Dott.ssa Laura Gonzo
In tema di revoca del licenziamento si segnala la recente sentenza resa dal Tribunale di Vicenza in data 2 gennaio 2019, G.L. dott. Campo, all’esito di un procedimento di cui si è occupato AFPC.
La pronuncia in esame riguarda la revoca del licenziamento nella disciplina della L. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), che trova quindi applicazione per i rapporti di lavoro sorti prima del 7 marzo 2015.
L’art. 18 comma 10 L. 300/1970, come riformato dall’art. 1 comma 42 lett. b) L. 192/2012, disciplina il potere datoriale di revocare il licenziamento irrogato, escludendo l’applicazione del regime sanzionatorio per il licenziamento illegittimo e riconoscendo il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione per il periodo dal licenziamento alla revoca, anche in assenza della prestazione lavorativa. La ratio della norma è da individuarsi nella possibilità accordata al datore di ravvedersi a fronte di licenziamenti intimati e poi evidenziati come illegittimi dall’impugnativa del lavoratore, apprestandogli uno strumento di stabilizzazione del rapporto stesso nell’ipotesi in cui sorga una contestazione circa il diritto di recesso.
In base alla sentenza in commento, la revoca prevista dall’art. 18 comma 10 L. 300/1970 presuppone necessariamente, per la sua efficacia, che il licenziamento sia stato impugnato in via stragiudiziale dal lavoratore. L’art. 18 comma 10, cit., in altre parole, subordina l’ammissibilità della revoca esclusivamente in prospettiva reattiva all’impugnativa del licenziamento.
Il Tribunale di Vicenza, in particolare, espressamente riconosce che la peculiarità della revoca prevista dall’art. 18 comma 10, cit., rispetto al regime generale degli atti giuridici unilaterali recettizi, sta nel riconoscere il diritto potestativo datoriale di ripristinare il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità e retroattivamente, essendo indifferente la volontà del lavoratore di ristabilire il rapporto.
Partendo da tale premessa, il Giudice, nella sentenza, rileva poi come nella prospettiva individuata dalla norma l’interesse giuridico a revocare il licenziamento e a ripristinare il rapporto di lavoro sorge solo con l’impugnazione del recesso.
La previsione del nuovo regime decadenziale disciplinato dall’art. 6 L. 604/1966 porta ad individuare una fattispecie “secondaria”, articolata sull’impugnazione e sulla successiva revoca, caratterizzata dall’idoneità del licenziamento a produrre gli stessi effetti di un licenziamento valido ed efficace.
Trasponendo questi principi sul piano della fattispecie sostanziale, il Giudice giunge quindi alla conclusione per cui deve ritenersi che gli effetti ripristinatori della revoca, stabiliti dal comma 10 dell’art. 18 L. 300/1970, presuppongano una preventiva impugnazione del licenziamento, che costituisce il presupposto necessario perché il potere di revoca esplichi i suoi effetti di ricostituzione del rapporto ex tunc.
Per quanto attiene la diversa ipotesi relativa all’eventuale esercizio del potere di revoca datoriale nel periodo antecedente all’impugnazione, ne consegue allora che, in tali casi, la revoca non esplica gli effetti ripristinatori del rapporto in assenza del consenso del lavoratore. Tale conseguenza discende dal fatto che, per il periodo corrente fino all’impugnazione del licenziamento, valgono i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima dell’entrata in vigore del comma 10 dell’art. 18. Infatti, la revoca di un atto ricettizio come il licenziamento è stata considerata come nuova proposta contrattuale di ricostituzione del rapporto che richiede, per la sua efficacia, l’accettazione del lavoratore (cfr ex multis Cass. 13090/2011; per le conseguenze risarcitorie cfr. Cass. 12102/2004 e Cass. 23485/2016).
In estrema sintesi, quindi, prima dell’impugnazione del licenziamento il ripristino del rapporto di lavoro presupporrà pur sempre una manifestazione di volontà anche da parte del lavoratore per consentire gli effetti ripristinatori del rapporto. Dopo l’impugnazione del licenziamento, diversamente, la norma in esame configura un potere di revoca che prescinde dalla manifestazione di volontà adesiva del lavoratore ed il potere di revoca si configura come diritto potestativo, che incide sulla sfera giuridica del destinatario, attraverso il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro.
