Profili civilistici: legittimità della distribuzione non proporzionale
Il principio generale, ma non inderogabile, nelle società di capitali è che il diritto agli utili sia proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascun socio. Sempre in termini generali, il diritto alla percezione del dividendo, in capo ai soci di capitali, sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione; tale deliberazione fa sorgere il diritto di credito di ciascun socio e individua il quantum dei dividendi spettanti.
Derogabilità statutaria
Lo statuto può derogare alla regola della proporzionalità.
Nelle società a responsabilità limitata, ciò avviene tipicamente attraverso l’attribuzione a singoli soci di “diritti particolari” riguardanti la distribuzione degli utili, come consentito dall’ordinamento ex art. 2468 c.c.
Tali diritti possono consistere, ad esempio, nel diritto a percepire una percentuale di utili superiore alla propria quota, nella distribuzione in parti uguali a prescindere dalle partecipazioni, o in una priorità nella percezione degli utili.
Nelle società per azioni, la deroga si realizza tramite la creazione di “categorie di azioni fornite di diritti diversi” ex art. 2348 c.c.
Limiti alla derogabilità
Per una distribuzione non proporzionale vi sono due limiti fondamentali.
– Divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.): È nullo qualsiasi patto che escluda uno o più soci in modo totale e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Una clausola che modula la partecipazione agli utili in modo non proporzionale è lecita, a condizione che non si traduca – sostanzialmente – in un azzeramento strutturale e permanente del diritto di un socio a partecipare ai risultati economici della società.
– Competenza assembleare: La decisione sulla distribuzione degli utili spetta inderogabilmente all’assemblea dei soci. Pertanto, sono ritenute illegittime le clausole statutarie che automatizzano la distribuzione o che rimettono alla mera discrezionalità dell’assemblea, di volta in volta e senza criteri predeterminati, la facoltà di derogare al principio di proporzionalità. La deroga deve trovare fondamento in una previsione statutaria chiara e che, ex ante, non esautori del tutto la competenza assembleare.
In sintesi, una distribuzione non proporzionale è legittima se prevista da un’apposita clausola statutaria o deliberata dall’assemblea, ma comunque sempre rispettosa del divieto di patto leonino.
Profili fiscali: qualificazione del reddito per i soci IRES
Dal punto di vista fiscale, la qualificazione delle somme percepite da un socio soggetto IRES a seguito di una distribuzione non proporzionale dipende dalla “causa concreta” dell’operazione. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. in particolare risposta a interpello n. 90/2026) ha chiarito che, quando la distribuzione asimmetrica non persegue la mera finalità di remunerazione del capitale, ma è motivata da altre esigenze (es. fornire liquidità a un socio per garantirne la permanenza nella compagine sociale), il trattamento fiscale delle somme viene scisso.
Il tema, per il vero, riguarda esclusivamente le delibere assembleari che dispongano la distribuzione non proporzionale degli utili, non invece i casi in cui tale non proporzionalità costituisca espressione ed attuazione di una clausola statutaria preventivamente approvata e “lontana” nel tempo della effettiva distribuzione degli utili di cui trattasi.
Scissione del provento
L’importo percepito dal socio che beneficia della distribuzione maggiorata viene fiscalmente ripartito in due componenti.
– Quota proporzionale: La parte di utili che sarebbe spettata al socio in base alla sua percentuale di partecipazione al capitale sociale è qualificata come dividendo. Tale importo beneficia del regime di parziale esclusione da imposizione previsto dall’art. 89 TUIR (ricorrendone le condizioni).
– Quota eccedente: La parte di utili che eccede la quota di partecipazione è riqualificata come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, in quanto ritenuta una provvidenza conseguita a titolo di contributo o liberalità da parte degli altri soci. Di conseguenza, questa porzione di reddito concorre integralmente (al 100%) alla formazione del reddito imponibile IRES del socio percettore, senza beneficiare di alcuna esclusione.
Per i soci che, viceversa, acconsentono a ricevere una quota di utili inferiore a quella spettante, rileveranno fiscalmente solo i dividendi effettivamente deliberati e percepiti, mentre nessuna rilevanza fiscale (es. costo o perdita) viene attribuita alla quota di utili “rinunciata”.
Conclusioni
Ritengo che vada operato un distinguo significativo.
Fermo il divieto del patto leonino, la “scissione del provento” riguarda il caso in cui:
(a) la asimmetrica distributiva non sia diretta conseguenza dell’applicazione di una disposizione statutaria (e, pertanto, tale distribuzione asimmetrica avvenga per delibera assembleare consentita dallo statuto, il quale – tuttavia – non contenga una rigorosa e predeterminata disciplina dei criteri oggettivi di riparto non proporzionale degli utili),
(b1) tale decisione di asimmetrica distribuzione non comporti e non comporterà in capo al socio che ha ricevuto una quota degli utili superiore a quella proporzionalmente spettante, alcun obbligo di restituzione né nei confronti della società né degli altri soci (ossia, di quelli che hanno percepito una distribuzione in misura proporzionalmente inferiore a quella spettante), nonché, infine,
(b2) la delibera assembleare in esame non contempi un diritto (seppur differito) degli altri soci di recuperare nelle future distribuzioni di utili la porzione di utili pregiudicata (con conseguente soggezione del socio beneficiario della attuale distribuzione privilegiata ad una successiva distribuzione ridotta).
Qualora, viceversa, in forza della stessa la delibera assembleare la distribuzione non proporzionale si “ricomponga” per effetto di un (seppur) differito riallineamento (in valori assoluti) agli altri soci con le successive programmate distribuzioni (con inversione dei termini sopra descritti), si dovrebbe comunque far rientrare la quota eccedente di cui ha beneficiato il socio privilegiato all’interno del regime PEX.
In tale fattispecie, infatti, la maggiorazione a favore di un socio nella percezione degli utili di sua spettanza costituirebbe una mera anticipazione temporale e si configurerebbe comunque quale incameramento (seppur asimmetrico) di utili effettivi ed attuali; diversamente argomentando, si andrebbe a produrre una inaccettabile duplicazione di sopravvenienze attive (in capo ora al socio beneficiario del dividendo privilegiato, laddove in futuro in capo agli altri soci che beneficeranno del medesimo trattamento con funzione riproporzionante) rispetto alla medesima base imponibile di utili conseguiti e distribuibili.
Avv. Francesco Fontana







