Il D.Lgs. 230 del 21 dicembre 2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito anche AUU), che supera e sostituisce tutti gli strumenti di sostegno alle famiglie con figli attualmente previsti (salvo quanto indicato infra) e che costituisce un beneficio economico attribuito alle famiglie per ogni figlio a carico, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, il cui ammontare varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare e in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nel dettaglio, l’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie erogato mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori e spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito quanto all’importo minimo.
L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali loro situazioni di disabilità; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’Assegno unico e universale spetta per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; spetta inoltre per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. E’ previsto, infine, anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che a) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; b) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; c) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; d) svolga il servizio civile universale.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo. Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
L’importo dell’Assegno Unico e Universale varia da un massimo di 175 euro mensili per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro a un minimo di 50 euro mensili per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi, madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, figli affetti da disabilità.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
Infine, l’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
La misura, anche per alcune lacune della legge, pone numerosi interrogativi sulla destinazione dell’assegno unico nel caso in cui la famiglia entri in crisi e vengano avviate le pratiche per la separazione o per il divorzio.
In caso di separazione o divorzio l’assegno deve essere ripartito in egual misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
Le parti, tuttavia, possono concordare per l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario: in questo caso il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore.
In caso di affidamento esclusivo, invece, l’assegno spetta – in mancanza di accordo – al genitore affidatario, mentre nel caso di nomina di un tutore legale, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del minore tutelato.
L’assegno è corrisposto da Inps ed è erogato al richiedente o, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra i genitori, potrà inserire nel modello della domanda, oltre ai dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
Si rileva in ogni caso che i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps.
Secondo la normativa, inoltre, l’importo dell’assegno unico è calcolato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene il figlio (o i figli). A tal proposito, ricordiamo che il nucleo familiare ai fini ISEE è formato: dai componenti presenti nello stato di famiglia (quindi con lo stesso indirizzo di residenza); da eventuali componenti residenti altrove ma comunque a carico di una persona presente nello stato di famiglia (la coppia sposata fa parte del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE anche in caso di due diverse residenze).
Nel caso di una coppia separata o non convivente, invece, il nucleo familiare è quello formato dal genitore e dai figli che vivono sotto lo stesso tetto. Tuttavia, la normativa sull’ISEE richiede che il genitore non convivente venga comunque aggregato al nucleo familiare del minore eccetto quando:
- risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare;
- è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
In definitiva, la procedura prevede che se i figli di genitori che stanno affrontando un percorso di separazione o divorzio vengono affidati ad entrambi, l’importo dell’assegno viene riconosciuto a entrambi in misura uguale, mentre se i figli vengono affidati a un solo genitori questo sarà il destinatario della misura nella sua interezza, a meno che le parti non si accordino diversamente.
Di questo accordo dovranno tenere conto principalmente gli avvocati che assisteranno i coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio congiunto, nonché i giudici che dovranno definire i rapporti economici della coppia con figli nei procedimenti di separazione o divorzio giudiziali.
L’AUU, infatti, avrà un suo peso nel momento in cui si dovrà determinare l’importo a carico dei genitori per il mantenimento dei figli.
Per questo motivo, al fine di evitare possibili e futuri contrasti sarà sempre opportuno specificare negli accordi di separazione e divorzio le modalità con le quali l’assegno unico dovrà essere erogato.