Cassazione Civile, Sentenza del 21 luglio 2025 n. 20415. Nota a sentenza.
Gli accordi (o patti o contratti) prematrimoniali sono accordi presi tra i coniugi, prima o durante il matrimonio, oppure a seguito della separazione in vista del successivo divorzio, diretti a regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali per il tempo successivo alla crisi familiare.
Nel nostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti giuridici (quali, per esempio, Stati Uniti d’America e Regno Unito), tali intese sono da sempre vietate. Più precisamente, tali accordi da un lato non sono previsti per legge, dall’altro sono sempre stati ritenuti nulli dalla giurisprudenza per illiceità della causa, poiché contrari all’ordine pubblico e a norme imperative (ai sensi degli artt. 143 e 160 c.c.).
Tuttavia, nell’ultimo ventennio vi è stata una timida ma sempre maggiore apertura della giurisprudenza rispetto agli accordi prematrimoniali. Da ultimo, la Cassazione Civile, con la recentissima pronuncia del 21 luglio 2025 n. 20415, è tornata ad affrontare la questione della validità di tali intese.
La Suprema Corte si è trovata a vagliare la validità di una scrittura privata con la quale i coniugi regolavano i loro futuri rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio. In particolare, l’accordo prevedeva che, in caso di separazione, il marito sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie di una somma predeterminata, in ragione della contribuzione della moglie, con il proprio stipendio, al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’immobile intestato solo al marito. Viceversa, la moglie avrebbe rinunciato, a favore del marito, ad un elenco predeterminato di beni mobili (imbarcazione, arredo dell’appartamento, somme di denaro depositato in conto corrente, ecc.).
La Corte di Cassazione si è interrogata ancora una volta sulla “validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvenire una crisi matrimoniale” e lo ha fatto ripercorrendo le tappe giurisprudenziali che hanno riconosciuto sempre maggiore rilievo all’autonomia negoziale privata.
A partire dal 2000, la Cassazione, pur ribadendo la nullità per illiceità della causa di accordi con i quali i coniugi fissavano in sede di separazione il regime giuridico da assumere nel futuro divorzio, ha iniziato a riconoscere la validità di ipotesi sempre maggiori di accordi stipulati tra le parti, aventi ad oggetto questioni di natura prettamente patrimoniale (Cass. Civ., Sent. n. 8109/2000).
Tali ipotesi sono state ricondotte nella figura giuridica del contratto atipico, rimesso all’autonomia negoziale dei coniugi, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., sottoposto a una condizione sospensiva lecita, ossia il fallimento del matrimonio (Cass. Civ., Sent. n. 23712/2012). In sostanza, la separazione e/o il divorzio non sono più intesi quali causa dell’accordo, bensì vengono ora giuridicamente individuati quale condizione sospensiva, ossia un evento futuro e incerto che sospende il prodursi degli effetti del contratto se (o fino a quando) l’evento stesso non si realizza (Cass. Civ., Sent. n. 19304/2013).
Successivamente ci sono state ulteriori aperture rispetto al contenuto delle intese consentite. Nel 2024 la Cassazione ha ammesso la possibilità di regolamentare, con accordi prematrimoniali e/o matrimoniali, anche profili personali della vita familiare, oltre che economico-patrimoniali, nel rispetto però di un limite invalicabile: i patti prematrimoniali non possono mai avere ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili (Cass. Civ., Ordinanza n. 18843/2024). Ciò significa che non si possono mai limitare, in alcun modo, aspetti quali, per esempio, l’assegno divorzile (poiché indisponibile stante la sua natura assistenziale) o le obbligazioni naturali (irripetibili in quanto tali).
Inoltre, occorre tenere presente che, qualora il contratto riguardi rapporti personali e patrimoniali relativi a figli minori di età (o maggiorenni non autosufficienti o figli affetti da disabilità), la sua validità ed efficacia sarà sempre e comunque soggetta a un controllo di legittimità da parte del Giudice, al fine di verificarne la rispondenza al miglior interesse del minore.
La Corte di Cassazione, dunque, ha ritenuto perfettamente lecito l’accordo prematrimoniale del caso in esame, poiché prevedeva al suo interno la regolamentazione di rapporti patrimoniali (riconoscimenti reciproci ed obbligazioni restitutorie), che non integrano obbligazioni naturali (poiché riguardanti beni non primari). Si è trattato, dunque, di un contratto atipico, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela, sospensivamente condizionato ad un evento, futuro ed incerto, rappresentato dalla separazione o dal divorzio, volto a riequilibrare le risorse economiche che i coniugi avevano reciprocamente voluto assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza materiale e morale derivante dal matrimonio (che non può mai venire meno, trattandosi di diritto indisponibile).
In conclusione, grazie ai nuovi varchi di ammissibilità aperti dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza in esame, ad oggi si può ritenere che gli accordi prematrimoniali siano ammissibili nel nostro ordinamento. Tuttavia, la questione richiede un approccio prudenziale e sarà necessario prestare massima attenzione al contenuto dell’accordo, dal quale dipenderà la validità o meno del singolo contratto prematrimoniale.
Avv. Francesca Xompero
Avv. Alessia Facco