Avv. Alessia Facco
Quando è possibile portare a perdita un credito?
In questi tempi di difficile congiuntura economica, le aziende e le società commerciali si scontrano spesso con la difficoltà di recuperare i propri crediti.
Inoltre, il contribuente, nel caso in cui il tentativo si riveli infruttuoso, dovrà scontrarsi con l’ulteriore difficoltà di portare a perdita il proprio credito.
La norma
Per la deducibilità della perdita di un credito, la norma di riferimento è quella dell’art. 101, comma 5, TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi). In estrema sintesi, il contribuente può dedurre i propri crediti nei seguenti tre casi alternativi:
- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;
- se si tratta di crediti “di modesta entità“ scaduti da almeno 6 mesi;
- se vi sono “elementi certi e precisi“ che indichino la definitività della perdita.
Debitore assoggettato a procedure concorsuali
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La norma, pertanto, ammette la deducibilità delle perdite su crediti a partire dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento indipendentemente dalle eventuali valutazioni circa la possibilità di ottenere, o meno, il soddisfacimento del credito concorsuale in sede di riparto. L’eventuale successivo soddisfacimento dello credito, qualora lo stesso sia stato stornato a perdita, e questa sia stata dedotta, costituirà una sopravvenienza attiva, tassabile nella misura risultante dal piano finale di riparto.
Crediti di modesta entità
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese con volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro annui, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. L’importo del credito da confrontare con la soglia è dato dal valore nominale comprensivo dell’Iva. Se il credito è stato riscosso parzialmente, rileva il valore al netto degli importi incassati.
Il credito può essere portato a perdita automaticamente, decorso il termine di 6 mesi dalla scadenza.
Elementi certi e precisi
Decisamente più complesso è il trattamento fiscale delle perdite su crediti che non rientrino nei due casi precedenti.
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, ma la norma non chiarisce in cosa consistano tali elementi.
Se si escludono le alquanto improbabili esemplificazioni dell’Agenzia delle Entrate (lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, la denuncia di furto d’identità da parte del debitore, l’assenza del debitore dichiarata dal Tribunale ai sensi dell’art. 49 del cod. civ.) e le ipotesi, previste ex lege, di prescrizione del diritto e di cancellazione dal bilancio secondo i principi contabili, gli altri casi saranno rimessi a valutazioni di fatto, effettuate caso per caso.
Tali valutazioni dovranno tener conto dell’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo la quale sono sufficienti elementi di prova i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo, la dichiarazione negativa dell’istituto bancario pignorato), purché la valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore dimostri che la perdita sia assoluta e definitiva, non essendo sufficiente una situazione di temporanea illiquidità.
Ulteriori fatti che possono avvalorare l’irrecuperabilità del credito sono: la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore, la chiusura dei locali dell’impresa, la dimostrabilità della convenienza ad abbandonare il credito.
Chiaramente, in caso di contestazione da parte del fisco, spetterà al contribuente dimostrare l’esistenza di tali elementi certi e precisi per portare in deduzione la perdita.
Quando portare a perdita.
Il periodo d’imposta nel quale deve essere dedotta la perdita sul credito coincide con l’anno in cui si sono manifestati per la prima volta gli elementi certi e precisi di tali perdite, non potendo il contribuente scegliere a proprio arbitrio l’esercizio d’imposta ritenuto più opportuno (cfr. Cass. n. 9218 del 2011).
In particolare, nel caso di procedura concorsuale, l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello di apertura della procedura (Cass. n. 22135 del 2010).
Avv. Alessia Facco