La Legge n. 76 del 2025 interviene sulla disciplina della partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, rappresentando un tentativo di attuazione dell’art. 46 della Costituzione. Un’analisi approfondita del testo e del contesto giuridico rivela un’impostazione che privilegia la funzionalità economica rispetto alla piena realizzazione del principio costituzionale, configurando la partecipazione più come uno strumento di incentivazione della produttività che come un diritto strutturale dei lavoratori. Briciole di pane, insomma.
1. Inquadramento costituzionale e finalità della legge
La Legge si inserisce nel complesso dibattito sull’attuazione dell’art. 46 Cost., che “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”, in un’ottica di bilanciamento con la libertà di iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost.
La scelta (consapevole) del legislatore è stata quella di concepire la partecipazione come un fattore di incremento della competitività aziendale, piuttosto che come un fondamento di democrazia economica. Ne deriva un modello basato su incentivi e meccanismi premiali, che tende ad adeguare ai nostri tempi ed evolvere la portata trasformativa del precetto costituzionale.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità nel bilanciare la libertà d’iniziativa economica con finalità di utilità sociale, come la tutela dei lavoratori, purché le misure adottate non siano palesemente incongrue o arbitrarie (Corte Cost., sentenza n. 150 del 22 giugno 2022).
2. Modelli di partecipazione e criticità applicative
La legge disciplina principalmente la partecipazione economica e finanziaria, distinguendo tra premi di risultato (gain sharing) e partecipazione diretta agli utili (profit sharing), e interviene sul ruolo della contrattazione collettiva.
2.1. Partecipazione economica e finanziaria
La normativa si innesta su un terreno già noto all’ordinamento, che ammette la retribuzione con partecipazione agli utili (art. 2099 c.c.) e conosce i premi di risultato, incentivati fiscalmente dalla Legge n. 190/2014.
La Legge n. 76/2025 introduce un trattamento fiscale di maggior favore per la partecipazione diretta agli utili, ma ne subordina l’accesso a una condizione quantitativa: l’azienda deve destinare a tale finalità almeno il 10% degli utili complessivi. Questo requisito, se da un lato mira a rendere la partecipazione più sostanziale, dall’altro potrebbe limitarne l’adozione da parte delle imprese, sollevando interrogativi sulla sua compatibilità con l’art. 41 Cost.
Una criticità (o pregio, a seconda delle prospettive) risiede nell’impostazione marcatamente individualistica: la partecipazione si traduce in diritti patrimoniali individuali, senza prevedere – e ci mancherebbe altro – strumenti organici di esercizio collettivo che possano incidere sulla governance societaria. Questo approccio riduce la partecipazione ad un mero incentivo economico, tralasciando la sua componente organizzativa e strategica, e configurando la legge come una “legge-manifesto” con contenuti applicativi, ma non strutturali per i lavoratori.
2.2. Il ruolo della contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva assume un ruolo rilevante, ma non centrale.
L’accesso agli incentivi fiscali è subordinato alla stipula di accordi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 2, lettera e). L’utilizzo del criterio della maggiore rappresentatività comparata è una tecnica legislativa consolidata, ma oramai affetta da una miopia asimmetrica e politicamente orientata, nel tentativo specioso di assicurare (astrattamente) la qualità della contrattazione e contrastare l’applicazione di “contratti pirata” (cfr. Tribunale Ordinario Genova, sez. LA, n. 729/2023, Cass. Civ., Sez. L, N. 4951 del 20-02-2019).
Tuttavia, l’impianto della legge subordina l’attivazione dei meccanismi partecipativi (incidenti sulla governance societaria) a una decisione unilaterale dell’impresa di adozione del modello di amministrazione dualistico o monistico, da inserire nello statuto societario (art. 3). Questa scelta di matrice germanistica risulta, ad oggi, una opzione gestoria di scarsissima applicazione nel tessuto italiano; relega inoltre la contrattazione collettiva a un ruolo accessorio di mera legittimazione formale, depotenziando la sua funzione di fonte primaria di regolazione della partecipazione e indebolendo la dimensione collettiva del diritto riconosciuto dall’art. 46 Cost.
3. Profili critici strutturali della riforma
Oltre alle criticità sui modelli partecipativi, la legge presenta due debolezze strutturali di notevole rilievo.
3.1. Esclusione delle società a partecipazione pubblica
Una delle critiche più significative riguarda l’esclusione delle società a partecipazione pubblica dall’ambito di applicazione della legge, avvenuta tramite la soppressione di una norma che ne prevedeva l’adeguamento.
