I. Premessa. Il caso concreto e le questioni sottoposte all’attenzione della Corte di cassazione.
Con la sentenza n. 36683 del 12 novembre 2025 (ud. 14 ottobre 2025), la Terza Sezione della Cassazione penale si è pronunciata sulla possibilità di sottoporre a sequestro somme nella disponibilità della società anche a fronte dell’assoluzione dell’amministratrice di diritto e della sola condanna degli amministratori di fatto.
La sentenza assume particolare rilievo perché, per giungere a tale conclusione, affronta e scioglie nodi problematici e sistematici di non poco momento e consente altresì di articolare qualche breve considerazione su prospettive de iure condendo.
Procedendo tuttavia con ordine, conviene prendere le mosse dal caso concreto.
Con ordinanza dell’11 giugno 2025, il GIP del Tribunale di La Spezia, rigettando l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero, aveva disposto la restituzione alla società interessata della somma di euro 112.000,00, sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 (reato che originariamente veniva contestato anche all’amministratrice della predetta società).
Avverso tale ordinanza del GIP, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, affidando la propria impugnazione a due motivi.
Con il primo, il ricorrente denunciava l’erronea applicazione dell’art. 12 bis del D. Lgs. n. 74/2000, “con riferimento all’esclusione dell’applicabilità della confisca diretta del denaro sequestrato sul conto corrente bancario della società” (cfr. p. 2 sentenza). In particolare, sostiene il ricorrente, a nulla rileverebbe l’intervenuta assoluzione dell’amministratrice di diritto della società, essendo invece stati condannati, per il medesimo titolo di reato, gli amministratori di fatto, “con il conseguente accertamento della commissione del reato a vantaggio della società, che aveva beneficiato del relativo profitto, sotto forma di risparmio di spesa, e non poteva, quindi, essere considerata terza estranea al reato, con la conseguente sussistenza dei presupposti per disporre la confisca in via diretta del denaro giacente sul conto corrente bancario della società, di natura obbligatoria, trattandosi di profitto del reato” (cfr. p. 2 sentenza).
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava vizio della motivazione in relazione all’asserita mancanza di un “rapporto di immedesimazione organica tra gli imputati condannati e la società, pur essendo stata riconosciuta la loro veste di amministratori di fatto” (pp. 2 e 3 sentenza).
Il Procuratore Generale, poi, ribadiva tale linea, sottolineando “la rilevanza del rapporto gestorio esistente tra gli amministratori di fatto dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 e la società nel cui interesse le condotte erano state realizzate, come tale non estranea al reato e quindi potenzialmente soggetta alla confisca del relativo profitto” (p. 3 sentenza).
Come si evince dalla semplice descrizione dei motivi di ricorso sottoposti all’attenzione dei giudici di legittimità, dunque, la decisione del caso concreto ha imposto alla S.C. di dirimere le seguenti questioni:
- se le somme, pacificamente appartenenti alla società (in quanto depositate su conto corrente bancario alla stessa intestato), potessero essere sottoposte a vincolo ablativo pur in presenza di assoluzione nel merito dell’amministratrice di diritto e di sola condanna degli amministratori di fatto. Rectius: se, in un caso come quello descritto, la società potesse o meno essere considerata terza estranea al reato;
- se sussistesse o meno il c.d. rapporto di immedesimazione organica tra gli amministratori di fatto e la società.
II. La decisione della Terza Sezione penale.
Così descritto il contenuto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, con sentenza n. 36683 del 2025 la Terza Sezione penale ne ha dichiarato la fondatezza, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.
Con la propria decisione, la S.C. velocemente risolve il primo dei due quesiti, affermando l’impossibilità di definire terza estranea al reato la società nel cui interesse è stato commesso il reato. Segnatamente, “detta società, quindi, non può essere considerata estranea al reato, in quanto lo stesso è stato commesso al solo fine di farle conseguire un profitto, sotto forma di evasione d’imposta, profitto che è stato realizzato attraverso l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali della società, allo scopo di indicarvi costi fittizi, e, dunque, di far conseguire all’ente un risparmio di spesa”. Prosegue, quindi, la Corte: “l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può, infatti, mai essere considerato terzo estraneo al reato, in quanto ne beneficia, perché la condotta costituente reato è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all’ente medesimo” (p. 4 sentenza).
