1. Inquadramento della fattispecie
L’utilizzo della delibera di aumento di capitale come strumento di pressione nei confronti del socio che abbia rifiutato di cedere la propria partecipazione al socio di maggioranza costituisce una delle manifestazioni tipiche del fenomeno dell’eccesso di potere assembleare. In tale ipotesi, il socio egemone sfrutta il voto maggioritario non per perseguire un reale interesse della società, bensì per conseguire un fine extrasociale: la diluizione forzosa della partecipazione del socio di minoranza per buttarlo fuori dalla società (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 17 ottobre 2024).
La delibera così adottata è formalmente valida, ma è sostanzialmente illegittima per lo sviamento del suo scopo rispetto a quello consentito dall’ordinamento societario.
2. Quadro normativo di riferimento (s.p.a.)
Il rimedio primario (e quasi esclusivo) contro la delibera assembleare abusiva è l’impugnazione disciplinata dall’art. 2377 c.c. per le società per azioni, il quale prevede che le deliberazioni “non prese in conformità della legge o dello statuto” possano essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, entro il termine di novanta giorni dalla deliberazione o dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Per le società a responsabilità limitata, il corrispondente rimedio è apprestato dall’art. 2479-ter c.c., che stabilisce il medesimo termine di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 2377 e 2378 c.c.
Per le delibere di aumento o riduzione del capitale, l’art. 2379-ter c.c. (applicabile anche alle s.r.l. in forza del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 2479-ter c.c.) vanno rimarcati i termini speciali di decadenza per l’azione di nullità. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine è di 180 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro imprese; oppure, per la nullità da mancata convocazione, 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si dà atto dell’esecuzione anche parziale. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’invalidità della delibera di aumento non può essere pronunciata dopo che sia stata iscritta, ai sensi dell’art. 2444 c.c., l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito.
Resta ferma l’opportunità di valersi del rimedio cautelare (sospensione dell’efficacia della delibera ex art. 2378 c.c.), che in casi del genere rappresenta spesso lo strumento processuale prioritario per evitare che l’aumento venga eseguito e iscritto prima della pronuncia nel merito, cristallizzando così la preclusione ex art. 2379-ter c.c.
L’art. 2441 c.c. (diritto di opzione) riveste un ruolo centrale in queste operazioni: garantisce ai soci esistenti il diritto di sottoscrivere proporzionalmente le nuove quote o azioni emesse, proteggendone così la partecipazione dalla diluizione. La delibera che esclude o limita tale diritto al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge — o che, pur formalmente mantenendolo, struttura l’operazione in modo da renderne l’esercizio economicamente penalizzante — può costituire un ulteriore indice dell’intento abusivo.
Il fondamento sistematico dell’abuso si radica nei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.: le determinazioni dei soci in assemblea costituiscono atti di esecuzione del contratto sociale, sicché ciascun socio è tenuto a non adottare comportamenti in contrasto con le legittime aspettative degli altri contraenti.
La limitata esperibilità del rimedio risarcitorio nelle società per azioni
Nelle società per azioni il comma 4 dell’art. 2377 c.c. non attribuisce ai soci legittimati all’impugnativa di annullamento un diritto risarcitorio autonomamente esperibile in sostituzione dell’azione demolitoria. La norma è, infatti, strutturata come rimedio residuale, destinato a chi è privato dello strumento “reale”. Il socio che superi le soglie del comma 3 e disponga quindi della legittimazione all’impugnativa non può aggirare la propria inerzia (cfr. Tribunale di Genova, Sez. spec. in materia di imprese, 26 novembre 2021, n. 2553) per poi chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla stessa deliberazione invalida: tale pretesa è preclusa per violazione dell’art. 1227 c.c., del divieto di venire contra factum proprium e dei principi di buona fede. Il rimedio risarcitorio resta invece esperibile, entro il medesimo termine decadenziale di novanta giorni (Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 giugno 2025, n. 17131), in via cumulativa o subordinata all’azione di annullamento.
Per i soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma 3 dell’art. 2377 c.c. e per quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa, spetta esclusivamente il diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
Fa storia a sé, invece, – sia per i termini di impugnativa che per i rimedi accordati – l’art. 2379-ter c.c. per il quale “resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi” nei casi previsti dalla citata disposizione normativa (sostanzialmente) nei casi di nullità.
