La tutela giurisdizionale e la centralità del contraddittorio
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero (art. 2907 c.c.).
Il combinato disposto dell’art. 2907 c.c. con gli artt. 75, 99 e 101 c.p.c., delinea maggiormente la direzione segnata dal legislatore: l’art. 99 c.p.c. stabilisce che chi intende far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente, mentre l’art. 101 c.p.c. garantisce il contraddittorio quale elemento indefettibile del giusto processo, in attuazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Inoltre, il contraddittorio non si costituisce in una dimensione meramente formale, giacché la regolare instaurazione del rapporto processuale presuppone che la domanda giudiziale provenga e sia rivolta a soggetti dotati di capacità di stare in giudizio; così da realizzare un contraddittorio sostanziale.
Di conseguenza, perché il contraddittorio si instauri validamente, ogni parte deve consapevolmente conoscere la domanda e poter predisporre la propria difesa.
Capacità di stare in giudizio e rappresentanza sostanziale nel processo
Secondo l’art. 75 c.p.c., la capacità di stare in giudizio è riservata a chi esercita liberamente i diritti oggetto del processo; chi ne è privo deve invece agire tramite rappresentante, assistente o previa autorizzazione.
La capacità processuale viene meno solo in presenza di uno status di incapacità legale formalmente accertato, non essendo sufficiente la mera incapacità naturale (art. 428 c.c.), che può assumere rilievo solo nei limiti e con gli strumenti previsti dall’ordinamento (Corte cost n. 168/2023).
Tale precisazione ha – di norma – rilievo decisivo ai fini della qualificazione dei vizi derivanti dalla notificazione della vocatio in ius. Essa rappresenta un momento essenziale ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale in applicazione dei principi codicistici precedentemente evidenziati; consente, infatti, al destinatario di acquisire conoscenza legale della domanda e di esercitare il diritto di difesa garantito costituzionalmente.
Quando la notificazione è effettuata nei confronti di un soggetto privo di capacità processuale o comunque non legittimato a riceverla (come nel caso del rappresentante legale di una società in conflitto di interessi), si pone il problema della qualificazione del vizio e dei conseguenti rimedi. Sul punto, la giurisprudenza ha elaborato una distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, distinzione che incide sia sulla sorte del processo sia sui mezzi di tutela utilizzabili.
Notificazione a un soggetto deceduto
La notificazione dell’atto introduttivo effettuata nei confronti di una persona già deceduta al momento della sua esecuzione è qualificata come giuridicamente inesistente. Tale conclusione può dedursi dall’art. 1 codice civile, secondo cui la capacità giuridica si acquista con la nascita e si estingue con la morte. Il soggetto deceduto risulta privo di capacità giuridica e, di conseguenza, non può essere destinatario passivo di atti processuali, né assumere la qualità di parte.
La Cassazione Civile ha affermato che la notificazione eseguita nei confronti di un soggetto già defunto è radicalmente inidonea a produrre effetti giuridici e non consente la valida instaurazione del rapporto processuale. L’inesistenza della notificazione determina la mancata instaurazione del contraddittorio e comporta l’insanabile nullità di tutti i provvedimenti successivamente emessi, nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, a nostro avviso, si può far valere anche con l’actio nullitatis.
In particolare, la Cassazione ha osservato che: “La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato…” (Cass. n.14360/2013).
Un simile vizio non è, quindi, suscettibile di sanatoria, poiché non può trovare applicazione l’art. 291 c.p.c., norma riservata alle ipotesi di notificazione nulla ma esistente, cosa che ci desume a contrariis anche dall’art. 299 c.p.c. secondo cui “se prima della costituzione sopravviene [ma, all’evidenza, dopo la notifica, n.d.s.] la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto…” Invero (sempre argomentando a contrariis ex art. 299 c.p.c.) nemmeno la costituzione volontaria degli eredi potrebbe sanare l’inesistenza, non essendo possibile far proseguire un processo mai validamente instaurato e, certamente, “non interrotto”.