Ciò affermato, la Corte si sofferma quindi sul secondo profilo di rilevanza, icasticamente statuendo che “la circostanza che il reato non sia stato realizzato dall’amministratrice di diritto, che è stata assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei all’ente, dunque non organicamente immedesimati con esso, non determina l’estraneità della società al reato, perché questo è comunque stato commesso, oltre che nell’interesse della società, da soggetti che, come evidenziato nella stessa ordinanza impugnata, erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilità, continuità e pregnanza tale da farli considerare amministratori di fatto della stessa” (p. 5 sentenza).
III. Considerazioni conclusive.
La sentenza in commento appare senza dubbio ben motivata e, pertanto, non consente rilievi critici con riferimento a quanto statuito. E, pur tuttavia, le questioni affrontate lasciano intravedere all’orizzonte possibili profili problematici di non poco momento.
Tralasciando il tema della nozione di “terzo estraneo al reato”, sul quale correttamente argomentano i giudici di legittimità, la vera questione che rimane sullo sfondo è quella della definizione del “vantaggio” conseguito dalla società per effetto della condotta degli amministratori di fatto e della sua “imputabilità” all’ente stesso. Se, infatti, il principio di diritto statuito dalla S.C. è ben chiaro, alcuni passaggi della sentenza lasciano forse intravedere qualche profilo di dubbio. Segnatamente, laddove la Terza Sezione afferma che “l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può, infatti, mai essere considerato terzo estraneo al reato”, il rischio finisce per essere – a parere di chi scrive – quello di aprire la strada a future non felici interpretazioni.
Così, se per giurisprudenza ormai pacifica e costante l’amministratore di fatto è considerato funzionalmente interno all’ente (laddove eserciti in modo continuativo e significativo poteri tipici della gestione), ebbene non si può non porsi il dubbio sulla possibilità di imputare alla società, su un piano meramente oggettivo, conseguenze pregiudizievoli derivanti da condotte di soggetti a essa non formalmente legati. A voler ragionare in termini di paradosso, una lettura estremizzata di tale principio potrebbe portare a determinare conseguenze negative in capo alla società in presenza di condotta penalmente rilevante posta in essere da soggetto terzo, a essa non formalmente legato, magari anche proprio orientate a determinare un effetto negativo per essa.
Volendo però evitare troppe divagazioni, il vero tema di riflessione che dalla sentenza commentata deriva è quello relativo alla necessità di normativamente definire il concetto di “vantaggio”.
Affrontandone le problematiche connesse al tema della responsabilità delle società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza ha sempre offerto una lettura di tale requisito in chiave oggettiva: ne deriva che non è richiesta la consapevolezza del vantaggio in capo all’ente, traducendosi invece tale requisito in un mero dato oggettivo positivo per l’ente (es.: risparmio di costi, incremento di utili, posizionamento competitivo, ecc.).
Così ragionando, tuttavia, il rischio sopra paventato in termini di paradosso acquista qualche sembianza di concretezza in più. L’eccessiva “oggettivizzazione” del requisito del vantaggio potrebbe così finire per creare una responsabilità “da risultato”, che colpisce l’ente per il solo fatto di aver conseguito (o subìto, non avendolo perseguito volontariamente) un vantaggio. Sovvengono allora le note riflessioni che, con riferimento alla responsabilità delle persone fisiche, hanno arricchito di contenuto e di portata vincolante il principio di colpevolezza, con necessità di attribuire anche al requisito del vantaggio una qualche forma di riferibilità soggettiva o, quantomeno, funzionale.
A parere di chi scrive, in presenza di un caso analogo a quello oggetto della sentenza commentata, con assoluzione dell’amministratrice di diritto e condanna dei soli amministratori di fatto, potrebbe non essere sufficiente l’indagine sull’effettivo esercizio funzionale dei poteri gestori da parte di questi ultimi per determinare conseguenze negative in capo all’ente. Ciò che ulteriormente occorrerebbe (e che, infatti, avviene nella sentenza della Terza Sezione) sarebbe un’indagine sul profilo soggettivo del vantaggio derivante in capo all’ente (o, se vogliamo dirla in altri termini, sulla sua colpevolezza, anche indiretta). In definitiva, non tanto necessità di consapevolezza psicologica dell’ente, ma quantomeno imputabilità funzionale del risultato.
In conclusione, un accenno al ruolo di presidio di garanzia che in tal senso potrebbe essere giocato anche dal principio di proporzionalità: a fronte di una legittima apprensione del profitto, le modalità concrete del sequestro dovrebbero così essere calibrate per non pregiudicare irrimediabilmente l’attività d’impresa, bilanciando l’esigenza repressiva con la tutela dei valori costituzionali di iniziativa economica e di diritto al lavoro.
Avv. Alessio Meca