La preclusione al rimedio risarcitorio nelle società a responsabilità limitata
Per le s.r.l., il legislatore ha introdotto un sistema di tutela fondato esclusivamente su strumenti di tutela reale (impugnazione), senza prevedere meccanismi risarcitori sostitutivi come quelli dell’art. 2377 comma 4, previsti per le società per azioni.
Il comma 4 dell’art. 2479-ter stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, i commi 1, 5, 7, 8 e 9 dell’art. 2377 c.c.; tale rinvio non richiama né il comma 4 dell’art. 2377 (che nelle s.p.a. attribuisce il diritto al risarcimento del danno ai soci non legittimati all’impugnazione per mancato raggiungimento delle soglie di capitale), né il comma 6 (che assoggetta la domanda risarcitoria allo stesso termine di novanta giorni previsto per l’impugnazione).
La preclusione al rimedio risarcitorio sta nel fatto che nella s.r.l. qualsiasi socio (indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale sociale) può impugnare la delibera invalida e quindi, se non lo fa, sono affari suoi. Proprio perché nella s.r.l. manca una norma speciale che consenta la conversione della tutela reale in tutela risarcitoria (come fa il comma 4 dell’art. 2377 per i soci senza soglia), e manca altresì il richiamo al comma 6 (che imporrebbe il breve termine decadenziale per la domanda risarcitoria), si apre — almeno in astratto — la possibilità per il socio di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno secondo le regole di diritto comune (responsabilità contrattuale o aquiliana ex art. 2043 c.c.), purché il danno lamentato sia un danno diretto e personale, non meramente riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale.
Sul punto, la Suprema Corte è ferma nel precisare che il diritto al risarcimento del danno subito dal socio da atti societari “non può prescindere né dall’antigiuridicità dell’atto societario patrimonialmente pregiudizievole, né dalla tempestività della pretesa stessa risarcitoria” e che l’azione individuale del socio “non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale” (Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2025, n. 11071).
Se, invece, la delibera presenta vizi di nullità (oggetto illecito o impossibile, assenza assoluta di informazione), l’azione di nullità è esercitabile entro tre anni — o senza limiti di tempo per le modifiche dell’oggetto sociale —, e permane la possibilità di chiedere contestualmente il risarcimento del danno derivato dall’esecuzione della delibera nulla, senza che l’eventuale inerzia nel termine di novanta giorni abbia effetto preclusivo, stante il rinvio testuale operato dall’ultimo comma dell’art. 2479-ter c.c. all’art. 2379-ter c.c.
3. Elementi costitutivi dell’abuso: la formula bipartita della Cassazione
Sussiste abuso di voto — con conseguente annullabilità della delibera — quando il voto non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure quando sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/01/2024) 14/02/2024, n. 4034; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 24/01/2023) 30/01/2023, n. 2767). Questa formula, cristallizzata dalle sentenze Cass. civ., Sez. I, n. 27387/2005, n. 15942/2007, n. 20625/2020 (confermata da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/04/2026, n. 9508), si struttura quindi su due piani alternativi: un primo, di natura oggettiva (assenza di interesse sociale), e un secondo, di natura soggettiva (intenzionalità lesiva fraudolenta).
L’orientamento, consolidato dalle Sezioni Unite del 2023 e dalle successive ordinanze del 2024 e 2026, qualifica l’abuso di maggioranza come fattispecie unitaria, articolata su un piano oggettivo (assenza di interesse sociale) e su un piano soggettivo (intenzionalità lesiva), superando le precedenti incertezze tra eccesso di potere ed abuso di diritto.
Nel caso specifico dell’aumento di capitale deliberato in chiave ritorsiva dopo il fallimento delle trattative per la cessione delle quote, il piano soggettivo risulta quello più rilevante: il socio di maggioranza persegue un interesse extrasociale — la compressione o l’eliminazione della partecipazione del socio di minoranza — attraverso lo strumento formalmente lecito della modifica del capitale. Il Tribunale di Torino, Sez. specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 4 luglio 2022, ha chiaramente affermato che “costituisce abuso della regola di maggioranza l’impiego della propria posizione al fine di ottenere un indebito vantaggio in antitesi con l’interesse sociale o attuando una condotta idonea a ledere la posizione degli altri soci in violazione del canone di buona fede”.
