Qualche riflessione a margine di una decisiva sentenza del Tribunale di Monaco
I. Una pronuncia potenzialmente rivoluzionaria.
Che il dirompente ingresso in campo dell’intelligenza artificiale avrebbe finito per rivoluzionare i paradigmi penalistici classici aveva ormai da tempo finito per rappresentare una certezza assoluta. Ben presto, il dibattito si è infatti spostato non più sul “se”, ma sul “come” e “in che misura”. In questo senso, la discussione della dottrina penalistica sui criteri e sulle modalità di imputazione soggettiva, soprattutto alla luce della diffusione dell’agentic AI, pare costantemente in evoluzione.
In questo contesto, nelle ultime settimane il penalista accorto ha incontrato lungo il proprio cammino una nuova occasione di riflessione, a tratti addirittura imprevedibile.
Seppur nell’ambito di un procedimento civile, infatti, la 26esima Camera civile del Tribunale di Monaco, in data 28 maggio 2026, ha pronunciato una sentenza destinata a far discutere a lungo, per le conseguenze del decisum in punto di principi dogmatici che naturalmente si riverberano sul mondo del diritto penale (se non addirittura su quello costituzionale).
Anzitutto, conviene prendere le mosse dal caso specifico. Due editori tedeschi, operanti nel settore dell’informazione online e del marketing digitale, scoprivano che, cercando il loro nome su Google, gli AI Overviews generavano una scheda descrittiva decisamente negativa. In particolare, gli output dell’intelligenza artificiale di Google lasciavano intendere che le società dei predetti editori fossero coinvolte in pratiche commerciali scorrete e ingannevoli, in “subscription traps” (abbonamenti attivati in modo fraudolento o poco trasparente), attività assimilabili a truffe in danno dei consumatori e comportamenti che avrebbero dovuto indurre gli utenti a diffidare delle società. Siamo peraltro di fronte a contenuti che, nell’ordinamento italiano, probabilmente avrebbero anche potuto integrare fattispecie penalmente rilevanti, costituendo affermazioni gravemente lesive dell’onore e dell’affidabilità commerciale analoghe a quelle oggi ascrivibili all’art. 612 quater c.p. in tema di contenuti generati o alterati con IA.
La particolarità del caso tedesco, inoltre, era dovuta al fatto che tali descrizioni venivano presentate come fatti storici realistici, mentre nel corso del processo era emerso che l’output fornito dagli AI Overviews era stato frutto di una c.d. allucinazione da aggregazione: di fatto, il sistema non si era inventato tali informazioni, ma aveva piuttosto effettuato una combinazione errata di dati reali riferiti a persone o società diverse.
A seguito di tale scoperta, gli editori danneggiati avevano inviato a Google una diffida, intimando la cessazione della diffusione delle informazioni false. La risposta di Google prefigurava già la complessità della questione: quest’ultima, infatti, rigettava le richieste degli editori, sostenendo (i) che gli AI Overviews si basano su contenuti già presenti sul web, (ii) che gli utenti possono (devono?) verificare autonomamente le fonti collegati ai risultati restituiti nell’output e (iii) che il sistema stesso avverte gli utenti che l’AI può commettere errori.
A fronte di tale riscontro negativo, gli editori decidevano di convenire in giudizio Google.
La sentenza è intervenuta nei giorni scorsi: il Tribunale di Monaco ha ritenuto Google responsabile per i contenuti diffamatori generati dagli AI Overviews.
La portata di tale decisione è veramente dirompente: i giudici hanno infatti riconosciuto che gli AI Overviews non rappresentano meri risultati di ricerca, ma costituiscono piuttosto contenuti autonomamente generati da Google.
Detta in altri termini: il Tribunale tedesco ha operato una netta distinzione tra il motore di ricerca tradizionale, che ha effettivamente una funzione meramente ricognitiva e di restituzione di contenuti di terzi, e invece il riepilogo generato dall’AI, che produce affermazioni nuove, autonome. Secondo i giudici, gli AI Overviews generano “affermazioni indipendenti, nuove e sostanziali”, che non rappresentano una mera riproduzione di quanto già presente in rete.
Questo è il presupposto logico e giuridico tramite il quale il Tribunale di Monaco ha ritenuto, nel caso di specie, di non condividere le difese avanzate da Google e di non poterne ritenere la posizione assimilabile a quella dell’host provider, con le conseguenti e note limitazioni di responsabilità regolate dal D.S.A. (Digital services act) che ciò avrebbe comportato.
La posizione è invece ben diversa: secondo i giudici, Google ha progettato il sistema, lo ha addestrato, ne controlla il funzionamento ed è l’unico in grado di modificarlo. Di conseguenza, le responsabilità derivanti dalle affermazioni false generate dal sistema non possono che essere imputate a Google stessa.
Il principio di diritto affermato, peraltro, potrebbe trovare copertura nell’ordinamento italiano a livello di lettura sistematica di normative già vigenti: il pensiero si rivolge al D. Lgs. n. 70/2003, in particolare laddove delinea l’onere di attivazione di caching e hosting providers nella procedura di notice take down (analogamente a quanto previsto per il diritto d’autore con la direttiva CDSM recepita con il D.Lgs. n. 176/2021). Segnatamente: a fronte di produzione, da parte di un sistema di IA, di un contenuto penalmente rilevante e del notice take down da parte dell’utente, un’eventuale inerzia o un riscontro negativo da parte dell’hosting provider potrebbe condurre verso l’affermazione di una responsabilità penale? Il tema è avvincente e tutto da scoprire.
