L’addizionale regionale alle accise sul gas naturale (ARISGAN) è un’imposta che grava sui consumi di gas naturale – anche per usi industriali – e che le imprese versano tramite addebito in fattura da parte dei fornitori.
Istituita dall’art. 9 del D. Lgs. n. 398/1990 e successivamente estesa agli usi industriali dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 8/1993, convertito in L. n. 68/1993, l’ARISGAN si inserisce nel sistema delle imposte indirette sui prodotti energetici.
La normativa dell’Unione Europea – in particolare la Direttiva 2008/118/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2020/262/CE – consente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa solo se “aventi finalità specifiche”.
Secondo la Corte di Giustizia UE, tale finalità non può tuttavia coincidere con un generico obiettivo di bilancio, ma deve essere chiaramente orientata – ad esempio – a scopi ambientali, di salute pubblica o di coesione sociale, con un nesso diretto tra il gettito e lo scopo perseguito.
Come già osservato da alcuni giudici di merito – tra cui la stessa Corte d’Appello di Milano – l’ARISGAN risulta priva di tale requisito, non prevedendo alcuna destinazione specifica del gettito, se non quella di garantire alle Regioni una generica autonomia impositiva.
Un’impostazione analoga è già stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione Europea in materia di addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025.
Muovendo da tale precedente, la Corte d’Appello di Milano – con ordinanza del 31 ottobre 2025 – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’ARISGAN, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
La Corte d’appello ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, prospettando un possibile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. (che impone al legislatore nazionale di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea) in relazione all’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
La Corte d’appello ha inoltre sottolineato la piena analogia tra l’ARISGAN e l’addizionale alle accise sull’energia elettrica già dichiarata incostituzionale, definendo le due normative del tutto sovrapponibili.
Qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione, la pronuncia avrebbe efficacia retroattiva (ex tunc), con la conseguenza che la causa giustificativa del prelievo verrebbe meno sin dall’origine (fatti salvi i rapporti ormai esauriti e, quindi, con il limite della prescrizione decennale) e le imprese potrebbero chiedere ai fornitori la restituzione delle somme pagate a tale titolo negli ultimi dieci anni, conformemente all’indirizzo della Corte di Cassazione formatosi in tema di recupero delle addizionali alle accise sull’energia elettrica.
L’ordinanza della Corte d’appello di Milano rappresenta dunque un passaggio cruciale nel percorso verso il possibile riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’ARISGAN, aprendo una reale prospettiva di tutela e rimborso per le imprese che ne hanno sostenuto il costo.
Avv. Luca Valle Avv. Nicola Cera







