Molto si è scritto in merito all’obbligo di Assicurazione per i veicoli (RCA). Ciononostante, è ancora attuale e di particolare interesse chiedersi se ed in quale misura quest’obbligo si estenda anche ai muletti ed ai carrelli elevatori impiegati nelle aziende.
Il rinato interesse per la questione è dovuto alle recenti modifiche normative in materia, che hanno gettato nella (apparente) incertezza gli operatori del settore. In particolare, la nuova disciplina ha esteso la nozione di “veicolo”, tuttavia, modificando e, sotto taluni aspetti, restringendo l’ambito di applicazione dell’obbligo di RCA.
Il presente contributo, quindi, avrà ad oggetto l’obbligatorietà o meno della copertura RCA per i muletti e carrelli elevatori, ossia quei mezzi comunemente utilizzati per movimentare merci e pallet nei magazzini delle imprese, o per il carico/scarico merci.
L’applicabilità o meno di tale obbligo non è di poco conto: basti solo pensare che, in caso di infortunio sul lavoro causato da un muletto/carrello elevatore, con obbligo di assicurazione RCA, il lavoratore infortunato potrà essere ristorato del danno patito secondo la (più semplice e diretta) procedura di risarcimento tipica dei sinistri stradali. Al contrario, qualora l’obbligo non fosse applicabile a questo tipo di mezzi, il danneggiato potrà rivolgere le proprie pretese solamente al proprio datore di lavoro, ovvero – se presente – alla sua assicurazione per la RCO (oltre che nei confronti del conducente del mezzo).
Poste queste premesse, è opportuno soffermarsi sulla modifica normativa che ha alimentato i dubbi di cui sopra.
In particolare, uniformandosi alla normativa europea (Direttiva UE 2021/2118), nel Dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2023, che ha modificato sia l’art. 1, sia il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni.
Ai fini che ci interessano, la modifica normativa ha specificato che l’obbligo di RCA si applica indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in moto, ovvero sia utilizzato esclusivamente in zone in cui l’accesso sia soggetto a restrizioni; inoltre, ha mutato la nozione stessa di “veicolo”, estendendolo a qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con velocità massima superiore a 25 km/h o con peso netto massimo superiore a 25 kg.
Infine, la normativa, modificando la disciplina precedente, ha previsto l’obbligo dell’assicurazione RCA a tutti i veicoli “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente” (art. 122 comma 1 Codice Assicurazioni Private).
Ciò premesso, quindi, se da un lato la nuova nozione di “veicolo” sembra ricomprendere anche i muletti/carrelli elevatori, al contrario la nuova formulazione dell’obbligo RCA per i veicoli – il cui ambito di applicazione viene ristretto “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto” – ha creato dubbi circa la riconducibilità di tale obbligo ai predetti mezzi aziendali.
Tale modifica ha quindi costretto numerosi operatori del settore a rivolgersi ai professionisti della materia (avvocati, assicuratori, eccetera), finanche a Confindustria, al fine di chiedere chiarimenti sul punto.
In sostanza, può dirsi che i muletti/carrelli elevatori abbiano la funzione di mezzo di trasporto?
A nostro avviso, nonostante la modifica normativa, l’obbligo di assicurazione RCA non è stato esteso anche ai muletti/carrelli elevatori, i quali – quindi – resterebbero ad oggi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa obbligatoria.
Difatti, il nuovo dettato normativo ha previsto l’obbligo assicurativo per i veicoli di cui all’art. 1 comma 1 lett. rrr) qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente. Nel caso di muletti e carrelli elevatori, invece, appare evidente che la funzione (abituale) dei predetti mezzi non sia quella di trasporto, bensì quella di movimentazione delle merci.
In particolare, tale dettato normativo di fatto recepisce quanto già ampiamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale collega l’obbligo assicurativo non alla “circolazione” (intesa in senso ampio), bensì alla “funzione” del veicolo, ossia all’utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro.
Pertanto, pur rientrando nella categoria di “veicoli”, così come dettata dal nuovo art. 1 Codice Assicurazioni Private, tali mezzi non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Tale interpretazione sembra aver trovato ad oggi l’adesione dei maggiori operatori del settore, tra i quali Confindustria.
La predetta, infatti, con una Nota del Gennaio 2024, ha affrontato la problematica in questione, di fatto aderendo all’orientamento sopra indicato. Confindustria ha ritenuto sussistente una netta ed opportuna distinzione tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, facendo rientrare pacificamente i muletti/carrelli elevatori nella seconda categoria. Infatti, secondo Confindustria, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” di muletti e carrelli elevatori non sia il trasporto di persone (e/o di merci), bensì la movimentazione della merce.
La questione sembra, quindi, allo stato apparentemente risolta, nonostante talune Compagnie assicurative tutt’ora “invitino” i propri assicurati a stipulare la polizza RCA per i carrelli elevatori.
Alcuni operatori, tuttavia, hanno sollevato dubbi in merito non solo all’opportunità di tale esclusione, bensì, anche in merito alle ripercussioni di tale scelta di politica legislativa.
Non sfugge, infatti, che numerosi infortuni sul luogo di lavoro coinvolgono i muletti/carrelli elevatori, tanto che in varie occasioni il lavoratore è vittima di un vero e proprio investimento da parte dei suddetti veicoli. Non vi è dubbio, quindi, che tali sinistri si avvicinino molto ai comuni incidenti stradali, senza tuttavia che possa trovare applicazione l’assicurazione obbligatoria, che garantirebbe al lavoratore infortunato una rapida ed efficacie tutela risarcitoria.
Il sopra indicato orientamento – allo stato, apparentemente consolidato, comporta, inoltre, una ulteriore conseguenza. In particolare, in caso di infortunio che coinvolge un muletto/carrello elevatore, il lavoratore non potrà fare altro che rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti del datore di lavoro, ovvero alla compagnia assicurativa della società, ove stipulata (ricordiamo che in Italia non vi è l’obbligo per i datori di lavoro di assicurarsi con la polizza RCO). Data l’assenza di una copertura RCA, quindi, appare ancor più necessario – per gli imprenditori – stipulare per la propria società una polizza assicurativa RCO a copertura anche dei predetti eventi, e quindi che possa tenere indenne il datore di lavoro dalle pretese economiche (talvolta molto ingenti) dei lavoratori infortunati (e da quelle dell’INAIL in sede di rivalsa/regresso).
In conclusione, si precisa che l’orientamento sopra descritto, seppur condivisibile, rispecchia il panorama normativo ed interpretativo attuale: in caso di futuri ed eventuali cambi di orientamento e/o di disciplina, quindi, sarà opportuno tornare nuovamente ad approfondire la tematica in oggetto.
Avvocati Enrico Niero e Stefano Framarin