L’articolo analizza la collazione di quote sociali e aziende donate ai legittimari, mettendo in relazione la disciplina codicistica degli artt. 737 ss., 747-750 e 556 c.c. con l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale e con le esigenze di pianificazione dell’impresa di famiglia.
1. Quadro normativo
Il codice civile impone, ai fini del calcolo della legittima e della complementare quota disponibile, la formazione di una massa composta da relictum e donatum, con riunione fittizia delle donazioni secondo il valore determinato ai sensi degli artt. 747 a 750 c.c.
La collazione, obbligatoria tra coniuge e discendenti in comunione ereditaria, si effettua per gli immobili in natura o per imputazione, “avuto riguardo al valore al tempo dell’aperta successione”, e per i mobili solo per imputazione, sulla base del valore in pari data. Tale impianto normativo, concepito per beni tendenzialmente statici, mostra forti tensioni quando applicato a beni produttivi (azienda e partecipazioni) caratterizzati da dinamismo gestionale e volatilità di valore, nonché per l’individuazione del criterio di stima a cui assoggettare i beni donati.
2. I “beni dinamici”
La giurisprudenza di legittimità è costante nel qualificare la quota di società di capitali come bene mobile immateriale, oggetto di collazione per imputazione ai sensi dell’art. 750 c.c., in quanto attribuisce un diritto personale di partecipazione e non un diritto reale sui beni sociali. L’azienda, invece, è assimilata a un bene immobile, con collazione soggetta agli artt. 746-748 c.c.
Ne deriva un doppio regime: per le partecipazioni (salvo, entro certi limiti, diversa pattuizione) valore alla data di apertura della successione; per l’azienda valore come complesso organizzato alla stessa data. Tale distinzione si riflette anche nella pratica giudiziaria, come mostra la sentenza del Tribunale di Bologna (sez. III, 18/02/2022, n. 385), che affida alla CTU il compito di stimare, ai fini della riduzione e collazione, beni immobili, partecipazioni societarie e rapporti bancari alla data di morte del de cuius.
3. Il conflitto sul tempo della stima: morte vs donazione
Sono noti i limiti del criterio “al tempo dell’aperta successione” per beni d’impresa. Una parte significativa degli autori (Perlingieri, Zaccaria, Notari, Palazzo, Riva, Maspes, Martino, Carnevali) propone di considerare gli incrementi di valore dipendenti dall’attività del donatario come estranei alla collazione, deducendoli dal valore corrente ovvero valorizzando analogicamente le regole su migliorie, spese straordinarie e deterioramenti degli artt. 748-749 c.c.
Altri propongono apertamente la stima al tempo della donazione, capitalizzata alla data di apertura della successione, per evitare che i risultati del lavoro dell’imprenditore donatario arricchiscano ingiustificatamente la massa ereditaria e gli altri coeredi e/o che fattori esogeni di mercato possano incidere (a favore o contro) il donatario. Su questo sfondo si colloca la pronuncia del Tribunale di Sassari (Sez. I, 24/05/2022, n. 576), che, ai fini della collazione di beni d’impresa, valorizza il momento della donazione e richiama analogicamente l’art. 768-quater c.c. in tema di patto di famiglia, ritenendo che la norma non sia eccezionale e possa colmare la lacuna sulla valutazione dell’impresa donata.
4. Patto di famiglia e analogia: verso la “cristallizzazione” del valore
L’art. 768-quater c.c., nel disciplinare la liquidazione dei legittimari non assegnatari nel patto di famiglia, fonda il calcolo sulla valutazione dell’impresa al momento della stipula, cristallizzando il valore dell’attribuzione al tempo della donazione contrattuale.
Una giurisprudenza di merito (Tribunale Sassari) e parte della dottrina vedono nella norma un modello per la collazione di azienda e partecipazioni: in assenza di regola codificata espressa, il riferimento “al tempo della donazione” assicurerebbe un migliore equilibrio tra tutela dei legittimari e protezione del lavoro e del rischio imprenditoriale del donatario. È però dibattuto se l’analogia legis possa operare in modo pieno, dato che il patto di famiglia deroga espressamente a riduzione e collazione, e si colloca in un contesto di successione anticipata con finalità di stabilità dell’impresa. Una via alternativa, proposta dalla dottrina notarile, è quella di valorizzare l’autonomia negoziale: clausole di dispensa totale o parziale da collazione e clausole che fissino convenzionalmente il criterio di stima (alla donazione, con o senza capitalizzazione), operanti nei limiti della quota disponibile.
A mio avviso, la soluzione interpretativa più lineare è di considerare l’art. 768-quater c.c. norma di carattere eccezionale limitatamente alla previsione secondo cui: “Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”, mentre esprime un principio generale per i “beni dinamici” (azienda / partecipazioni societarie), di rilevarne il valore “al tempo della donazione”, cristallizzandolo nominalmente in danaro e capitalizzandolo alla data di apertura della successione, fermo restando che – in assenza di un patto di famiglia – tali donazioni non saranno “di per sé” sottratte a riduzione e collazione.