4. Il contesto ritorsivo e l’onere della prova
L’onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l’illegittimità della deliberazione (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 24/01/2023) 30/01/2023, n. 2767). Tuttavia, la prova non è limitata ai soli sintomi manifestatisi prima dell’adozione della delibera: la Cassazione ha chiarito che il socio di minoranza può avvalersi anche di comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelare ex post la sussistenza dell’abuso.
Questo principio è di assoluta rilevanza nel caso in esame.
Il contesto del rifiuto di vendita che precede la delibera – a cui deve assimilarsi l’esito infruttuoso della negoziazione relativa alla possibile cessione – costituisce un elemento indiziario di primario rilievo, da cui poter inferire l’intento ritorsivo. I principali indici sintomatici dell’abuso, elaborati dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi, sono:
- la mancanza di sovrapprezzo in presenza di consistenti riserve patrimoniali, che determina non una mera diluizione proporzionale ma un effetto traslativo delle riserve stesse a vantaggio dei soci sottoscrittori;
- la modalità contraddittoria di liberazione dell’aumento, rispetto alle finalità esplicitamente dichiarate (si pensi ad una delibera motivata da esigenze di reperimento di risorse finanziarie, che venga attuata mediante compensazione di finanziamenti soci postergati);
- il prezzo di emissione inferiore al valore contabile delle azioni o delle quote, che si risolve in un’indiretta redistribuzione di liquidità a favore dei soci sottoscrittori;
- la conosciuta o conoscibile impossibilità economica del socio di minoranza di partecipare all’aumento, valorizzata dalla giurisprudenza come elemento sintomatico dell’intento fraudolento;
- la ravvicinata sequenza temporale tra il rifiuto di vendita e la delibera di aumento, che rivela la deriva dello scopo sociale verso quello extra-sociale;
- la presenza di operazioni gestorie pregiudizievoli per la società, preordinate a giustificare l’aumento, come la stipula di contratti svantaggiosi con società collegate ai soci di maggioranza (il c.d. schema in due fasi: creazione artificiale dell’illiquidità + aumento penalizzante), descritto dalla Corte d’Appello di Milano, Sez. spec., 18 aprile 2025, n. 1115;
- l’assenza di reale necessità dell’aumento per le esigenze della società.
Un profilo controverso riguarda il caso in cui il socio di minoranza sottoscriva comunque l’aumento per evitare il depauperamento: il Tribunale di Firenze e la Corte d’Appello competente hanno ritenuto che tale sottoscrizione — dimostrando la capacità economica del socio — escludesse la configurabilità dell’abuso. La dottrina ha criticamente osservato che questa posizione rischia di collocare il socio di minoranza dinanzi a un’alternativa irragionevole: non sottoscrivere e subire il depauperamento, oppure sottoscrivere e rinunciare all’azione di annullamento. In questa prospettiva, l’elemento qualificante dell’abuso dovrebbe essere l’intenzionalità lesiva e non il mero esito materiale dell’operazione: dimostrare lo sviamento dello scopo societario a vantaggio della maggioranza.
5. Sintesi operativa
Nel caso prospettato, la sequenza causale tra (a) il rifiuto del socio di cedere le proprie quote e (b) la successiva delibera di aumento di capitale rappresenta l’elemento di prova più pregnante dell’intento ritorsivo, restando altresì particolarmente interessante scrutinare (c) il contegno successivo (cfr. art. 1362 c.c.) del socio egemone e della società (cfr. Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 2198 del 18 maggio 2024). La strategia difensiva dovrà raccogliere tutta la documentazione relativa alle trattative (proposte di acquisto, corrispondenza, offerte economiche), collocarle temporalmente rispetto alla convocazione dell’assemblea, e corroborarle con gli indici oggettivi dell’abuso (mancanza di sovrapprezzo, assenza di reale esigenza finanziaria, eventuale impossibilità economica del socio di sottoscrivere).
Avv. Francesco Fontana







