Un bel giorno, scegliete voi se con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/790 o del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, i sistemi di intelligenza artificiale (che sono di proprietà di pochi esseri umani) hanno sostanzialmente clonato tutto il web, generosamente beneficiando dei tempi di attuazione di un opt-out di dubbia applicazione e comprensione.
Adesso vi racconto (cercando di essere neutrale) la questione giuridica.
Non serve un genio per capire come stanno davvero le cose.
1. La fattispecie del Text and Data Mining (TDM)
Il TDM è una tecnica automatizzata che analizza grandi quantità di contenuti in formato digitale — testi, suoni, immagini, dati o metadati — per individuare e generare informazioni, modelli, tendenze e correlazioni. L’operazione può comprendere la raccolta, la copia, l’estrazione e l’elaborazione computazionale dei materiali, normalmente mediante software o sistemi di apprendimento automatico. Il TDM non coincide, tuttavia, con la libera utilizzazione dell’opera analizzata: riguarda anzitutto le riproduzioni e le estrazioni necessarie all’analisi e deve svolgersi entro i limiti previsti dalla disciplina sul diritto d’autore.
2. La base europea
La disciplina trae origine dalla direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. L’articolo 2, punto 2, definisce il TDM come una tecnica di analisi automatizzata di testi e dati in formato digitale volta a generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni. Gli articoli 3 e 4 prevedono due regimi: il primo, destinato alla ricerca scientifica, e il secondo, di portata generale.
La direttiva muove – con la biasimevole scelta legislativa di un “opt-out” – dall’esigenza di favorire l’innovazione senza eliminare (almeno formalmente) il controllo dei titolari sulle utilizzazioni ulteriori delle opere.
3. Il recepimento nell’ordinamento italiano
La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, che ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633. In particolare, gli articoli 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore riproducono, rispettivamente, l’eccezione per la ricerca scientifica e quella generale. La collocazione nella legge n. 633/1941 conferma che le attività di TDM possono incidere sui diritti esclusivi di riproduzione e di estrazione, ma solo alle condizioni stabilite dalla normativa.
4. Le due eccezioni
4.1. Ricerca scientifica
L’articolo 70-ter consente agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale di effettuare riproduzioni ed estrazioni da opere o altri materiali cui abbiano accesso legittimo, esclusivamente per finalità di ricerca scientifica (in questo senso ricorda, con ben lodevoli propositi l’eccezione galenica). Le copie devono essere conservate con adeguate misure di sicurezza e utilizzate soltanto per la ricerca, compresa la verifica dei risultati. I titolari possono adottare misure proporzionate per proteggere la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati.
Per questa eccezione non è previsto un opt-out del titolare.
Il regime è obbligatorio, ma limitato quanto ai beneficiari e alla finalità.
4.2. Eccezione generale
L’articolo 70-quater si applica a qualsiasi soggetto, anche quando il TDM persegua finalità commerciali. Sono necessari l’accesso legittimo all’opera o al materiale e l’assenza di una riserva dei diritti espressa dal titolare.
La riserva deve avvenire tramite opt-out e formulata con modalità appropriate; inoltre, per i contenuti messi a disposizione online, in una forma leggibile automaticamente, così da poter essere riconosciuta dai sistemi impiegati per il mining (e mi chiedo se sarà sufficiente un generico inserimento nei meta-tag del proprio sito web).
A differenza dell’articolo 70-ter, questa eccezione è quindi condizionata alla scelta del titolare di non vietare l’uso per TDM.
5. Copie, sicurezza e accesso legittimo
L’accesso legittimo può derivare, ad esempio, da un acquisto, da un abbonamento, da una licenza, da un’autorizzazione o dalla libera disponibilità del contenuto secondo le condizioni applicabili. Non basta, di regola, che il materiale sia tecnicamente raggiungibile: occorre rispettare i limiti contrattuali e normativi dell’accesso. Le riproduzioni possono essere conservate per il tempo necessario alle attività di TDM e devono essere protette da misure adeguate contro accessi o usi non autorizzati. La conservazione e l’utilizzo successivi non possono trasformare l’eccezione in una base autonoma per distribuire o sfruttare le opere.
6. TDM e addestramento dei modelli di IA
L’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale può comprendere operazioni di TDM, quando comporta l’analisi automatizzata di contenuti cui si è avuto accesso legittimo e sono rispettate le condizioni dell’articolo 70-ter o dell’articolo 70-quater. La legge 23 settembre 2025, n. 132, ha introdotto l’articolo 70-septies della legge n. 633/1941, il quale chiarisce che l’addestramento tramite modelli e sistemi di intelligenza artificiale è consentito solo in conformità a tali disposizioni. La norma rafforza, dunque, il collegamento tra addestramento e disciplina del TDM, senza risolvere ogni questione relativa ai dataset o agli usi successivi dei risultati.
7. Limiti
L’eccezione di TDM non costituisce una licenza generale per riprodurre, comunicare o sfruttare economicamente le opere protette. Restano decisivi la liceità dell’accesso, la finalità dell’attività, l’eventuale opt-out e la gestione sicura delle copie. È inoltre distinta e ancora controversa la questione della memorizzazione permanente dell’opera, o di sue porzioni, nei parametri del modello: le copie temporanee necessarie all’analisi non coincidono necessariamente con una fissazione stabile. La valutazione dipende dal caso concreto e dall’evoluzione interpretativa. Il presente testo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una valutazione legale riferita a un caso concreto.
8. Conclusione
A mio sommesso avviso, il legislatore europeo (e, ancor peggio quello italiano, che ha governato la materia esclusivamente all’interno della disciplina sul diritto d’autore) ha sostanzialmente venduto la libertà e l’identità dell’essere umano ai sistemi di intelligenza artificiale. È ben chiaro anche all’uomo della strada che “sostanzialmente nessuno” riceverà una adeguata informazione circa il meccanismo di opt-out e, tantomeno, lo eserciterà in maniera efficace. Imporre che l’essere umano esprima la propria riserva in una forma leggibile automaticamente, così da poter essere riconosciuta dai sistemi impiegati per il mining, significa rendere l’uomo servo della macchina, abbandonandolo al crepuscolo degli dèi di Richard Wagner.
Avv. Francesco Fontana