Notificazione all’incapace / soggetto in conflitto di interessi
Diversa è l’ipotesi in cui la notificazione dell’atto introduttivo sia effettuata ad un soggetto legalmente incapace invece che al suo rappresentante legale (purché ve ne sia uno). In tal caso, la notificazione non è inesistente, ma affetta da nullità.
La giurisprudenza ha circoscritto l’ambito dell’inesistenza alle sole ipotesi di totale mancanza materiale dell’atto o di assoluta carenza degli elementi essenziali della fattispecie notificatoria, riconducendo ogni altra difformità dal modello legale alla categoria della nullità.
La nullità della notificazione all’incapace è sanabile mediante la costituzione in giudizio del rappresentante legale o del curatore speciale, per effetto del raggiungimento dello scopo (ex art. 156, comma 3, c.p.c.).
Anche la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con effetti retroattivi può sanare questa fattispecie.
Il difetto di rappresentanza sostanziale nel processo è un vizio rilavabile d’ufficio dal giudice, il quale deve assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., in funzione di una tutela effettiva del diritto di difesa, la cui osservanza sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Una precisazione terminologica: la rappresentanza processuale spetta al solo rapporto tra la parte ed il difensore ex art. 82 c.p.c., mentre la (propriamente definita) rappresentanza sostanziale nel processo è regolata dagli artt. 75 e ss c.p.c.
Particolare complessità presenta l’ipotesi in cui il convenuto sia una società rappresentata in giudizio da un legale rappresentante che versi in conflitto di interessi con la società rappresentata. In tali casi trova applicazione l’art. 78 c.p.c., il quale impone la nomina di un curatore speciale, poiché il rappresentante è privo di legittimazione processuale passiva per quel giudizio specifico.
In assenza di curatore speciale, la rappresentanza sostanziale nel processo è solo apparente e non garantisce un’effettiva esplicazione del diritto di difesa.
Si determina, infatti, in tal caso, una condizione d’antitesi tra rappresentante e rappresentato incompatibile con la funzione della rappresentanza, non potendosi, se pure solo in astratto, escludere che la condotta processuale del rappresentante possa essere influenzata dal proprio interesse e che questi ne sia indotto, pertanto, a chiedere un provvedimento giurisdizionale per sé vantaggioso ma pregiudizievole all’interesse del rappresentato, od anche a non resistere adeguatamente all’azione promossa da un terzo nei confronti del rappresentato il cui esito sfavorevole per quest’ultimo possa essere per sé vantaggioso.
Nel caso in cui l’atto introduttivo sia notificato alla società in persona del legale rappresentante in conflitto di interessi la notificazione è affetta da nullità al pari della notificazione ad un soggetto legalmente incapace e il rapporto processuale risulta viziato sin dall’origine.
Si tratta, all’evidenza, di una nullità extra-testuale e che diverge parzialmente dal perimetro di applicazione dell’art. 156 primo comma c.p.c.
In pratica, l’omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell’intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (Cass. 26 maggio 2016, n. 10936, Cass. 30 maggio 2003, n. 8803).
Rimedi contro la sentenza e limiti del giudicato
Nel caso in cui il convenuto sia deceduto prima dell’instaurazione del giudizio e la notificazione dell’atto introduttivo sia stata eseguita nei suoi confronti (quando era premorto), deve ritenersi che l’azione diretta a far dichiarare l’inesistenza della sentenza non sia soggetta ai termini di decadenza previsti per le impugnazioni ordinarie. Tale azione può essere esercitata senza preclusioni, in quanto il rimedio non è costituito dai mezzi di impugnazione ordinari, i quali presuppongono l’esistenza di una sentenza valida da riformare o annullare, bensì dall’autonoma azione di accertamento negativo volta a ottenere la declaratoria di inesistenza della decisione.
