Avv. Valentina Dato
Preoccupa l’Italia e il suo celeberrimo Prosecco DOC, vino bianco frizzante prodotto tra Veneto e Friuli, la recentissima notizia della richiesta croata di ottenere il riconoscimento della menzione tradizionale “Prošek”, da accompagnare a determinati vini DOP al fine di indicarne il metodo di produzione o invecchiamento, la qualità e il colore.
La normativa di riferimento in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche è costituita da Regolamenti europei che conferiscono protezione unitaria in tutto il territorio dell’unione, ed in particolare dal Regolamento Europeo n. 479/2008, poi abrogato e sostituito dal Reg. n. 491/2009, dal Reg. Ue n. 1308/2013, nonché a livello nazionale, dal Testo Unico del Vino di cui alla L. 12.12.2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (“TUV”).
Ai sensi della succitata normativa, la possibilità di usare nomi geografici per presentare e designare vini è consentita solo qualora a tale nome sia accordata protezione alternativamente quale: a) Denominazione di Origine Controllata – e Garantita (“DOC” o “DOCG”), Denominazione di Origine Protetta (“DOP”), Indicazione geografica tipica (“IGT”) o Indicazione Geografica Protetta (“IGP”) nonché, per l’Italia, ai sensi del TUV: b) sottozona; c) unità o menzione geografica aggiuntiva (“MGA”); d) menzione “vigna” o suoi sinonimi. Nelle ipotesi menzionate, i designi distintivi garantiscono la natura e la qualità dei prodotti che contraddistinguono, poiché tali caratteristiche derivano dall’ambiente geografico da cui provengono e dai suoi fattori naturali e umani. Accanto a tali indicazioni d’origine è possibile inserire ai sensi dell’art. 112 Reg. 1308/2013 la “menzione tradizionale”, volta a indicarne il metodo di produzione o invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo da cui proviene o un evento particolare legato alla storia del vino.
La domanda della menzione tradizionale è sottoposta a un preliminare esame di conformità alla normativa, innanzitutto dinnanzi allo Stato Membro a cui è presentata la domanda di protezione ed in seguito alla Commissione europea.
Ebbene, superata con esito positivo la fase nazionale, la Commissione europea ha valutato la “conformità ai requisiti di ammissibilità e validità” della domanda della capitale croata ed ha proceduto in data 22 settembre alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Un primo passo verso il riconoscimento della denominazione del vino “Prošek” è stato inesorabilmente fatto. La notizia ha sollevato rabbia e preoccupazione in Italia e il “Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata Prosecco”, ente normativamente preposto alla promozione, valorizzazione e tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” nonché legittimato ad agire nei confronti di usi e pratiche illecite in violazione della denominazione, ha già annunciato di voler presentare opposizione alla domanda di registrazione. Il Consorzio, eventualmente coadiuvato dallo Stato italiano, potrà infatti provare a impedire il conferimento della protezione facendo valere il rischio di confusione e la portata ingannevole del segno entro due mesi dalla pubblicazione della domanda in Gazzetta ufficiale europea.
La storia del Prosecco inizia 2000 anni fa, quando dalla metà del Duecento il toponimo “Prosech” o “Prosecum”, ma anche il più moderno “Proseco” viene riferito a un piccolo centro confinante a sud est con il vescovado di Trieste e a nord con il territorio di Duino. Ancor oggi Prosecco è una piccola località della provincia di Trieste e i vitigni che danno origine al Prosecco si trovano esclusivamente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Dal Settecento inizia una vera e propria simbiosi tra la popolazione e la bevanda prodotta in loco, divenendo il Prosecco il vino per antonomasia.
Negli anni Novanta, in Italia, le indicazioni geografiche dei vini erano in particolare regolate dalla L. 164/1992, che in sostanza prevedeva tre tipologie di indicazioni geografiche, con collegamento graduale rispetto al territorio e, pertanto con disciplinari di produzione gradualmente stringenti (“DOCG”, “DOC” e “IGT”). Queste indicazioni venivano riconosciute tramite decreto ministeriale. Il Prosecco, divenuto in quegli anni Prosecco “IGT” (Indicazione geografica tipica), ha conseguito nel 2009 la denominazione di origine controllata (“DOC”) ed infine, alcune storiche denominazioni di questo vino hanno assunto il marchio “DOCG” (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), come ad es. il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.
