89 x 1/5 = 65,57). Pertanto, un’eventuale pensione che non raggiungesse la soglia di € 672,10 non potrebbe essere pignorata.
- Quanto al pignoramento di emolumenti retributivi ovvero pensioni rivolto contro la banca o l’ente presso il quale tali somme sono accreditate, il nuovo 545, comma 8, c.p.c., determina regimi diversi a seconda della data di accredito di tali somme nel conto corrente:
- se l’accredito nel conto è avvenuto prima del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Esempio pratico: la Banca rende dichiarazione positiva affermando di essere debitrice della somma di € 10.000.00, che è stata accreditata prima del pignoramento. Il minimo impignorabile è costituito da € 1.344,21 (= 448,07 x 3). Risulta pertanto pignorabile la somma di € 8.655,79 (= 10.000,00 – 1.344,21).
- se l’accredito in conto ha una data uguale o posteriore rispetto a quella del pignoramento, le predette somme possono essere pignorate: – entro i limiti di 1/5 quanto agli stipendi ed emolumenti retributivi; – entro i limiti di 1/5 dell’eccedenza rispetto alla somma costituita dalla misura dell’assegno sociale + ½, quanto alle pensioni.
Esempio pratico: la Banca rende dichiarazione positiva, affermando di essere debitrice della somma di € 5.000.00, che è stata accreditata prima del pignoramento (per tali somme si rimanda al punto 3-a), e della somma di € 1.000,00 che è stata accreditata dopo il pignoramento.
Se la somma di € 1.000,00 ha ad oggetto stipendi, è pignorabile nella misura di € 200,00 (= 1.000,00 x 1/5).
Se la somma di € 1.000,00 ha ad oggetto pensioni, è pignorabile nella misura di € 65,57 (1.000,00 – 672,10 = 327,89 x 1/5 = 65,57) – vd. punto 2.
Ai sensi dell’art. 545, ultimo comma, cpc, il pignoramento, eseguito su somme maggiori rispetto ai limiti di cui sopra, è considerato parzialmente inefficace, con la conseguenza che resta valido entro la soglia, mentre per quanto riguarda la parte eccedente si considera come se non fosse mai avvenuto, e pertanto il debitore potrà tornare nella disponibilità delle proprie somme.
Vale la pena precisare che in determinate ipotesi (es. crediti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, crediti alimentari, concorso di cause, pignoramenti rivolti contro i dipendenti pubblici, nonché pignoramenti di diversa natura) la normativa applicabile si discosta da quella riassunta sopra, con la conseguenza che rimane sempre opportuno, per il soggetto che (in quanto creditore, debitore o terzo pignorato) sia divenuto parte di una procedura esecutiva presso terzi, rivolgersi ad un professionista per una consulenza in merito.
Avv. Francesca Zanardello