Il giudicato, infatti, è idoneo a sanare anche i vizi di nullità della sentenza, ma non può avere effetti sananti nei confronti di un provvedimento inesistente, in quanto privo dei requisiti minimi per essere qualificato come decisione giurisdizionale.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il giudizio prosegua nei confronti di un convenuto privo di capacità processuale e il relativo vizio non venga sanato, la sentenza che ne deriva è affetta da nullità. In tale ipotesi non si versa in un caso di inesistenza della decisione, poiché il difetto di capacità processuale incide sulla regolarità del contraddittorio, ma non compromette la riconducibilità dell’atto al modello legale della sentenza. Ne consegue che la nullità può essere fatta valere mediante i mezzi di impugnazione ordinari.
Qualora la sentenza non sia ancora passata in giudicato, il vizio derivante dal difetto di capacità o di rappresentanza deve essere dedotto con l’appello, proponibile dal rappresentante legale o dal curatore speciale debitamente nominato, con possibilità di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. ; ulteriore rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, essendo il vizio riconducibile alla violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Una volta formatosi il giudicato, non è invece consentita un’autonoma azione diretta a far dichiarare la nullità della sentenza o a rimuoverne gli effetti, poiché il difetto di capacità processuale non integra un’ipotesi testuale di inesistenza della decisione ed è pertanto assorbito dall’autorità del giudicato.
Accanto ai rimedi ordinari, deve tuttavia essere considerato un ulteriore strumento di tutela nel caso in cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia stata eseguita in modo nullo perché effettuata direttamente al soggetto incapace anziché al suo legale rappresentante. In tale ipotesi, trova applicazione il principio espresso dall’art. 327 c.p.c., che consente la proposizione dell’impugnazione tardiva qualora la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione.
Nel caso specifico del soggetto incapace, il legale rappresentante, per proporre l’impugnazione tardiva, dovrà innanzitutto allegare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, dimostrando che essa è stata effettuata direttamente nei confronti dell’incapace e non nei suoi confronti in qualità di rappresentante legale. Inoltre, dovrà provare, anche mediante presunzioni, che a causa di tale vizio non ha avuto conoscenza della pendenza del giudizio, dimostrando che l’atto non è mai entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La giurisprudenza più recente tende ad attenuare la rigidità di tale onere probatorio. In particolare, si è affermato che, quando il vizio della notificazione è particolarmente grave (come nel caso in cui essa sia eseguita nei confronti di un soggetto privo di capacità processuale) l’allegazione della nullità può ritenersi implicita nell’allegazione della mancata conoscenza del processo, con conseguente spostamento dell’onere della prova sulla controparte, la quale dovrà dimostrare che la conoscenza vi sia stata comunque.
Ma quid juris per la notifica in conflitto di interessi?
Siamo seduti accanto ad un feretro.
Non crediamo sussista alcuna distanza argomentativa tra fare causa a un morto ed una sedicente notifica “circolare” di un atto introduttivo compiuta da un soggetto alla persona giuridica di cui egli stesso sia legale rappresentante in conflitto di interessi.
Si tratta, pur sempre, di una situazione in cui si instaura – pregiudicando irreparabilmente il diritto di difesa – un contraddittorio invalido.
In questi casi, la nullità radicale (assimilabile alla inesistenza) di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo (perché mancante del suo primo presupposto legittimante, il contraddittorio) deve poter essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo (actio nullitatis), ferma la possibilità che tali vizi siano rilevati (qualora le tempistiche siano compatibili con i rimedi ordinari) con i normali mezzi di impugnazione (Cassazione civile, sez. III, 28/12/2009, n. 27428).
Conclusioni
La regolare instaurazione del contraddittorio costituisce presupposto fondamentale per la legittimità della decisione. La capacità di stare in giudizio delle parti rappresenta un elemento imprescindibile affinché il processo possa svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
La distinzione tra inesistenza e nullità assume rilievo decisivo con riferimento ai rimedi esperibili e ai limiti derivanti dalla formazione del giudicato. Se il giudicato è idoneo a sanare i vizi di nullità non tempestivamente fatti valere, esso non può invece avere effetti stabilizzanti nei confronti di un provvedimento fondato su un contraddittorio inesistente, che rimane improduttivo di effetti giuridici.
Avv. Francesco Fontana
Dr. Martina Dal Brolo