5. Beni produttivi, frutti, utili e rischio imprenditoriale
Uno dei nodi più delicati è la qualificazione degli utili dell’impresa e dei dividendi come frutti del bene donato. La prevalente giurisprudenza di legittimità esclude che utili e avviamento siano frutti civili o naturali del bene-azienda o delle partecipazioni: essi sono piuttosto proventi dell’attività imprenditoriale del titolare, espressione del suo lavoro e della sua capacità gestionale. Ne deriva che gli incrementi di valore riconducibili alla gestione del donatario non dovrebbero essere assorbiti dalla collazione, ma restare a suo esclusivo vantaggio, mentre i deterioramenti imputabili a colpa del donatario dovrebbero restare a suo carico, in analogia con la disciplina delle migliorie e deterioramenti degli immobili (artt. 748-749 c.c.). Questo orientamento, se applicato coerentemente, suggerisce un criterio “dinamico” di stima: valore alla morte, ma rettificato per sottrarre gli incrementi imputabili al donatario e addizionare i decrementi dovuti a sua colpa, evitando che successi o insuccessi imprenditoriali incidano sulle posizioni degli altri coeredi.
6. Autonomia privata, dispensa da collazione
Le norme sulla collazione sono generalmente ritenute dispositive, come dimostra la possibilità di dispensa espressa e la figura della collazione volontaria per soggetti o beni non contemplati dalla legge. Su questa base, la dottrina più recente propone di utilizzare l’autonomia negoziale per “governare” la collazione di azienda e partecipazioni: è ammissibile una dispensa totale, nei limiti della quota disponibile, ma anche una dispensa parziale tramite clausola che limiti il conferimento al valore al tempo della donazione, o che vincoli il donatario alla sola collazione per imputazione. Tali clausole, soprattutto se accompagnate da perizia giurata coeva, sono ritenute meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., perché funzionali alla stabilità dell’impresa, alla tutela del lavoro e del risparmio e alla prevenzione di conflitti intergenerazionali. La giurisprudenza di legittimità ha già ammesso la possibilità di incidere per via negoziale sulle modalità di collazione (per esempio imponendo il conferimento per imputazione e non in natura) per i beni immobili, facendo leva sulla natura dispositiva dell’istituto; un analogo ragionamento è esteso, in dottrina, alle aziende e alle partecipazioni societarie di controllo o di gestione.
7. Partecipazioni di investimento vs partecipazioni di controllo
Una distinzione rilevante è tra partecipazioni di mero investimento, caratterizzate da un rendimento indipendente dall’attività del titolare, e partecipazioni di gestione o controllo, strettamente collegate all’opera dell’imprenditore-donatario. Per le prime, la giurisprudenza appare orientata a considerare applicabile la disciplina dei beni mobili (art. 750 c.c.), con collazione per imputazione al valore corrente alla morte, anche perché il rischio di mercato è fisiologico e non legato alle capacità personali del donatario. Per le seconde, la dottrina suggerisce, in assenza di clausole negoziali, di trattarle “alla stregua dell’azienda”: applicazione analogica degli artt. 748-749 c.c. (migliorie, spese straordinarie, deterioramenti), criterio di stima calibrato in modo da separare l’avviamento oggettivo da quello soggettivo e, se del caso, ricorso al valore al tempo della donazione, capitalizzato. Il Tribunale di Sassari sopra richiamato, nel valorizzare la data della donazione per i beni d’impresa e nel richiamare l’art. 768-quater c.c., si inserisce precisamente in questa linea di pensiero, proponendo un modello in cui la collazione non sterilizza né penalizza il lavoro dell’imprenditore-donatario.
8. Criteri di stima
Nessuna norma prevede l’applicazione del criterio del “rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale” determinato “tenendo conto del suo valore di mercato” al momento dell’evento di cui all’art. 2473 c.c.; al riguardo, le vicende di liquidazione individuale della quota del socio receduto o escluso sono certamente diverse e non coerenti con la prospettiva prevista dall’art. 750 c.c.
Tre le ragioni più immediate: (i) la disciplina dell’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio (Tribunale di Napoli, 14 Marzo 2024); (ii) nella determinazione del valore della quota ex art. 2473 c.c. il debitore è la società, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 750 c.c. i riflessi liquidatori e le correlate obbligazioni restitutorie non sono in capo alla società; (iii) la donazione si riferisce ad una partecipazione che (salvo si doni l’intero capitale sociale) è un oggetto geneticamente diverso e non coincidente con la frazione del patrimonio della società. Si cadrebbe, infatti, in una semplificazione fuorviante se si ragionasse al contrario. Per essere semplici, donare un pezzo di un orologio non vale quanto donare una frazione del valore dell’orologio; senza approfondire oltre, ad esempio, gli sconti di minoranza ed ogni altro sconto per illiquidità dell’investimento (tendenzialmente non applicabili in seno all’art. 2473 c.c.) ben si dovranno considerare ai fini dell’art. 750 c.c.
9. Questioni di costituzionalità
La giurisprudenza di legittimità ha finora mantenuto il baricentro sull’apertura della successione, ma la dottrina e alcune pronunce di merito spingono verso modelli che valorizzano il momento della donazione e proteggono il lavoro dell’imprenditore ed il rischio di mercato. In assenza di riforma legislativa, il prevalente orientamento giurisprudenziale appare obsoleto, anacronistico, irrazionale ed incostituzionale, in ispecie alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela del lavoro e del risparmio (artt. 3, 35, 41 Cost.), dovendosi riconoscere – a mio avviso – la palese iniquità ed ingiustizia di far gravare sui coeredi successi o fallimenti imprenditoriali che appartengono alla sfera del donatario o all’alea di mercato.
Avv. Francesco Fontana







