Brevi annotazioni a Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2026, n. 12612.
I. Cenni introduttivi: un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Con la recente sentenza n. 12612 del 3 aprile 2026 (udienza del 19 dicembre 2025), la V Sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito un principio di diritto ormai costantemente affermato, in base al quale il sindaco (o il collegio sindacale) risponde a titolo di concorso omissivo nei fatti di bancarotta commessi dall’amministratore quando, in presenza di condotte distrattive, non abbia esercitato i poteri di vigilanza e intervento che gli sono affidati dalla legge. Sempre secondo tale indirizzo ermeneutico, la prova del dolo in capo ai componenti del collegio sindacale può essere raggiunta anche per via indiziaria, valorizzando la presenza dei c.d. “segnali d’allarme”, quali la reiterazione, la durata e la rilevanza economica delle condotte distrattive, segnali tutti che il collegio sindacale non può ignorare (secondo la consueta teoria del “non poteva non sapere”).
Si tratta di interpretazione che, a parere di chi scrive, presenta alcuni vizi di fondo che ne inficiano irrimediabilmente la condivisibilità. Di tali vizi si darà conto nelle conclusioni del presente elaborato, pur evidenziando che non pare all’orizzonte un revirement della Suprema Corte, di talché di tale impostazione ermeneutica sarà bene tenere debitamente conto, pur con le accortezze di cui appunto si dirà.
Procedendo con ordine, volgiamo lo sguardo al caso di specie.
II. Il caso oggetto della sentenza n. 12612/2026.
Con la sentenza in commento, la V Sezione penale ha rigettato il ricorso proposto dal presidente del collegio sindacale di una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato per concorso omissivo nella bancarotta commessa dall’amministratore della società.
In particolare, all’esito del giudizio d’appello, il presidente del collegio sindacale era stato condannato per avere “omesso di impedire all’amministratore della società B.B. di distrarre i beni della società”, essendosi concretizzata tale condotta omissiva (i) nel non chiedere “delucidazioni al predetto circa il credito di euro 496.214,25 che la società vantava nei confronti dello stesso amministratore ed unico socio relativamente all’anno di imposta 2007 per effetto di prelievi effettuati dal B.B. sui conti correnti bancari intestati alla società” e (ii) nel non chiedere “chiarimenti sulla consistenza dei debiti della società aumentati da euro 1.420.868,00 nel 2006 ad euro 5.436.991,00 nel 2007”.
Non essendo ovviamente opportuno commentare il merito della vicenda, pare comunque rilevante quantomeno segnalare che, così risultando descritta la condotta, risulta già evidente uno degli snodi problematici che l’orientamento interpretativo della S.C. sembra non affrontare. Quelli riconosciuti al sindaco (o al collegio sindacale), infatti, non sono poteri impeditivi dell’evento, ma solamente poteri eventualmente reattivi: quale efficacia causale possano dunque esprimere rispetto a una condotta attiva già in sé perfetta pare difficile da comprendere. Ma di questo si dirà più ampiamente in sede di conclusioni.
Come detto, avverso la sentenza della C.d.A. di Firenze proponeva ricorso per cassazione il presidente del collegio sindacale, adducendo due motivi.
Il contenuto del primo motivo non rileva ai fini della presente trattazione.
Determinante, invece, il secondo, con il quale il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 110 e 40, co. 2, c.p. e 216, co. 1, nn. 1 e 2, e 223, co. 1, R.D. n. 267 del 1942 unitamente all’art. 43 c.p. in relazione al dolo della fattispecie omissiva nella bancarotta fraudolenta per distrazione.
In particolare, sosteneva il ricorrente che “per ritenere sussistente il dolo è necessario che la condotta omissiva venga attuata dal sindaco in virtù di un’intesa con l’amministratore o quanto meno che la inattività del sindaco persista nonostante la presenza di segnali d’allarme, forti ed inequivocabili, circa il fatto pregiudizievole, non essendo sufficiente un’inerzia di natura colposa”.
Tale motivo di ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato dalla Suprema Corte, che nel rigettare la doglianza ha richiamato il principio già ripetutamente statuito secondo cui “per affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre, quindi, che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante – sotto l’aspetto causale – alla verificazione dell’evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i casi in cui l’elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo specifico). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco – e provare – comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova – che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria – del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’amministratore” (Cass. pen., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107, Rv. 274014 – 01).