Un secondo profilo che la pronuncia si sofferma ad esaminare concerne l’ambito di applicazione dell’art. 18 comma 10 L. 300/1970, con riferimento quindi ai requisiti dimensionali della parte datoriale.
Il tema è rilevante atteso che dall’accertamento dei requisiti dimensionali discende la tutela applicabile.
La sentenza in commento condivide l’orientamento espresso dal Tribunale di Genova (Tribunale di Genova sent. 27-01-2017, in De Jure), che ha valorizzato l’interpretazione letterale e sistematica del comma 10 dell’art. 18, analizzandolo nel contesto dell’articolo di cui fa parte.
L’ultima parte della norma, infatti, prevede espressamente che nell’ipotesi di revoca del licenziamento “non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”. Come emerge quindi dall’inciso finale del comma 10, la revoca esclude l’applicazione dei regimi sanzionatori – tutti i regimi sanzionatori – previsti dall’art. 18. In particolare, i regimi sanzionatori disciplinati dai commi da 4 a 7 si riferiscono specificamente alle imprese con numero di dipendenti superiore a 15. La formulazione della norma in esame lascia allora intendere che la speciale disciplina della revoca – la quale costituisce una deroga al regime ordinario degli atti unilaterali recettizi – sia limitata ai soli casi di applicabilità dell’art. 18, in ragione delle più gravi conseguenze sanzionatorie previste da questa norma rispetto all’art. 8 L. 604/1966.
La soluzione prospettata trova conforto nell’art. 5 D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto, per tutti i rapporti di lavoro assoggettati a detta normativa, l’istituto della revoca espressamente per tutti i regimi sanzionatori, compresi quelli riferibili alle imprese sotto la suddetta soglia dimensionale, ossia anche per imprese fino a 15 dipendenti.
In conclusione, si riepilogano sinteticamente, a beneficio del lettore, le casistiche in cui è ammessa la revoca del licenziamento in base alla normativa applicabile e al requisito dimensionale della parte datoriale.
– Revoca del licenziamento ex art. 18 comma 10 L. 300/1970, applicabile ai rapporti di lavoro instaurati prima del 07/03/2015: la revoca è negozio unilaterale da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore dell’impugnazione; la sua efficacia presuppone la previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento e la disciplina si applica solo alle imprese con più di 15 dipendenti.
– Revoca del licenziamento ex art. 5 D.Lgs. 23/2015 applicabile ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 07/03/2015: la revoca è negozio unilaterale da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore dell’impugnazione; la sua efficacia presuppone la previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento e trova applicazione a prescindere dal livello dimensionale della parte datoriale.
Oltre ai casi descritti, possono individuarsi ulteriori ipotesi di elaborazione giurisprudenziale in cui la revoca opera solo a fronte di una manifestazione di volontà resa anche dal lavoratore a consentire gli effetti ripristinatori del rapporto:
– Revoca applicabile ai rapporti di lavoro instaurati prima del 07/03/2015 fuori dei casi previsti dall’art. 18 comma 10 L. 300/1970; quindi nell’ipotesi di revoca effettuata oltre il termine di 15 giorni oppure in assenza di impugnazione del licenziamento.
– Revoca applicabile ai rapporti di lavoro instaurati prima del 07/03/2015 nel caso in cui la parte datoriale non raggiunga il requisito dimensionale; in questo caso l’impugnazione o meno del licenziamento è irrilevante. Nel regime previsto dalla L. 604/1966, applicabile ai dipendenti delle imprese fino a 15 dipendenti, non è previsto alcun potere di revoca unilaterale in capo al datore di lavoro.
– Revoca applicabile ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 07/03/2015 fuori dei casi previsti dall’art. 5 D. Lgs. 23/2015; quindi nell’ipotesi di revoca effettuata oltre il termine di 15 giorni oppure in assenza di impugnazione del licenziamento.
Dott.ssa Laura Gonzo