Avv. Francesca Zanardello
Il bonifico bancario è certamente una delle modalità di pagamento più frequenti, sia tra aziende che tra privati. Cosa succede, però, se, una volta dato l’ordine alla propria banca, si vuole annullare il bonifico bancario? Fino a quando è possibile la revoca e per quali motivi è ammessa?
Le possibilità di revocare l’ordine di pagamento impartito dall’utilizzatore alla propria Banca sono ristrette a casi particolari e in tempi rapidi. In particolare, devono ricorrere due condizioni, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 11/2010:
- Che la revoca avvenga secondo la procedura prevista dal contratto sottoscritto tra utilizzatore e Banca;
- Che la revoca avvenga prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile. Sotto quest’ultimo profilo, l’art. 17 del medesimo testo normativo dispone che “una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore (Banca ndr.) l’ordine di pagamento non può essere revocato dall’utilizzatore”. Il momento in cui l’ordine si considera “ricevuto” è normalmente individuato nella giornata operativa in cui l’ordine perviene alla Banca, ovvero in una giornata diversa qualora le parti abbiano pattuito nel contratto tempistiche diverse per i pagamenti (art. 15, co. 2). Solo in quest’ultimo caso, il cliente può revocare l’ordine di bonifico non oltre la giornata operativa precedente il giorno concordato (art. 17, co. 4).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, dopo che l’ordine di pagamento è divenuto irrevocabile, la Banca non sarà tenuta ad annullare il bonifico, se l’errore non è imputabile alla stessa. Infatti, ai sensi dell’art. 24 “se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico”. E ancora, “il prestatore di servizi è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore”.
Pertanto l’utilizzatore deve prestare la massima attenzione all’inserimento dei dati corretti (c.d. “identificativo unico”): in particolare il nome del beneficiario e l’IBAN riconducibile univocamente allo stesso. La Banca, infatti, non ha alcun obbligo di verificare se il terzo beneficiario del pagamento è effettivamente il soggetto in favore del quale il correntista intende disporre il pagamento.
È tuttavia possibile annullare il bonifico, ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. 11/2010, anche dopo che l’ordine di pagamento è divenuto irrevocabile, se l’operazione di pagamento non è stata autorizzata dall’utilizzatore o se è stata eseguita dalla Banca in modo inesatto (cioè nei casi di duplicazione di pagamento, di errore dovuto a motivi tecnici e di “ordine fraudolento” secondo le regole di autoregolamentazione stabilite dall’European Payment Council). In tal caso, per ottenere il rimborso delle somme, l’utilizzatore deve comunicare la circostanza alla Banca “senza indugio”, con le modalità previste dal contratto tra le parti. La Banca dovrà quindi eseguire una richiesta di cancellazione del bonifico (c.d. “recall”) entro dieci giorni lavorativi successivi all’esecuzione dell’operazione.
Ma se il bonifico non può essere annullato dalla Banca, quali rimedi spettano al correntista che abbia effettuato un pagamento errato per vedersi restituite le proprie somme? Egli non potrà che rivolgersi direttamente al beneficiario del pagamento, chiedendogli – e se non è sufficiente, intimandogli – la restituzione di quanto ricevuto indebitamente, cioè senza giusta causa, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Avv. Francesca Zanardello