Avv. Nicola Cera
Le società di calcio, per la loro natura, appartengono a due ordinamenti:
- quello sportivo, in virtù dell’affiliazione e quindi di un legame di natura contrattuale e volontaria con la F.I.G.C.;
- quello statale, in virtù della loro natura di società commerciali.
Le stesse sono quindi obbligatoriamente assoggettate al regime giuridico vigente per le società commerciali, ma operano all’interno di un ordinamento “parallelo” quale l’ordinamento sportivo.
Relativamente agli effetti del fallimento di una società di calcio, occorre quindi considerare, oltre alle norme della Legge Fallimentare, anche quelle di diritto sportivo.
Ai sensi dell’art. 16 co. 6° delle norme organizzative interne della FIGC (NOIF), la dichiarazione di fallimento di una società calcistica determina il più grave evento che può accadere alla stessa: la revoca dell’affiliazione, alla quale consegue l’automatica perdita del titolo sportivo, con una serie di nefaste conseguenze, tra le quali la perdita del principale asset patrimoniale (la perdita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori con il relativo cd. “svincolo”) e la perdita del diritto di partecipazione ai campionati.
Tuttavia, come effettivamente accaduto nel caso del Vicenza Calcio, la legge fallimentare concede l’opportunità alle società fallite (e quindi anche alle società sportive) di porsi nel c.d. esercizio provvisorio ex art. 104 L.F., attraverso il quale si cerca di conservare il valore complessivo dell’azienda, affinché i creditori possano trarne un giovamento.
Al riguardo, il già citato art.16 co. 6° delle NOIF prevede che nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua (come, appunto, nel caso di esercizio provvisorio sopra descritto) gli effetti della revoca decorrono soltanto dalla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, con conseguente possibilità di conservare, fino a tale data, il diritto alla partecipazione al campionato e i diritti alle prestazioni di tesserati.
Inoltre, ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, l’art. 52 co. 3° delle NOIF prevede per tale ipotesi un’importante eccezione al principio di incedibilità del titolo sportivo, stabilendo che Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione a causa del fallimento può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società, con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società fallita (avendo quindi acquistato dal fallimento l’azienda sportiva esercitata dalla società fallita);
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta (si tratta, principalmente, dei debiti verso la Lega di appartenenza e verso la FIGC stessa e di quelli nei confronti dei tesserati: giocatori, staff, etc.);
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
5) di aver depositato una dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori.
Pertanto, per garantire il mantenimento del titolo sportivo mediante l’attribuzione dello stesso ad altra società, l’iter procedurale è, in sintesi, il seguente:
- ammissione della società di calcio fallita all’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F.;
- vendita del complesso aziendale ai sensi della Legge fallimentare mediante adozione di procedure competitive (cd. asta fallimentare);
- costituzione di una nuova società (cd. Newco) da parte dei potenziali acquirenti, dotata di requisiti conformi a quanto previsto dal diritto sportivo e affiliata alla F.I.G.C.;
- aggiudicazione definitiva del complesso aziendale da parte della Newco;
- richiesta di attribuzione del titolo sportivo da parte dell’aggiudicataria Newco alla F.I.G.C.;
- trasferimento del titolo della fallita, da parte della F.I.G.C., all’aggiudicataria previo parere della CO.VI.SO.C. (Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio Professionistiche).
Il meccanismo consentirà alla società calcistica insolvente di evitare: (i) la distruzione immediata del complesso aziendale, (ii) la perdita immediata del titolo sportivo, con esclusione dal campionato di competenza; (iii) la perdita immediata degli asset patrimoniali (tra cui rilevano, in particolar modo, i diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive e i diritti alle prestazioni sportive dei tesserati).
In conclusione il titolo sportivo, per quanto preservato, verrà attribuito ad una nuova società, diversa dall’originaria detentrice.
Avv. Nicola Cera