Ricordato il principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto che di tale indicazione ermeneutica avesse fatto buon uso la Corte d’Appello di Firenze, essendo presenti nel caso di specie diversi elementi che “fanno apparire certo che il A.A. abbia avuto contezza degli stessi ed abbia scelto di rimanere inerte, astenendosi dall’esercitare quei poteri riconosciuti dalla legge al collegio sindacale che avrebbero consentito di evitare o quanto meno attenuare le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale determinate dalle condotte dell’amministratore”.
Per questi motivi, la S.C. ha dichiarato infondato il motivo di ricorso.
III. Riflessioni conclusive: qualche dubbio rimane.
Così ricostruita brevemente la vicenda concreta che ha portato la V Sezione penale a ribadire nuovamente il suddetto principio di diritto, qualche perplessità rimane in capo al penalista attento.
Una premessa è tuttavia d’obbligo: si è anticipato come tale orientamento sia assolutamente pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità, di talché è evidente come sia a oggi prevedibile che le decisioni continueranno ad assestarsi lungo tale via, così imponendo ai membri di collegi sindacali e ai difensori di tenerne debitamente conto. Ciò, peraltro, unitamente alle considerazioni da svolgersi alla luce della recente riforma della disciplina di cui all’art. 2407 c.c., che ha ridisegnato il perimetro della responsabilità del sindaco da un punto di vista civilistico [1] e che forse qualche riflesso lo produrrà anche in campo penale [2].
Ciò premesso, la sentenza in commento lascia aperti, ad avviso di chi scrive, tre fronti.
Il primo attiene alla definizione del contributo causale che potrebbe essere fornito dal contegno omissivo del sindaco alla condotta, già integralmente perfetta, dell’amministratore.
Non c’è lo spazio in questa sede per ripercorrere l’evoluzione della disciplina del concorso di persone nel reato; basti ricordare che il modello unitario adottato dal codice penale italiano ha trovato il suo equilibrio nella teoria della c.d. causalità agevolatrice (o di rinforzo), alla luce della quale assume rilevanza penale non solo il contributo del concorrente che si ponga quale condicio sine qua non dell’azione, ma anche quello che abbia la funzione di agevolare appunto la commissione del fatto da parte di altro soggetto.
Calando tale teoria al concreto, davvero si fatica a comprendere quale contributo di agevolazione possa rimproverarsi a una condotta omissiva del sindaco, soprattutto considerando che i poteri allo stesso riconosciuti dalla legge non sono in nessun caso impeditivi dell’evento, ma solo reattivi. In altri termini: ciò che si fatica a comprendere è la possibilità di ascrivere una responsabilità penale per un mancato intervento “ex ante” quando i poteri riconosciuti dalla legge al sindaco si collocano tutti in una fase successiva all’evento contra legem e, quindi, “ex post”.
Il secondo profilo di dubbio, strettamente connesso al primo, è relativo alla configurabilità in capo al sindaco di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, cpv, c.p. Non avendo il sindaco la facoltà di esercitare poteri impeditivi dell’evento, può davvero ritenersi sussistente tale posizione di garanzia? Qualche dubbio pare più che legittimo avanzarlo.
Infine, l’ultima perplessità non si può non ribadirla in punto di accertamento dell’elemento soggettivo doloso. A parte il tema della possibilità di provare il dolo anche per via indiziaria (sul quale solo occorrerebbe uno scritto intero), sono ben noti i rilievi critici che la dottrina da tempo avanza alla c.d. teoria dei segnali d’allarme.
Ciò posto, ai fini della sussistenza del dolo occorre la prova tanto del momento rappresentativo quanto di quello volitivo: proprio con riguardo a quest’ultimo, è preoccupante la facilità con cui talvolta se ne ritiene raggiunta la prova – peraltro per via indiziaria – a fronte di contegni omissivi che già di per sé troverebbero più correttamente residenza all’interno dei confini della colpa piuttosto che in quelli del dolo. Più corretto, pare di poter dire, sarebbe allora pretendere una prova quanto più certa che l’omissione del sindaco non sia frutto di mera imperizia nella valutazione dei c.d. segnali d’allarme, ma piuttosto della volontà di non intervenire a fronte della rappresentazione della condotta contra legem dell’amministratore.
In definitiva, si tratta di considerazioni meramente accennate, per ragioni di spazio, sulle quali la riflessione deve in ogni caso proseguire e approfondirsi, nell’ottica di tentare sempre di garantire il massimo rispetto dei principi fondamentali del sistema penale.
NOTE
[1] Cfr. FONTANA F. – DAL BROLO M., Delitto e castigo. Il nuovo art. 2407 c.c., in Blog AFPC.
[2] Cfr. RIVERDITI M., Riflessi penali della riforma dell’art. 2407 c.c.: prime riflessioni, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 5.
Avv. Alessio Meca