Questa scelta appare in controtendenza rispetto all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e del legislatore stesso. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la partecipazione pubblica non altera la natura di soggetto di diritto privato della società, la quale resta soggetta alla disciplina del codice civile e alle leggi sul lavoro nell’impresa, salvo espresse deroghe.
L’esclusione operata dalla Legge n. 76/2025 costituisce, quindi, una deroga espressa che sottrae un’importante fetta del mondo imprenditoriale a un principio costituzionale, sollevando dubbi sulla coerenza sistematica dell’intervento.
3.2. Assenza di un sistema di monitoraggio efficace
La Legge non istituisce un sistema pubblico di monitoraggio per valutare l’impatto effettivo delle misure incentivate. Sebbene il deposito telematico dei contratti sia un requisito per accedere ai benefici fiscali, come già previsto da normative precedenti, mancano strumenti per un’analisi qualitativa delle pratiche partecipative e dei loro effetti sulle dinamiche retributive e organizzative.
4. Prospettive attuali ed evolutive: le società veicolo (SPV)
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 76/2025, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti e tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In realtà, anche senza la legge in esame, ricordiamo la enorme portata “partecipativa” del menzionato art. 2439 c.c., secondo cui: “Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società [2102, 2441, 2442] o di società controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento [2355, 2355 bis] ed ai diritti spettanti agli azionisti [2351]. … L’assemblea straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto”.
Parimenti, si richiama l’art. 2441 u.c., per cui: “Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate”.
Muovendo da tali richiami, per superare la rigidità dell’approccio individualistico di cui alla legge in esame, è possibile impiegare società veicolo (SPV) a partecipazione totale o parziale dei lavoratori e, se del caso, riservando nello stesso SPV una partecipazione di minoranza all’imprenditore.
Tale SPV potrà, a seconda del tipo giuridico, entrare nel capitale sociale della società operativa con azioni o quote senza diritti di voto (art. 2351 c.c. e art. 2468 c.c.), beneficiando – anche predeterminando taluni KPI – di un dividendo privilegiato (in modo da ottemperare ai requisiti minimi di partecipazione agli utili imposti dalla legge in esame), nel contempo potendo proteggere l’imprenditore, da sgradite interferenze dei lavoratori, con clausole di riacquisto delle azioni o quote detenute dalla SPV nella operativa o di esclusione dei “soci lavoratori” dal SPV stesso in caso di contegni tipizzati contrari all’impresa o di cessazione del rapporto di lavoro con la società operativa.
Sempre in tale ottica, qualora si optasse per un SPV dotato di diritti di voto nella operativa, sarà ben possibile creare una asimmetria tra i diritti amministrativi (spettanti, in tutto o in parte, all’imprenditore che parteciperà in minoranza anche al SPV) ed i diritti patrimoniali (che potranno essere più che proporzionalmente essere attribuiti ai “soci lavoratori”), senza con ciò incorrere nel patto leonino (art. 2265 c.c.).
Questo modello non è evidentemente inedito. Già la Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”) prevedeva tra i criteri direttivi per favorire il coinvolgimento dei lavoratori:
“…l’accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori…”
La creazione di un SPV si inserisce in questa logica, offrendo un canale organizzato per l’esercizio dei diritti partecipativi. La sua implementazione è compatibile con la disciplina del controllo e dell’attività di direzione e coordinamento (artt. 2359 e 2497 e ss. c.c.), pur richiedendo un attento bilanciamento tra l’influenza, diretta o indiretta, della controllante e dall’imprenditore (da un lato) e la tutela dei soci di minoranza (i lavoratori, dall’altro lato). Realizza, infine, un equilibrio più avanzato tra l’art. 41 e l’art. 46 Cost., salvaguardando l’autonomia gestionale e attuando in modo più incisivo la collaborazione dei lavoratori.
Conclusioni
La Legge n. 76/2025, pur segnando un rinnovato interesse per la partecipazione dei lavoratori, si rivela un’attuazione parziale e condizionata dell’art. 46 della Costituzione. L’enfasi sulla funzionalità economica, l’approccio individualistico, il ruolo marginale della contrattazione collettiva e le significative lacune strutturali (esclusione del settore pubblico e assenza di monitoraggio) ne limitano la portata innovativa.
Per trasformare la partecipazione da strumento incentivante a istituto strutturale, è necessario valorizzare modelli di partecipazione collettiva e organizzata, come le società veicolo e dotarsi di adeguati strumenti di valutazione e misurazione, al fine di dare coerente ed attuale attuazione al disegno costituzionale.
Avv. Francesco Fontana
Dr. Martina Dal Brolo