II. Verso un ripensamento delle categorie del diritto penale?
Come anticipato, la decisione in commento è stata resa dal Tribunale di Monaco nell’ambito di un procedimento civile. Tuttavia, appare abbastanza evidente che le conseguenze debbano quantomeno indurre a riflettere anche il mondo della dottrina penalistica, per la dimensione gnoseologica delle argomentazioni trattate.
In primo luogo, infatti, estremamente interessante il fatto che l’output dell’AI venga considerato e trattato dal Tribunale non come prodotto della macchina, ma come fatto dell’organizzazione, alla stessa imputabile. È di tutta evidenza che questo rappresenta oggi il terreno forse più in bilico della riflessione penalistica in materia di AI. Il tema ha iniziato a porsi con riferimento ai casi di sinistri causati da auto a guida autonoma, rispetto ai quali si palesa la difficoltà ad applicare le categorie classiche del diritto penale. A oggi, l’approccio maggioritario in dottrina considera il software in chiave puramente strumentale e causale, quale longa manus di altri agenti umani. In definitiva, viene esclusa la possibilità che il software possa essere qualificato come conducente, poiché non agit sed agitur.
Proprio in quest’ottica, la scelta del Tribunale di Monaco di enfatizzare l’autonomia contenutistica degli AI Overviews appare, dal punto di vista penalistico, ambivalente: da un lato, rafforza l’idea che l’ente debba assumersi la piena responsabilità delle conseguenze riconducibili alle proprie scelte tecnologiche; dall’altro, rischia di alimentare letture che attribuiscono all’algoritmo una sorta di “agire proprio”, mettendo in secondo piano la necessità di individuare puntualmente le omissioni o le scelte colpose dell’organizzazione.
Ecco che allora assume ancora maggior rilievo la riflessione conseguente alla decisione in commento, poiché potenzialmente induce a rivedere (o quantomeno a ripensare) tale impostazione. E, così, nel mondo del diritto penale d’impresa appare oggi inevitabile la discussione in merito alla responsabilità dell’ente per l’adozione dei sistemi di IA, come anche in merito ai criteri di ascrizione di responsabilità penale per fatti causati da un algoritmo.
Ma ancora di più: è oggi ipotizzabile, per esempio in ambito prevenzionistico, una delega di funzioni a un sistema di IA? La domanda è volutamente provocatoria e, ricondotta all’interno dei binari delle categorie esistenti, probabilmente andrebbe incontro a riscontro negativo. Tuttavia, la riflessione è aperta e richiede di essere ben approfondita onde evitare il rischio che la prassi finisca per influenzare termini e condizioni del diritto (e non viceversa).
Un secondo profilo di riflessione attiene al fatto che, pur a fronte dell’attività di rielaborazione che gli AI Overviews compiono, il Tribunale tedesco abbia comunque ritenuto che Google dovesse rispondere del contenuto degli output.
Trasponendo il ragionamento in materia penalistica, anche a voler riconoscere un dovere di vigilanza in capo al soggetto gestore, il fatto che nel mezzo esista un processo di rielaborazione di dati e informazioni autonomamente compiuto dal sistema può costituire o meno un’interruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva del gestore e l’evento verificatosi?
A parere di chi scrive, anche alla luce degli orientamenti interpretativi in materia di rapporto tra condotte interposte e causalità (si pensi all’ambito prevenzionistico), sembra preferibile leggere l’intervento autonomo dell’algoritmo quale segmento interno alla catena causale, non idoneo ex se a interromperla: di conseguenza, il rischio era (o doveva essere) prevedibile per chi ha deciso di adottare quel sistema e la responsabilità permane in capo a tale soggetto.
Su tali aspetti, in ogni caso, la dottrina penalistica e la giurisprudenza non possono più tentennare e sono chiamate a offrire interpretazioni sistematiche che orientino l’agire del prossimo futuro.
III. L’IA può godere dei medesimi diritti costituzionali delle persone fisiche?
Si è solo accennato alla portata dirompente della riflessione che attende il giurista.
In conclusione, pare decisamente interessante menzionare anche una delle difese avanzate da Google nel corso del giudizio: in particolare, è stato coinvolto anche l’esercizio del diritto di libertà di espressione. Sul punto, è laconico il decisum della Corte tedesca: l’AI non gode della stessa protezione riconosciuta alle persone fisiche per la libertà di pensiero e di parola, perché, testualmente, l’output dell’intelligenza artificiale non è in alcun modo l’espressione di una convinzione personale, ma il mero risultato di un algoritmo commerciale.
Se nel caso specifico la questione è stata dunque risolta nei termini predetti, ciò non toglie che gli spunti di riflessione siano davvero molteplici.
Si arriverà a un’equiparazione dei sistemi di IA alle persone fisiche con conseguente estensione delle tutele e delle garanzie costituzionali? Se il ragionamento rimane confinato al tema delle garanzie costituzionali in ambito penale, a chi scrive pare che la risposta debba essere negativa: la capacità penale e la funzione stessa della pena richiedono l’esistenza di un soggetto in grado di comprendere il disvalore del fatto, di autodeterminarsi e di percepire la sanzione, condizioni che di certo non possono essere riferite a sistemi algoritmici privi di coscienza. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica potrebbe ben presto smentire tale assunto.
Il cammino, in definitiva, è appena cominciato, ma sembra già ben costellato di spunti di riflessione non rinviabili.
Avv. Alessio Meca