In seguito al conferimento della protezione (“DOC”) il nome della denominazione di origine (la denominazione “Prosecco”) non può essere utilizzato per designare prodotti similari o alternativi a quelli registrati, né essere utilizzato in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell’individuazione dei prodotti (art. 27 TUV). Inoltre, ai sensi del Regolamento europeo, le denominazioni e le indicazioni geografiche sono protette contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata…” (art. 103 Reg. UE 1308/2013).
Ebbene, l’uso della denominazione “Prosek” sarebbe del tutto illecito in quanto posto in essere in violazione dell’art. 103 Reg. UE n. 1308/2013, vista la similarità fonetica con la denominazione “Prosecco” ed il conseguente effetto evocativo e confusorio, colto in modo particolare già dai più importanti redazionali della stampa italiana. La Giurisprudenza comunitaria applicabile al caso di specie, ricalcando l’art. 103 citato nella parte in cui la violazione si concretizzi con l’uso di un segno evocativo della denominazione di origine, ha chiarito che “può esservi evocazione ogni qual volta il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori anche solo una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore di media avvedutezza e ragionevolmente informato, in presenza del nome del prodotto sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta”. E ancora, la Corte di Giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi sul caso “Parmesan – Parmigiano”, ha ritenuto che “in virtù delle analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni “parmesan” e “Parmigiano Reggiano”, in un contesto in cui si trattava in entrambi i casi di formaggi a pasta dura, grattuggiati o da grattuggiare, quindi simili nel loro aspetto esteriore, si fosse in presenza di evocazione sanzionabile in quanto il consumatore era indotto a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP “Parmigiano Reggiano”.
Dal punto di vista del confronto tra i prodotti contrassegnati con la denominazione “Prošek” e “Prosecco” non si può dubitare che essi siano assolutamente analoghi e destinati al medesimo settore di mercato e consumatore medio. Quest’ultimo, in ragione del nome “Prošek” rischierebbe, pur utilizzando la sua ragionevole avvedutezza, di associare il prodotto così contrassegnato a “Prosecco”, riprendendo il segno contraffattorio la parte iniziale della denominazione, essendovi così similitudine fonetica tra i segni nel loro complesso considerati. L’uso della menzione “Prošek” può ritenersi suggerisca nella mente del consumatore medio che il prodotto contrassegnato sia comunque molto simile a quello originale, possedendone anche le qualità attribuite alla denominazione protetta.
E’ significativo evidenziare, inoltre, come il consumatore medio di ragionevole avvedutezza a cui si deve fare riferimento al fine di verificare il rischio di evocazione è il consumatore europeo e non solo il consumatore dello Stato membro in cui si fabbrichi il prodotto, di tal che appare ancor più rilevante il rischio di evocazione della menzione “Prošek” rispetto alla denominazione “Prosecco”. E’ infatti ben possibile che il consumatore medio non italiano, di fronte a un vino bianco “dalla boccata dolce e senza bollicine”, denominato “Prošek”, possa ragionevolmente essere indotto a ritenere si tratti di vino dalle qualità similari a quelle del Prosecco “DOC”, prodotto come noto anche nella versione “ferma”, vista la evidente notorietà ormai internazionale della denominazione di origine in questione.
Infine, si evidenzia come il termine “Prosecco” assume significato storico di provenienza geografica, individuando Prosecco una zona del triestino in cui avrebbe avuto origine il vino protetto. Mentre “Prošek” altro non è che la traduzione in lingua croata della parola italiana Prosecco, con conseguente aumento del rischio di associazione del segno in contestazione con la denominazione di origine accordata al “vero” Prosecco, unico per provenienza e tradizione.
Dopo l’inserimento delle Colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano nel Patrimonio dell’Unesco, non resta che tutelare le inconfondibili caratteristiche che l’ambiente collinare italiano conferisce all’amato Prosecco.
Avv. Valentina Dato
[1] https://www.prosecco.wine/it/storia
[2] Testo Unico del Vino di cui alla L. 12.12.2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
[3] Corte di Giustizia C-75/15 – 21.1.2016
[4] Corte UE 28.02.2008, C-132/05, in www.curia.eu